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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14686 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avente n. rg. 3753/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
-CF: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma in Via Ruggero Leoncavallo n 2 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cenci, rappresentante e difensore in virtù di procura in calce all'atto di citazione in 1° APPELLANTE
E
-CF: Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma via delle Montagne Rocciose n 69 presso lo studio dell'avv. Rosalia Mangano, rappresentante e difensore come da procura allegata alla comparsa di risposta di 1° APELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato la sig. ha impugnato la Parte_1 sentenza del g.p. n. 12957/21di rigetto della domanda da lei promossa per ottenere l'annullamento della delibera assembleare dell'11.5.2017 punto. 2 odg, nella parte in cui recuperati con l'approvazione del consuntivo 2016 anche oneri di gestione relativi ad anni precedenti, chiedendone la riforma con accoglimento della conclusioni rassegnate in 1° e vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Ha in particolare censurato la sentenza nella parte in cui:
-il g.p aveva errato nella valutazione delle prove, avendo ammesso il in comparsa di risposta che il saldo anni precedenti non fosse CP_1 dovuto per intervenuta transazione tra le parti;
-invero il solo tardivamente ovvero con le memorie ex art 320 CP_1 cpc e con le note conclusive aveva sostenuto che la mediazione 5250/15 riguardava altro;
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-inoltre esso appellante aveva prodotto una confessione dell'amministratore dello stabile circa l'errore commesso, con istanza di modifica del bilancio, non disconosciuta dal CP_1
- esso appellante perciò nel 2016 aveva versato rate per €2.921,23 e non 962,00, mentre il saldo anno precedente di €1.171,71 non era dovuto;
-la motivazione del g.p era errata avendo fatto riferimento a domanda risarcitoria e non ad impugnativa delibera.
Si è costituito il eccependo la inammissibilità dell'appello CP_1 trattandosi di sentenza resa ex art 113 cpc e deducendo nel merito che:
-la transazione raggiunta nella mediazione n. 5250/15 a verbale del 22.3.16 aveva ad oggetto le spese per oneri riscaldamento in ragione del suo distacco dall'impianto comune, ma non già per gli altri oneri di gestione;
-il saldo a credito anni precedenti vantato dal era dunque CP_1 inerente a voci diverse;
-anche la dichiarazione dell'amministratore era riferita agli oneri di condominio;
- i versamenti allegati dalla attrice per €2.921,23 erano stati effettuati dopo l'approvazione del bilancio 2016 e perciò correttamente ivi non riportati, ad eccezione per €962,00 relativi alla 1^ e 3 ^rata condominiali in quanto unici pagamenti tempestivi;
-difettava perciò l'interesse alla domanda, essendo le censure mosse non attinenti alla regolarità del bilancio bensì il mancato computo di pagamenti invece correttamente contabilizzati. Ha chiesto dunque respingersi la domanda con vittoria di spese.
La causa- istruita con la produzione documentale-è stata infine trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte all'udienza del 2.7.25.
Preliminarmente circa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essa deve ritenersi fondata.
Invero la stessa attrice nella domanda avanzata in 1° ha indicato un valore della lite pari ad €1.001,13. Ebbene ai sensi del combinato disposto di cui agli art 113 e 339 cpc, l'odierno gravame poteva essere proposto solo per violazione di norma procedimentali, nel caso di specie non allegate. Al riguardo “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non
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possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”. (Cass 769/21; 16473/24).
A ciò si aggiunga che parte attrice ha fondato il proprio assunto di merito sulla circostanza di avere raggiunto un accordo tombale riguardante le sue morosità pregresse ante 2016, di guisa che in sede di approvazione del bilancio 2016 con il verbale 11.5.2017 punto 2 odg ad oggi impugnato non sarebbe a suo avviso legittima l'indicazione di recuperi anni precedenti. Ora a prescindersi dagli elementi probatori versati in atti, su cui il g.p si è espresso facendo richiamando la diversa mediazione, deve ritenersi che il Tribunale già si sia espresso con efficacia di giudicato esterno. Invero con già con sentenza del Tribunale n 15399/21 il giudicante aveva statuito sulla portata interpretativa della definizione transattiva di cui al richiamato verbale di mediazione, sancendone il riferimento solo agli oneri per riscaldamento. Tale sentenza è divenuta definitiva come provato dal con deposito del decreto della Suprema Corte del 18.2.25, CP_1 allegato legittimamente alle note in pct del 30.6.25. Ebbene il passaggio in giudicato sulla predetta circostanza comporta la non proponibilità in altro giudizio ovvero la improcedibilità sopravvenuta di statuizione sulla stessa, questione senz'altro rilevabile di ufficio altrimenti determinandosi un ne bis in idem con potenziale conflitto di giudicato (Cass. n. 12754/22).
Stante dunque la definita legittimità del consuntivo 2017 oggetto del giudizio definito, e dunque la corretta indicazione del saldo iniziale 2016 ivi contenuto, deve ritenersi come le censure riferite al 2016 di cui all'odierno giudizio siano anche esse per derivazione infondate.
Per quanto infine riguarda i versamenti per il 2016 -asseritamente non contabilizzati per un totale di €2.921,23- si osserva che la delibera è stata approvata in data 11.5.2017, e che i pagamenti successivi in quanto versati in ritardo seppure relativi a causali 2016 non potevano essere registrati in detto rendiconto.
Per quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
respinge l'appello;
-per l'effetto condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del che liquida per Controparte_1 le varie fasi processuali in complessive €2.500,00 per esborsi oltre accessori
3 4
-come per legge;
-dà atto che nei confronti di si Parte_1 applica l'art 13 c 1 quater del Tu spese di giustizia.
Roma, 22.10.25
Il Giudice
dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avente n. rg. 3753/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
-CF: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma in Via Ruggero Leoncavallo n 2 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cenci, rappresentante e difensore in virtù di procura in calce all'atto di citazione in 1° APPELLANTE
E
-CF: Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma via delle Montagne Rocciose n 69 presso lo studio dell'avv. Rosalia Mangano, rappresentante e difensore come da procura allegata alla comparsa di risposta di 1° APELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato la sig. ha impugnato la Parte_1 sentenza del g.p. n. 12957/21di rigetto della domanda da lei promossa per ottenere l'annullamento della delibera assembleare dell'11.5.2017 punto. 2 odg, nella parte in cui recuperati con l'approvazione del consuntivo 2016 anche oneri di gestione relativi ad anni precedenti, chiedendone la riforma con accoglimento della conclusioni rassegnate in 1° e vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Ha in particolare censurato la sentenza nella parte in cui:
-il g.p aveva errato nella valutazione delle prove, avendo ammesso il in comparsa di risposta che il saldo anni precedenti non fosse CP_1 dovuto per intervenuta transazione tra le parti;
-invero il solo tardivamente ovvero con le memorie ex art 320 CP_1 cpc e con le note conclusive aveva sostenuto che la mediazione 5250/15 riguardava altro;
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-inoltre esso appellante aveva prodotto una confessione dell'amministratore dello stabile circa l'errore commesso, con istanza di modifica del bilancio, non disconosciuta dal CP_1
- esso appellante perciò nel 2016 aveva versato rate per €2.921,23 e non 962,00, mentre il saldo anno precedente di €1.171,71 non era dovuto;
-la motivazione del g.p era errata avendo fatto riferimento a domanda risarcitoria e non ad impugnativa delibera.
Si è costituito il eccependo la inammissibilità dell'appello CP_1 trattandosi di sentenza resa ex art 113 cpc e deducendo nel merito che:
-la transazione raggiunta nella mediazione n. 5250/15 a verbale del 22.3.16 aveva ad oggetto le spese per oneri riscaldamento in ragione del suo distacco dall'impianto comune, ma non già per gli altri oneri di gestione;
-il saldo a credito anni precedenti vantato dal era dunque CP_1 inerente a voci diverse;
-anche la dichiarazione dell'amministratore era riferita agli oneri di condominio;
- i versamenti allegati dalla attrice per €2.921,23 erano stati effettuati dopo l'approvazione del bilancio 2016 e perciò correttamente ivi non riportati, ad eccezione per €962,00 relativi alla 1^ e 3 ^rata condominiali in quanto unici pagamenti tempestivi;
-difettava perciò l'interesse alla domanda, essendo le censure mosse non attinenti alla regolarità del bilancio bensì il mancato computo di pagamenti invece correttamente contabilizzati. Ha chiesto dunque respingersi la domanda con vittoria di spese.
La causa- istruita con la produzione documentale-è stata infine trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte all'udienza del 2.7.25.
Preliminarmente circa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essa deve ritenersi fondata.
Invero la stessa attrice nella domanda avanzata in 1° ha indicato un valore della lite pari ad €1.001,13. Ebbene ai sensi del combinato disposto di cui agli art 113 e 339 cpc, l'odierno gravame poteva essere proposto solo per violazione di norma procedimentali, nel caso di specie non allegate. Al riguardo “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non
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possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”. (Cass 769/21; 16473/24).
A ciò si aggiunga che parte attrice ha fondato il proprio assunto di merito sulla circostanza di avere raggiunto un accordo tombale riguardante le sue morosità pregresse ante 2016, di guisa che in sede di approvazione del bilancio 2016 con il verbale 11.5.2017 punto 2 odg ad oggi impugnato non sarebbe a suo avviso legittima l'indicazione di recuperi anni precedenti. Ora a prescindersi dagli elementi probatori versati in atti, su cui il g.p si è espresso facendo richiamando la diversa mediazione, deve ritenersi che il Tribunale già si sia espresso con efficacia di giudicato esterno. Invero con già con sentenza del Tribunale n 15399/21 il giudicante aveva statuito sulla portata interpretativa della definizione transattiva di cui al richiamato verbale di mediazione, sancendone il riferimento solo agli oneri per riscaldamento. Tale sentenza è divenuta definitiva come provato dal con deposito del decreto della Suprema Corte del 18.2.25, CP_1 allegato legittimamente alle note in pct del 30.6.25. Ebbene il passaggio in giudicato sulla predetta circostanza comporta la non proponibilità in altro giudizio ovvero la improcedibilità sopravvenuta di statuizione sulla stessa, questione senz'altro rilevabile di ufficio altrimenti determinandosi un ne bis in idem con potenziale conflitto di giudicato (Cass. n. 12754/22).
Stante dunque la definita legittimità del consuntivo 2017 oggetto del giudizio definito, e dunque la corretta indicazione del saldo iniziale 2016 ivi contenuto, deve ritenersi come le censure riferite al 2016 di cui all'odierno giudizio siano anche esse per derivazione infondate.
Per quanto infine riguarda i versamenti per il 2016 -asseritamente non contabilizzati per un totale di €2.921,23- si osserva che la delibera è stata approvata in data 11.5.2017, e che i pagamenti successivi in quanto versati in ritardo seppure relativi a causali 2016 non potevano essere registrati in detto rendiconto.
Per quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
respinge l'appello;
-per l'effetto condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del che liquida per Controparte_1 le varie fasi processuali in complessive €2.500,00 per esborsi oltre accessori
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-come per legge;
-dà atto che nei confronti di si Parte_1 applica l'art 13 c 1 quater del Tu spese di giustizia.
Roma, 22.10.25
Il Giudice
dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
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