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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1123/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16709/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Anzio 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.352293 DEL 4.06.24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha evocato in giudizio il Comune di Anzio per contestare l'avviso di accertamento d'ufficio n. 352293 del 4.6.2024 per IMU 2019 in quanto relativo anche ad un immobile esente perché adibito ad abitazione principale della ricorrente;
perché è stata richiesta l'IMU enucleandola dal tributo all'epoca vigente (IUC, che comprendeva anche TARI e TASI); per assenza di motivazione;
per violazione delle garanzie del contribuente e dell'art. 24 della Costituzione;
per difetto di prova del presupposto;
per carenza di legittimazione del mittente;
per omessa o insufficiente indicazione delle modalità di impugnazione;
per inesistenza o nullità della notifica.
Con memoria del 14.11.2025 si è costituito il Comune di Anzio con memoria del seguente tenore: “lo scrivente ufficio ha provveduto ad effettuare la rettifica dell'avviso IMU n. 352293 del 04/06/2024 anno d'imposta 2019, che si allega alla presente, ed inviato al contribuente in data 24/10/2024 su presentazione del ricorso effettuata in data 11/10/2024 pertanto nel termine corretto di lavorazione onde evitare un deposito inutile. Si fa presente che la lavorazione della rettifica è corretta per i mesi inseriti di abitazione principale e la differenza è nel solo periodo in cui la ricorrente non era residente nell'immobile e pertanto soggetta ad aliquota ordinaria. Per quanto premesso, si prega codesta Corte di Giustizia di I grado , di emettere idoneo provvedimento di archiviazione per cessata materia del contendere e condannare la controparte alle spese in quanto lo stesso contenzioso poteva assolutamente essere evitato.”.
Infine, all'odierna udienza, la causa è stata chiamata in pubblica udienza, alla quale nessuno è comparso;
e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va statuita la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione dell'avviso di accertamento. Non vi è dubbio che, sgravata in sede di autotutela la porzione contestata del credito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti sul punto.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003).
Quanto alle spese di lite, sulle quali si deve decidere in ossequio al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, va rilevato che l'intervenuta abrogazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e della ivi
2 disciplinata proposta di mediazione obbligatoria non ha in nulla innovato rispetto al rispetto del principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite del giudizio, nel senso che in ogni caso la parte ricorrente vittoriosa che evidenzi un vizio dell'agire amministrativo che ha reso necessario reagire in sede giudiziale ha diritto (salve ipotesi eccezionali) a vedersi ripetere le spese legali sostenute.
Però nel caso di specie va considerato che la ricorrente ha chiesto l'annullamento di un atto che era errato solo nel quantum e che il Comune ha risposto il 24.10.2024, a strettissimo giro dopo la notifica del ricorso (appena 13 giorni dopo, come da documentazione depositata); e nondimeno il ricorso è stato successivamente depositato in data 11.11.2024.
Per queste ragioni le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per essere cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 26.1.2026
Il giudice monocratico
IA IU SE
3
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16709/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Anzio 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.352293 DEL 4.06.24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha evocato in giudizio il Comune di Anzio per contestare l'avviso di accertamento d'ufficio n. 352293 del 4.6.2024 per IMU 2019 in quanto relativo anche ad un immobile esente perché adibito ad abitazione principale della ricorrente;
perché è stata richiesta l'IMU enucleandola dal tributo all'epoca vigente (IUC, che comprendeva anche TARI e TASI); per assenza di motivazione;
per violazione delle garanzie del contribuente e dell'art. 24 della Costituzione;
per difetto di prova del presupposto;
per carenza di legittimazione del mittente;
per omessa o insufficiente indicazione delle modalità di impugnazione;
per inesistenza o nullità della notifica.
Con memoria del 14.11.2025 si è costituito il Comune di Anzio con memoria del seguente tenore: “lo scrivente ufficio ha provveduto ad effettuare la rettifica dell'avviso IMU n. 352293 del 04/06/2024 anno d'imposta 2019, che si allega alla presente, ed inviato al contribuente in data 24/10/2024 su presentazione del ricorso effettuata in data 11/10/2024 pertanto nel termine corretto di lavorazione onde evitare un deposito inutile. Si fa presente che la lavorazione della rettifica è corretta per i mesi inseriti di abitazione principale e la differenza è nel solo periodo in cui la ricorrente non era residente nell'immobile e pertanto soggetta ad aliquota ordinaria. Per quanto premesso, si prega codesta Corte di Giustizia di I grado , di emettere idoneo provvedimento di archiviazione per cessata materia del contendere e condannare la controparte alle spese in quanto lo stesso contenzioso poteva assolutamente essere evitato.”.
Infine, all'odierna udienza, la causa è stata chiamata in pubblica udienza, alla quale nessuno è comparso;
e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va statuita la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione dell'avviso di accertamento. Non vi è dubbio che, sgravata in sede di autotutela la porzione contestata del credito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti sul punto.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003).
Quanto alle spese di lite, sulle quali si deve decidere in ossequio al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, va rilevato che l'intervenuta abrogazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e della ivi
2 disciplinata proposta di mediazione obbligatoria non ha in nulla innovato rispetto al rispetto del principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite del giudizio, nel senso che in ogni caso la parte ricorrente vittoriosa che evidenzi un vizio dell'agire amministrativo che ha reso necessario reagire in sede giudiziale ha diritto (salve ipotesi eccezionali) a vedersi ripetere le spese legali sostenute.
Però nel caso di specie va considerato che la ricorrente ha chiesto l'annullamento di un atto che era errato solo nel quantum e che il Comune ha risposto il 24.10.2024, a strettissimo giro dopo la notifica del ricorso (appena 13 giorni dopo, come da documentazione depositata); e nondimeno il ricorso è stato successivamente depositato in data 11.11.2024.
Per queste ragioni le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per essere cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 26.1.2026
Il giudice monocratico
IA IU SE
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