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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 538/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037288115000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037288115000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1917/2025 depositato il
22/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Intimazione n. 29620249037288115000 notificata il 27.11.24 relativo a due cartelle esattoriali:
- IVA anno 2010 (notificata il 03/08/2014)
- Imposta di Registro locazione fabbricati anno 2011 (notificata il 26/06/2017)
Deduce la prescrizione quinquennale dei crediti, in quanto l'intimazione è stata notificata oltre 5 anni dopo le cartelle e chiede l'annullamento dell'avviso per intervenuta prescrizione e decadenza.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'agenzia espone quanto segue:
Notifica regolare delle cartelle esattoriali, alla luce della documentazione prodotta.
Decadenza del termine per impugnare le cartelle (60 giorni dalla notifica).
Prescrizione decennale applicabile ai crediti erariali (art. 2946 c.c.), come confermato dalla giurisprudenza
(Cass. n. 12740/2020, Ord. n. 18222/2022).
Sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale VI (D.L. 18/2020 e D.Lgs. 159/2015):
542 giorni.
Interruzione della prescrizione con intimazione notificata il 31/01/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Agenzia dell entrate ha prodotto idonea documentazione relativa alle cartelle prodromiche l'atto impugnato.
Si osserva che:
1. Le cartelle esattoriali sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Nel caso specifico oltre alla prova documentale della notifica delle cartelle l'ufficio ha prodotto la notificazione di una intimazione intermedia notificata il 31.1.23
2. I crediti erariali sono soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come confermato dalla giurisprudenza consolidata.
3. Il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale (542 giorni) e l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica della intimazione del 31/01/2023 impediscono il decorso della prescrizione.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente sono pertanto del tutto infondate nel merito e il ricorso appare ai limiti della temerarietà.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Palermo che liquida in € 350,00 Palermo,17.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 538/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037288115000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037288115000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1917/2025 depositato il
22/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Intimazione n. 29620249037288115000 notificata il 27.11.24 relativo a due cartelle esattoriali:
- IVA anno 2010 (notificata il 03/08/2014)
- Imposta di Registro locazione fabbricati anno 2011 (notificata il 26/06/2017)
Deduce la prescrizione quinquennale dei crediti, in quanto l'intimazione è stata notificata oltre 5 anni dopo le cartelle e chiede l'annullamento dell'avviso per intervenuta prescrizione e decadenza.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'agenzia espone quanto segue:
Notifica regolare delle cartelle esattoriali, alla luce della documentazione prodotta.
Decadenza del termine per impugnare le cartelle (60 giorni dalla notifica).
Prescrizione decennale applicabile ai crediti erariali (art. 2946 c.c.), come confermato dalla giurisprudenza
(Cass. n. 12740/2020, Ord. n. 18222/2022).
Sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale VI (D.L. 18/2020 e D.Lgs. 159/2015):
542 giorni.
Interruzione della prescrizione con intimazione notificata il 31/01/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Agenzia dell entrate ha prodotto idonea documentazione relativa alle cartelle prodromiche l'atto impugnato.
Si osserva che:
1. Le cartelle esattoriali sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Nel caso specifico oltre alla prova documentale della notifica delle cartelle l'ufficio ha prodotto la notificazione di una intimazione intermedia notificata il 31.1.23
2. I crediti erariali sono soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come confermato dalla giurisprudenza consolidata.
3. Il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale (542 giorni) e l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica della intimazione del 31/01/2023 impediscono il decorso della prescrizione.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente sono pertanto del tutto infondate nel merito e il ricorso appare ai limiti della temerarietà.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Palermo che liquida in € 350,00 Palermo,17.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO