Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/03/2026, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2026, proposto da
Maruf Islam, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
serbato dall'Amministrazione in relazione alla richiesta di appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura del c.d. decreto flussi (P-RM/L/Q/2023/102834),
nonché per l’accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso,
nonché per la condanna al risarcimento del danno da ritardo ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 bis della L. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. AN VE e uditi, per parte ricorrente, l’Avv. Sofia Guerrieri, in sostituzione dell'Avv. Mario Antonio Angelelli, e per il Ministero resistente, l’Avv. dello Stato Ilia Massarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, alla camera di consiglio odierna, il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, cpa, di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo risulta notificato ad altro difensore del ricorrente, prima della proposizione della presente causa;
ritenuto che il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione è inammissibile in quanto la notifica dell’atto introduttivo odierno, avvenuta in data 30.12.2025, è successiva alla notifica del decreto della Prefettura di Roma del 9 settembre 2025 che disponeva la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dal datore di lavoro in favore di ISLAM Maruf;
preso atto, infatti, che detto decreto prefettizio risulta in atti assunto in data 09.09.2025 e notificato il giorno 15.09.2025 all’indirizzo Pec di altro difensore di parte ricorrente, indicato a suo tempo quale domicilio speciale e che tale circostanza non è stata smentita durante la camera di consiglio odierna;
ritenuto pertanto che il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35 c. 1 c.p.amm., e che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore dell’Amministrazione resistente, che determina in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VE | AN AN |
IL SEGRETARIO