Decreto cautelare 3 gennaio 2026
Sentenza breve 10 febbraio 2026
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- 1. Esula dalla giurisdizione del g.a. l’impugnativa dei processi verbali di constatazione della GdFAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 10/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Marisa De Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
dei Processi Verbali di Constatazione (PVC) emessi, rispettivamente, dai Nuclei PEF della Guardia di Finanza di Bari il 12 dicembre 2025 e di Foggia il 18 dicembre 2025, consegnati entrambi a mani delle società ricorrenti dalla GdF di Foggia in data 18 dicembre 2025, recanti accertamento nei confronti delle società ricorrenti in materia di crediti d’imposta per bonus edilizi “ordinari”, generati ante 12 novembre 2021 dalla--OMISSIS- e dalla --OMISSIS-;
dell’avviso di annullamento catastale in autotutela (variazione -OMISSIS- del 29 novembre 2022) emesso dall’Ufficio del Territorio – Agenzia delle Entrate di Foggia, con cui sono state annullate retroattivamente le denunce di accatastamento (DOCFA) relative al complesso “-OMISSIS-” in Vieste (FG), quale atto presupposto dai PVC impugnati;
della comunicazione di notizia di reato (CNR) dell’Agenzia delle Entrate di Roma, inviata in data 10 dicembre 2021 alla Procura della Repubblica di Roma, nonché il precedente atto materiale del blocco amministrativo del 2 dicembre 2021 della Piattaforme Cessione Crediti d’imposta delle ricorrenti, nonché ogni successivo provvedimento adottato, o in via di adozione, dall’Agenzia delle Entrate in attuazione dei PVC impugnati;
di ogni altro atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale, richiamato negli atti impugnati, ovvero anche non richiamato e/o non conosciuto dalle odierne ricorrenti (comprese le comunicazioni interne all’Agenzia delle Entrate, alla GdF, al MEF e tra la medesima Istituzioni, e le eventuali segnalazioni antifrode).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ED EP TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30 dicembre 2025 e pervenuto in Segreteria in data 2 gennaio 2026, le società -OMISSIS-e -OMISSIS- adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Nello specifico, l’oggetto dell’impugnazione riguardava i Processi Verbali di Constatazione emessi dai Nuclei della Guardia di Finanza di Bari e Foggia nel dicembre 2025, l’avviso di annullamento catastale d’ufficio del novembre 2022, la Comunicazione di Notizia di Reato trasmessa dalla Agenzia delle Entrate alla Procura di Roma nel dicembre 2021 e il blocco amministrativo della piattaforma di cessione crediti d’imposta attivato il 2 dicembre 2021.
Le ricorrenti denunciavano il carattere atipico e sproporzionato di tale azione amministrativa, protrattasi per oltre quattro anni senza un formale provvedimento motivato, la quale determinava la paralisi della loro operatività aziendale e l’impossibilità di utilizzare crediti d’imposta legittimamente maturati, con gravissimi danni economici e pregiudizi per la fisiologia operativa delle società e per circa diecimila famiglie.
I motivi di illegittimità si fondavano su un vizio genetico degli atti, rappresentato dall’applicazione retroattiva della normativa antifrode successiva all’11 novembre 2021 a operazioni concluse in epoca precedente, in violazione del principio di legalità e della normativa di interpretazione autentica di cui all’art. 2-ter del D.L. 11/2023.
Un secondo vizio funzionale era ravvisato nell’abuso del potere amministrativo, con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate che, in tesi, si sostituivano di fatto all’autorità giudiziaria penale, esprimendo giudizi di colpevolezza e attuando una sanzione di fatto in assenza di una condanna definitiva, violando la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost.
Un terzo profilo riguardava i vizi procedurali e di istruttoria, con la violazione del diritto al contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, l’omessa motivazione e l’illogicità manifesta degli atti, in particolare nell’annullamento dei DOCFA e nella pretesa di tassare come reddito profitti qualificati come illeciti.
Le ricorrenti chiedevano in via principale l’annullamento di tutti gli atti impugnati e, in via cautelare, la sospensione immediata della loro efficacia per scongiurare un pregiudizio irreparabile, evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora .
In via subordinata, qualora il Tribunale in epigrafe avesse ritenuto inammissibile il ricorso per la natura endoprocedimentale degli atti, le società chiedevano sollevarsi una questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 21-bis del D.Lgs. 546/1992, nella parte in cui non prevedevano l’impugnabilità immediata di atti prodromici ad effetti lesivi attuali, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.
La memoria difensiva depositata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari per conto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza eccepiva, preliminarmente ed in rito, l’inammissibilità e il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nel merito, la memoria concludeva chiedendo il rigetto del ricorso nella sua interezza, definendo infondata anche l’istanza subordinata di rimessione alla Corte Costituzionale, in quanto il sollevare questioni di legittimità costituzionale su norme del processo tributario sarebbe spettata esclusivamente al giudice tributario.
La memoria di replica delle ricorrenti, successivamente depositata in data 25 gennaio 2026, ribadiva e ampliava le argomentazioni a sostegno della propria richiesta cautelare e della giurisdizione del giudice amministrativo.
Riguardo alla giurisdizione, insisteva sul carattere immediatamente lesivo degli atti impugnati, quali il blocco materiale della piattaforma crediti e l’annullamento catastale, i quali producevano effetti interdittivi attuali e non meramente potenziali, creando un vuoto di tutela che né il giudice tributario né quello penale potevano colmare tempestivamente, in violazione del diritto ad un ricorso effettivo sancito dall’art. 47 della Carta di Nizza e dagli artt. 24 e 113 Cost.
Sul merito, la memoria approfondiva il profilo della pretesa IVA, denunciandone il carattere contraddittorio e sproporzionato in quanto, da un lato, si negava l’esistenza dei crediti e, dall’altro, si pretendeva il pagamento dell’imposta sulle stesse operazioni, in violazione del principio di neutralità proprio del diritto dell’Unione Europea, fino a prospettare, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Per quanto attiene al periculum in mora, la memoria forniva una documentazione aggiornata, costituita da PEC e solleciti inviati alle Amministrazioni senza riscontro, atti giudiziari tributari e penali pendenti, a dimostrazione del progressivo aggravarsi del pregiudizio, caratterizzato dalla paralisi operativa e finanziaria delle società, dalla sospensione dei cantieri con rischi per la pubblica sicurezza e dalla dissipazione del patrimonio societario di know-how e fiducia commerciale.
In via subordinata, difendevano la legittimità della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, sostenendo che tale potere spettasse a qualsiasi giudice a quo , anche amministrativo, quando la norma censurata fosse rilevante per la decisione, come nel caso di norme processuali tributarie che precludessero ogni tutela anticipata contro atti a effetti lesivi immediati.
Infine, richiamavano profili convenzionali derivanti dalla CEDU e dal diritto comparato, citando specifiche condanne dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo per la mancanza di un ricorso effettivo e tempestivo contro atti fiscali a effetti immediati, configurando una situazione di paralisi di tutela contraria agli artt. 6 e 8 CEDU.
Le conclusioni della memoria insistevano per il rigetto delle eccezioni preliminari, per l’accertamento dei presupposti cautelari e per l’emissione di un provvedimento che sospendesse l’efficacia degli atti impugnati, o, in subordine, che ingiungesse alle Amministrazioni di riesercitare i propri poteri in forma tipica e motivata.
All’udienza del 28 gennaio 2026, sentite le parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sul medesimo sussistendo la giurisdizione del Giudice Tributario.
Il ricorrente fonda la propria istanza su una qualificazione unitaria di atti eterogenei, ascrivendoli ad un’azione amministrativa atipica e sproporzionata, idonea a produrre effetti interdittivi immediati sulla sfera giuridica delle società.
Tale ricostruzione non può essere condivisa alla luce della natura intrinseca dei singoli provvedimenti impugnati.
I Processi Verbali di Constatazione redatti dalla Guardia di Finanza costituiscono, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, atti endoprocedimentali e meramente istruttori, privi di autonoma idoneità a incidere direttamente sulla situazione giuridica del contribuente.
La loro funzione è preparatoria e interna all’ iter accertativo, trovando la loro naturale conclusione e la loro unica impugnabilità nell’avviso di accertamento definitivo, atto espressamente riservato alla cognizione del giudice tributario ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La pretesa di scindere gli effetti economici de facto , lamentati dalle ricorrenti, dalla qualificazione giuridica formale dell’atto confligge con il principio di tipicità degli atti impugnabili dinanzi al giudice amministrativo e con il sistema di ripartizione delle competenze giurisdizionali dettato dal legislatore in materia tributaria.
Il blocco amministrativo della piattaforma di cessione crediti, anch’esso dedotto in ricorso, traeva la sua origine giustificativa da un provvedimento cautelare penale di sequestro, come esplicitamente affermato nella difesa dell’Avvocatura dello Stato e confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 40012 del 2022.
Il giudice amministrativo non ha alcun potere di sindacare la legittimità o gli effetti di un provvedimento giurisdizionale penale, né di ordinare la rimozione di misure attuative dello stesso, essendo ciò riservato all’Autorità giudiziaria che lo ha emesso o al Giudice competente per le impugnazioni in sede penale.
Riguardo all’avviso di annullamento catastale, la memoria difensiva evidenziava come lo stesso fosse già stato impugnato in autonomo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Foggia, ove, ad ogni modo, poteva essere chiesta ogni necessaria sospensione cautelare ai sensi della normativa di settore.
La duplicazione del giudizio sulla medesima questione di fronte a due diversi Giudici, uno amministrativo e l’altro tributario, è manifestamente contraria a principi di economia processuale e di certezza del diritto, potendo dar luogo a contrasti di giudicati.
Le argomentazioni delle ricorrenti, sviluppate nella memoria di replica, incentrate sul periculum in mora e sulla necessità di evitare un vuoto di tutela, non sono idonee a superare l’ostacolo della giurisdizione.
Il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei Diritti dell’Unione e dall’articolo 13 CEDU, non implica la scelta libera del foro, bensì l’esistenza di un percorso giurisdizionale predeterminato dalla legge che sia effettivo e legittimo.
Nel caso di specie, il sistema ordinamentale italiano prevede per le controversie in materia tributaria un Giudice pleno iure specializzato, il quale dispone di strumenti, incluso quello cautelare di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992, per fornire tutela anche in via d’urgenza contro gli atti definitivi e lesivi.
La possibilità di un vulnus temporaneo, derivante dalla necessaria attesa dell’atto impugnabile, è fisiologica in un sistema a giurisdizioni separate e non integra di per sé una violazione del diritto di difesa tale da giustificare uno sconfinamento di giurisdizione.
La stessa giurisprudenza amministrativa invocata dalle ricorrenti, che in casi eccezionali avrebbe ammesso la cognizione su atti prodromici, non può essere estesa al caso concreto ove esiste un chiaro percorso giurisdizionale alternativo e specializzato, oltre che pienamente operativo e funzionale.
La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalle ricorrenti, relativa agli articoli 19 e 21-bis del D.Lgs. 546/1992, non rileva ai fini della giurisdizione del giudice amministrativo adito, poiché tale potere di rimessione alla Corte Costituzionale spetterebbe, se mai, al giudice tributario nell’ambito del giudizio di propria competenza, trattandosi di norme inquadrate nel rito tributario.
L’eventuale carenza di tutela anticipata nel processo tributario, e la sua eventuale incostituzionalità, sono manifestamente questioni da valutare e sollevare primariamente nell’ambito di quel preciso e specializzato circuito giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della natura precipuamente tributaria degli atti impugnati, della loro collocazione all’interno di procedimenti tipici di accertamento fiscale e dell’esistenza di una giurisdizione speciale espressamente prevista dalla legge per il loro sindacato, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Tributario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.
Condanna -OMISSIS-e -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti per come unitariamente rappresentate e difese, liquidandole in € 3.000,00 (euro tremila,00), oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TI, Presidente
ED EP TA, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED EP TA | LE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.