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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
AU US ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1038 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Dell'Isola, giusta procura in atti opponente contro nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, giusta procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Su ricorso di il Tribunale di Agrigento con decreto n. CP_1
215/2024 del 21 marzo 2024 aveva ingiunto a in persona del Parte_1
legale rappresentante, la consegna della documentazione dei dati di traffico per il periodo dal 01/08/2021 al 06/04/2022 relativi alle comunicazioni telefoniche in uscita e telematiche, con data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato in chiaro oppure con le ultime cifre oscurate, tipo di numerazione, località relativa alla propria utenza telefonica, oltre al pagamento dei compensi e accessori.
Avverso il superiore decreto, in persona del legale Parte_1
rappresentante, ha proposto opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al periodo 1 agosto 2021-6 aprile 2022, atteso che il contratto di somministrazione sarebbe stato stipulato nel luglio
2022 e nel merito, ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
In particolare, l'opponente, precisando che anche a voler interpretare la richiesta di consegna dei documenti relativa al periodo 6 luglio 2022 – 20 dicembre 2023 ( come da richiesta stragiudiziale ricevuta), ha dedotto di aver riscontrato in data 3 gennaio 2024 la richiesta pervenuta il 20 dicembre 2023, precisando che il traffico dati del period 6 luglio 2022 – 20 luglio 2023 era stato cancellato, giusta quanto disposto dall'art. 123 Codice Privacy e che per il periodo successivo il traffico in questione sarebbe stata consultabile dall'Area Clienti.
Per tale ragione, l'opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, chiedendo di valutare la condotta colposa del cliente e producendo l'ultimo traffico dati disponibile.
Costituito con comparsa depositata il 20 settembre 2024 ha CP_1
resistito all'opposizione, evidenziando - con riferimento al periodo temporale richiesto nel ricorso monitorio - di essere incorso in un errore materiale, avendo, peraltro, presentato un'istanza di correzione, insistendo per la cessazione della materia del contendere, avendo la società opponente ottemperato all'obbligo di consegna, producendo in giudizio i documenti ancora disponibili e insistendo per la condanna alle spese sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, non potendosi pretendere un “ sacrificio apprezzabile” a carico del cliente.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 novembre
2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e trattenuta per la decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, essendo stata depositata in atti la documentazione del traffico dati disponibile, va certamente revocato il decreto ingiuntivo n. 214/24.
La regolamentazione delle spese processuali va dunque operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa.
Tanto premesso, l'odierno giudicante ritiene che nella fattispecie in esame vi fossero i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione.
Invero, al di là dell'errore materiale nella indicazione del periodo temporale, evincibile anche dal riferimento alla richiesta inviata in via stragiudiziale in data 20 dicembre 2023 nel ricorso monitorio, si osserva come la Parte_1
abbia effettivamente riscontrato la richiesta in data 3 gennaio 2024,
[...]
precisando che il traffico dati nel periodo luglio 2022-luglio 2023 non era più disponibile, stante il decorso del termine di sei mesi stabilito dall'art. 123, comma 2, codice privacy, per la conservazione del traffico dati, chiarendo che per il periodo successivo e dunque per il periodo di agosto-dicembre 2023 la documentazione era consultabile mediante accesso all'area clienti.
Ebbene, avendo l'obbligazione in esame quale oggetto la consegna di cosa determinata ex art. 1182 secondo comma c.c. doveva essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta e, quindi, anche
CP_ accedendo all'Area Clienti liberamente consultabile dal medesimo .
A tal proposito, va osservato come l'avere offerto la documentazione richiesta mediante la semplice consultazione di una applicazione non costituisca una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza, che devono regolare il contegno dei contraenti anche nella fase esecutiva del contratto e che impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
Di contro, l'opposto ha preteso di avere la trasmissione anche telematica della documentazione in spregio alla previsione di cui all'art. 1182 comma 2
c.c, e alle regole di correttezza che impongono di prestare collaborazione all'adempimento dell'obbligazione.
Alla luce dei canoni di buona fede, infatti, non può esigersi, in caso di comprovata impossibilità ad accedere all'App e a consultare il traffico dati
( incombente sul cliente ) che la società Wind Tre p.a. provveda all'invio telematico, attività che presuppone la scannerizzazione di documenti spesso di una certa mole.
CP_ Pertanto, poiché il non ha dimostrato di non aver potuto consultare i propri dati tramite l'applicazione, l'opposizione andava accolta.
Tenuto conto delle questioni interpretative trattate si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 215/2024 reso dal Tribunale di Agrigento il 21 maggio 2024;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, in data 27 novembre 2025
Il Giudice
G. AU US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
AU US ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1038 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Dell'Isola, giusta procura in atti opponente contro nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, giusta procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Su ricorso di il Tribunale di Agrigento con decreto n. CP_1
215/2024 del 21 marzo 2024 aveva ingiunto a in persona del Parte_1
legale rappresentante, la consegna della documentazione dei dati di traffico per il periodo dal 01/08/2021 al 06/04/2022 relativi alle comunicazioni telefoniche in uscita e telematiche, con data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato in chiaro oppure con le ultime cifre oscurate, tipo di numerazione, località relativa alla propria utenza telefonica, oltre al pagamento dei compensi e accessori.
Avverso il superiore decreto, in persona del legale Parte_1
rappresentante, ha proposto opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al periodo 1 agosto 2021-6 aprile 2022, atteso che il contratto di somministrazione sarebbe stato stipulato nel luglio
2022 e nel merito, ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
In particolare, l'opponente, precisando che anche a voler interpretare la richiesta di consegna dei documenti relativa al periodo 6 luglio 2022 – 20 dicembre 2023 ( come da richiesta stragiudiziale ricevuta), ha dedotto di aver riscontrato in data 3 gennaio 2024 la richiesta pervenuta il 20 dicembre 2023, precisando che il traffico dati del period 6 luglio 2022 – 20 luglio 2023 era stato cancellato, giusta quanto disposto dall'art. 123 Codice Privacy e che per il periodo successivo il traffico in questione sarebbe stata consultabile dall'Area Clienti.
Per tale ragione, l'opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, chiedendo di valutare la condotta colposa del cliente e producendo l'ultimo traffico dati disponibile.
Costituito con comparsa depositata il 20 settembre 2024 ha CP_1
resistito all'opposizione, evidenziando - con riferimento al periodo temporale richiesto nel ricorso monitorio - di essere incorso in un errore materiale, avendo, peraltro, presentato un'istanza di correzione, insistendo per la cessazione della materia del contendere, avendo la società opponente ottemperato all'obbligo di consegna, producendo in giudizio i documenti ancora disponibili e insistendo per la condanna alle spese sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, non potendosi pretendere un “ sacrificio apprezzabile” a carico del cliente.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 novembre
2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e trattenuta per la decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, essendo stata depositata in atti la documentazione del traffico dati disponibile, va certamente revocato il decreto ingiuntivo n. 214/24.
La regolamentazione delle spese processuali va dunque operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa.
Tanto premesso, l'odierno giudicante ritiene che nella fattispecie in esame vi fossero i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione.
Invero, al di là dell'errore materiale nella indicazione del periodo temporale, evincibile anche dal riferimento alla richiesta inviata in via stragiudiziale in data 20 dicembre 2023 nel ricorso monitorio, si osserva come la Parte_1
abbia effettivamente riscontrato la richiesta in data 3 gennaio 2024,
[...]
precisando che il traffico dati nel periodo luglio 2022-luglio 2023 non era più disponibile, stante il decorso del termine di sei mesi stabilito dall'art. 123, comma 2, codice privacy, per la conservazione del traffico dati, chiarendo che per il periodo successivo e dunque per il periodo di agosto-dicembre 2023 la documentazione era consultabile mediante accesso all'area clienti.
Ebbene, avendo l'obbligazione in esame quale oggetto la consegna di cosa determinata ex art. 1182 secondo comma c.c. doveva essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta e, quindi, anche
CP_ accedendo all'Area Clienti liberamente consultabile dal medesimo .
A tal proposito, va osservato come l'avere offerto la documentazione richiesta mediante la semplice consultazione di una applicazione non costituisca una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza, che devono regolare il contegno dei contraenti anche nella fase esecutiva del contratto e che impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
Di contro, l'opposto ha preteso di avere la trasmissione anche telematica della documentazione in spregio alla previsione di cui all'art. 1182 comma 2
c.c, e alle regole di correttezza che impongono di prestare collaborazione all'adempimento dell'obbligazione.
Alla luce dei canoni di buona fede, infatti, non può esigersi, in caso di comprovata impossibilità ad accedere all'App e a consultare il traffico dati
( incombente sul cliente ) che la società Wind Tre p.a. provveda all'invio telematico, attività che presuppone la scannerizzazione di documenti spesso di una certa mole.
CP_ Pertanto, poiché il non ha dimostrato di non aver potuto consultare i propri dati tramite l'applicazione, l'opposizione andava accolta.
Tenuto conto delle questioni interpretative trattate si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 215/2024 reso dal Tribunale di Agrigento il 21 maggio 2024;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, in data 27 novembre 2025
Il Giudice
G. AU US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44