Art. 27.
E' prorogato per l'esercizio finanziario 1961-62 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni, al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.
E' prorogato per l'esercizio finanziario 1961-62 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni, al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.