Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1123
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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    Immobile esente perché adibito ad abitazione principale

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto alla rettifica dell'avviso in autotutela, eliminando la porzione contestata del credito.

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    Richiesta IMU enucleata dalla IUC

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto alla rettifica dell'avviso in autotutela, eliminando la porzione contestata del credito.

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    Assenza di motivazione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto alla rettifica dell'avviso in autotutela, eliminando la porzione contestata del credito.

  • Altro
    Violazione garanzie del contribuente e art. 24 Cost.

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto alla rettifica dell'avviso in autotutela, eliminando la porzione contestata del credito.

  • Altro
    Difetto di prova del presupposto

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto alla rettifica dell'avviso in autotutela, eliminando la porzione contestata del credito.

  • Altro
    Carenza di legittimazione del mittente

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto alla rettifica dell'avviso in autotutela, eliminando la porzione contestata del credito.

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    Omessa o insufficiente indicazione delle modalità di impugnazione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto alla rettifica dell'avviso in autotutela, eliminando la porzione contestata del credito.

  • Altro
    Inesistenza o nullità della notifica

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto alla rettifica dell'avviso in autotutela, eliminando la porzione contestata del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1123
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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