CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 772/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4973/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IVA-ALIQUOTE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4973/2/2024, pronunciata il 13/6/2024 e depositata il giorno 5/7/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione 2°, decideva il ricorso n. 7072/2023 depositato il giorno
22/12/2023, proposto dal signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Difensore_1, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n.
09420239003081145/000, notificata il 7/7/2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva intimato di effettuare il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica del predetto atto, dell'importo di €. 36.905,53, inerente le sotto indicate cartelle di pagamento e per l'annullamento di un avviso di accertamento di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo:
1) cartella di pagamento n. 094 2011 00057185 31 000, presuntivamente notificata in data 12/9/2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2008;
2) cartella di pagamento n. 094 2011 00078490 39 000, presuntivamente notificata in data 12/9/2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per l'anno 2007;
3) cartella di pagamento n. 094 2011 00141942 65 000, presuntivamente notificata in data 13/1/2012, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, anno 2005, oltre sanzioni ed interessi;
4) cartella di pagamento n. 094 2011 00336858 53 000, presuntivamente notificata in data 13/12/2012, contenente l'iscrizione a ruolo di Sanzione pecuniaria Dpr n. 602/73, anno 2008;
5) cartella di pagamento n. 094 2012 00011302 73 000, presuntivamente notificata in data 27/5/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2009; 6) cartella di pagamento n. 094 2012 00188485 91 000, presuntivamente notificata in data 21/5/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di ICI, anno 2005, nonché, sanzioni ed interessi;
7) cartella di pagamento n. 094 2012 00202378 34 000, presuntivamente notificata in data 21/5/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per l'anno 2009;
8) cartella di pagamento n. 094 2013 00256535 48 000, presuntivamente notificata in data 12/9/2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2011;
9) cartella di pagamento n. 094 2014 00065463 74 000, presuntivamente notificata in data 12.12.2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per gli anni 2010 e 2011;
10) cartella di pagamento n. 094 2014 00202933 90 000, presuntivamente notificata in data 24/4/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2012;
11) cartella di pagamento n. 094 2014 00291969 32 000, presuntivamente notificata in data 24/4/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di ICI, anno 2006, nonché, sanzioni;
12) cartella di pagamento n. 094 2014 00316080 56 000, presuntivamente notificata in data 21/5/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per l'anno 2012;
13) cartella di pagamento n. 094 2016 00016517 12 000, presuntivamente notificata in data 15/3/2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2013;
14) cartella di pagamento n. 094 2016 000224096 15 000, presuntivamente notificata in data 16/10/2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Sanzioni amministrative, anno 2012;
15) cartella di pagamento n. 094 2016 00239038 77 000, presuntivamente notificata in data 17/11/2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per l'anno 2007;
16) cartella di pagamento n. 094 2016 00299981 12 000, presuntivamente notificata in data 25/2/2017, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2014;
17) cartella di pagamento n. 094 2017 00113022 59 000, presuntivamente notificata in data 6/10/2017, contenente l'iscrizione a ruolo di Sanzioni amministrative, anno 2012;
18) cartella di pagamento n. 094 2018 00046148 35 000, presuntivamente notificata in data 4/8/2018, contenente l'iscrizione a ruolo di Sanzioni IVA, anno 2017;
19) cartella di pagamento n. 094 2018 00222196 34 000, presuntivamente notificata in data 7/6/2019, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per gli anni 2015 e 2016 e TARI, anno 2015;
20) cartella di pagamento n. 094 2020 00039243 71 000, presuntivamente notificata in data 14/10/2021, contenente l'iscrizione a ruolo di TARI, anno 2016;
21) avviso di accertamento n. TDJTDJM000099, presuntivamente notificato in data 24/7/2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2009, nonché, sanzioni e interessi. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione derivante dalla mancata indicazione di adeguate informazioni inerenti le modalità di calcolo dell'addebito degli interessi.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la - nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000, in dipendenza della mancata indicazione degli elementi richiesti da detta norma, in particolare dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa LLAvv. Difensore_2 si costituiva con controdeduzioni depositate il 23/5/2024.
La causa veniva decisa all'udienza del 13/6/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite da liquidarsi in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
A giudizio della Corte, quanto all'eccezione di omessa allegazione degli atti richiamati nell'intimazione impugnata essa era destituita di fondamento, infatti per costante giurisprudenza l'Ente che ha emesso il provvedimento non ha alcun obbligo di allegazione degli atti richiamati.
Quanto alla mancata notifica degli atti sottesi, dalla documentazione offerta dal Concessionario della
Riscossione emergeva la rituale notifica degli atti presupposti, come compiutamente trascritti in sentenza, nonché degli atti interruttivi della prescrizione, pure compiutamente trascritti in sentenza.
Infine infondate erano le eccezioni con riferimento ai vizi di insufficiente motivazione, nonché di omessa indicazioni di calcolo degli interessi.
Avverso la sentenza ha proposto appello il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Difensore_1
, con atto notificato il giorno 5/2/2025 e depositato il giorno 1/3/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa LLAvv. Difensore_2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il 12/9/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, per error in procedendo, in dipendenza del difetto di istruttoria, per la violazione agli artt. 33, comma 2, e 36, comma 2, punto 3), D. Lgs. n. 546/92.
A giudizio dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le memorie illustrative, ritualmente prodotte nel giudizio di primo grado, realizzando così anche la violazione al principio del giusto processo, sancito LLart. 24 della Costituzione.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, per error in procedendo, in dipendenza della omessa e/o insufficiente motivazione del rigetto su fatti decisivi della controversia.
A giudizio dell'appellante con il ricorso introduttivo venivano formulate varie ed articolate eccezioni di nullità dell'atto impugnato, ancora ampliate con successive brevi repliche, presentate ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92, tra le quali, a) quella della Nullità/illegittimità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, in dipendenza della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e quella della b) Nullità/illegittimità dell'Intimazione di pagamento impugnata per la violazione all'art. 7, comma 2, Legge
n. 212/2000, in dipendenza della omessa indicazione degli elementi richiesti da detta norma, in particolare dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione che non avevano trovato risposta nella sentenza appellata.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – artt. 60, comma 1, lett. b-bis, Dpr n. 600/73 e 26,
u.c., Dpr n. 602/73.
A giudizio dell'appellante i giudici di primo grado avrebbero rigettato l'eccezione opposta, rilevando la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento e quella della invocata prescrizione, in dipendenza della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La pronuncia impugnata sarebbe quindi affetta da manifesta violazione di legge – artt. 60, comma 1, lett. b- bis, Dpr n. 600/73 e 26, u.c., Dpr n. 602/73.
Infatti, LLesame della documentazione prodotta LLER (relate notifiche cartelle di pagamento e atti interruttivi della prescrizione), risulta per alcuni atti l'omessa notifica e per gli altri la irrituale notifica così come compiutamente descritto nell'atto di appello.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, in ordine all'eccezione opposta della nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, in dipendenza della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Al riguardo a giudizio dell'appellante deve rilevarsi, infatti, che, come eccepito nel ricorso introduttivo non sono state esplicitate le modalità di calcolo degli interessi.
L'impossibilità di poter individuare esattamente le modalità di calcolo e applicazione degli interessi richiesti viola il diritto del contribuente di verificare la correttezza del dato (Cfr., Cass. 34603 n. 17765 del 2018), per cui è nulla l'intimazione di pagamento per difetto di motivazione con riferimento alla mancata indicazione dei servizi resi (aggi), per mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati e per mancato dettaglio dei relativi costi (di riscossione) sostenuti.
Con il quinto motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, in quanto i Giudici di primo grado non hanno ravvisato la inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite professionista del libero foro – avv. Difensore_2.
Tutti i motivi di appello sono infondati. Come evidenziato nella sentenza impugnata risulta che sono stati notificati al contribuente i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
• Pignoramento Presso Terzi n. 09484201700001611001, notificato in data 8/5/2017, mediante deposito presso la Camera di Commercio ex 26, COMMA 2, D.P.R. N.602/1973, in relazione alle cartelle sub 14 e sub 15;
• Intimazione n. 094 2015 9019368223 000, notificata il 23/2/20216, ex art 140 cpc, in relazione agli atti sub
1, 2, 3, 4, 8, 21;
• Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 09476201900001039000, notificata con PEC del
9/7/2019, in relazione alle cartelle da sub 1 a sub 18 ed all'avviso di accertamento sub 21;
• Intimazione n. 094 2020 9002829801 000 notificata il 10/2/2020 mediante deposito presso la Camera di
Commercio ex 26, COMMA 2, D.P.R. N.602/1973, in relazione alle cartelle da sub 1 a sub 19 ed all'avviso di accertamento sub 21.
Al riguardo con Ordinanza del 10/11/2025 n. 29594/Sezione 5 la Corte di Cassazione, in tema di conseguenze dell'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento, ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella di pagamento prodromica. Il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comporta che, qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria. L'atto intermedio non impugnato determina infatti la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Nel caso in esame, l'omessa impugnazione degli atti interruttivi sopra richiamati ha determinato l'irretrattabilità delle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione impugnata.
Anche l'eccezione di nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, in dipendenza della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi è infondata.
Infatti il Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza del 5 febbraio 2025, n. 893 ha affermato il principio secondo il quale la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale. Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto LLart. 7 della L. n. 212 del 2000 e LLart. 3 della L. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Gli interessi portati dalle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione impugnata restano cristallizzati per effetto della irretrattabilità delle cartelle per la mancata impugnazione degli atti interruttivi sopra descritti.
Con sentenza del 4/4/2025, n. 883 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha affermato che “Il giudice, nel motivare la sentenza, può limitarsi ad affrontare solo le questioni ritenute rilevanti per la decisione, senza dover esaminare nel dettaglio tutte le questioni sollevate dalle parti”. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che le questioni non trattate esplicitamente si considerano assorbite o superate, secondo il principio della “ragione più liquida”).
Nel caso in esame l'eccezione di nullità/illegittimità dell'Intimazione di pagamento impugnata per la violazione all'art. 7, comma 2, Legge n. 212/2000, in dipendenza della omessa indicazione degli elementi richiesti da detta norma, in particolare dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione sono assorbite dalla circostanza che il contribuente ha tempestivamente proposto ricorso dinanzi alla autorità giurisdizionale competente.
Nel caso in esame va dunque applicato l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui, per il principio sancito in via generale LLart. 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
È infine infondati il quinto motivo di appello con il quale l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, in quanto i Giudici di primo grado non hanno ravvisato la inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite professionista del libero foro – avv.
Difensore_2.
Infatti le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 19 novembre 2019, n. 3000, con articolata ed esaustiva motivazione, nell'esercizio del proprio potere nomofilattico, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
"impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio".
Peraltro il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito in L. 28/6/2019, con “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione”, in vigore dal 30 giugno. Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
il legislatore ha voluto quindi affermare che la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del “patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d.
n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai commi 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo.
Con la norma in esame legislatore ha inteso chiarire «che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici», e ciò «senza dovere adottare apposita motivata delibera» (così, sull'art.
4-novies, le “Schede di lettura” parlamentari del 20.6.2019).
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 772/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4973/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 IVA-ALIQUOTE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003081145000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4973/2/2024, pronunciata il 13/6/2024 e depositata il giorno 5/7/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione 2°, decideva il ricorso n. 7072/2023 depositato il giorno
22/12/2023, proposto dal signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Difensore_1, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n.
09420239003081145/000, notificata il 7/7/2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva intimato di effettuare il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica del predetto atto, dell'importo di €. 36.905,53, inerente le sotto indicate cartelle di pagamento e per l'annullamento di un avviso di accertamento di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo:
1) cartella di pagamento n. 094 2011 00057185 31 000, presuntivamente notificata in data 12/9/2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2008;
2) cartella di pagamento n. 094 2011 00078490 39 000, presuntivamente notificata in data 12/9/2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per l'anno 2007;
3) cartella di pagamento n. 094 2011 00141942 65 000, presuntivamente notificata in data 13/1/2012, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, anno 2005, oltre sanzioni ed interessi;
4) cartella di pagamento n. 094 2011 00336858 53 000, presuntivamente notificata in data 13/12/2012, contenente l'iscrizione a ruolo di Sanzione pecuniaria Dpr n. 602/73, anno 2008;
5) cartella di pagamento n. 094 2012 00011302 73 000, presuntivamente notificata in data 27/5/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2009; 6) cartella di pagamento n. 094 2012 00188485 91 000, presuntivamente notificata in data 21/5/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di ICI, anno 2005, nonché, sanzioni ed interessi;
7) cartella di pagamento n. 094 2012 00202378 34 000, presuntivamente notificata in data 21/5/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per l'anno 2009;
8) cartella di pagamento n. 094 2013 00256535 48 000, presuntivamente notificata in data 12/9/2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2011;
9) cartella di pagamento n. 094 2014 00065463 74 000, presuntivamente notificata in data 12.12.2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per gli anni 2010 e 2011;
10) cartella di pagamento n. 094 2014 00202933 90 000, presuntivamente notificata in data 24/4/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2012;
11) cartella di pagamento n. 094 2014 00291969 32 000, presuntivamente notificata in data 24/4/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di ICI, anno 2006, nonché, sanzioni;
12) cartella di pagamento n. 094 2014 00316080 56 000, presuntivamente notificata in data 21/5/2015, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per l'anno 2012;
13) cartella di pagamento n. 094 2016 00016517 12 000, presuntivamente notificata in data 15/3/2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2013;
14) cartella di pagamento n. 094 2016 000224096 15 000, presuntivamente notificata in data 16/10/2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Sanzioni amministrative, anno 2012;
15) cartella di pagamento n. 094 2016 00239038 77 000, presuntivamente notificata in data 17/11/2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale, per l'anno 2007;
16) cartella di pagamento n. 094 2016 00299981 12 000, presuntivamente notificata in data 25/2/2017, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2014;
17) cartella di pagamento n. 094 2017 00113022 59 000, presuntivamente notificata in data 6/10/2017, contenente l'iscrizione a ruolo di Sanzioni amministrative, anno 2012;
18) cartella di pagamento n. 094 2018 00046148 35 000, presuntivamente notificata in data 4/8/2018, contenente l'iscrizione a ruolo di Sanzioni IVA, anno 2017;
19) cartella di pagamento n. 094 2018 00222196 34 000, presuntivamente notificata in data 7/6/2019, contenente l'iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio, oltre interessi e sanzioni, per gli anni 2015 e 2016 e TARI, anno 2015;
20) cartella di pagamento n. 094 2020 00039243 71 000, presuntivamente notificata in data 14/10/2021, contenente l'iscrizione a ruolo di TARI, anno 2016;
21) avviso di accertamento n. TDJTDJM000099, presuntivamente notificato in data 24/7/2014, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2009, nonché, sanzioni e interessi. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione derivante dalla mancata indicazione di adeguate informazioni inerenti le modalità di calcolo dell'addebito degli interessi.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la - nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000, in dipendenza della mancata indicazione degli elementi richiesti da detta norma, in particolare dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa LLAvv. Difensore_2 si costituiva con controdeduzioni depositate il 23/5/2024.
La causa veniva decisa all'udienza del 13/6/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite da liquidarsi in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
A giudizio della Corte, quanto all'eccezione di omessa allegazione degli atti richiamati nell'intimazione impugnata essa era destituita di fondamento, infatti per costante giurisprudenza l'Ente che ha emesso il provvedimento non ha alcun obbligo di allegazione degli atti richiamati.
Quanto alla mancata notifica degli atti sottesi, dalla documentazione offerta dal Concessionario della
Riscossione emergeva la rituale notifica degli atti presupposti, come compiutamente trascritti in sentenza, nonché degli atti interruttivi della prescrizione, pure compiutamente trascritti in sentenza.
Infine infondate erano le eccezioni con riferimento ai vizi di insufficiente motivazione, nonché di omessa indicazioni di calcolo degli interessi.
Avverso la sentenza ha proposto appello il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Difensore_1
, con atto notificato il giorno 5/2/2025 e depositato il giorno 1/3/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa LLAvv. Difensore_2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il 12/9/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, per error in procedendo, in dipendenza del difetto di istruttoria, per la violazione agli artt. 33, comma 2, e 36, comma 2, punto 3), D. Lgs. n. 546/92.
A giudizio dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le memorie illustrative, ritualmente prodotte nel giudizio di primo grado, realizzando così anche la violazione al principio del giusto processo, sancito LLart. 24 della Costituzione.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, per error in procedendo, in dipendenza della omessa e/o insufficiente motivazione del rigetto su fatti decisivi della controversia.
A giudizio dell'appellante con il ricorso introduttivo venivano formulate varie ed articolate eccezioni di nullità dell'atto impugnato, ancora ampliate con successive brevi repliche, presentate ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92, tra le quali, a) quella della Nullità/illegittimità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, in dipendenza della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e quella della b) Nullità/illegittimità dell'Intimazione di pagamento impugnata per la violazione all'art. 7, comma 2, Legge
n. 212/2000, in dipendenza della omessa indicazione degli elementi richiesti da detta norma, in particolare dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione che non avevano trovato risposta nella sentenza appellata.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – artt. 60, comma 1, lett. b-bis, Dpr n. 600/73 e 26,
u.c., Dpr n. 602/73.
A giudizio dell'appellante i giudici di primo grado avrebbero rigettato l'eccezione opposta, rilevando la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento e quella della invocata prescrizione, in dipendenza della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La pronuncia impugnata sarebbe quindi affetta da manifesta violazione di legge – artt. 60, comma 1, lett. b- bis, Dpr n. 600/73 e 26, u.c., Dpr n. 602/73.
Infatti, LLesame della documentazione prodotta LLER (relate notifiche cartelle di pagamento e atti interruttivi della prescrizione), risulta per alcuni atti l'omessa notifica e per gli altri la irrituale notifica così come compiutamente descritto nell'atto di appello.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, in ordine all'eccezione opposta della nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, in dipendenza della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Al riguardo a giudizio dell'appellante deve rilevarsi, infatti, che, come eccepito nel ricorso introduttivo non sono state esplicitate le modalità di calcolo degli interessi.
L'impossibilità di poter individuare esattamente le modalità di calcolo e applicazione degli interessi richiesti viola il diritto del contribuente di verificare la correttezza del dato (Cfr., Cass. 34603 n. 17765 del 2018), per cui è nulla l'intimazione di pagamento per difetto di motivazione con riferimento alla mancata indicazione dei servizi resi (aggi), per mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati e per mancato dettaglio dei relativi costi (di riscossione) sostenuti.
Con il quinto motivo di appello l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, in quanto i Giudici di primo grado non hanno ravvisato la inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite professionista del libero foro – avv. Difensore_2.
Tutti i motivi di appello sono infondati. Come evidenziato nella sentenza impugnata risulta che sono stati notificati al contribuente i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
• Pignoramento Presso Terzi n. 09484201700001611001, notificato in data 8/5/2017, mediante deposito presso la Camera di Commercio ex 26, COMMA 2, D.P.R. N.602/1973, in relazione alle cartelle sub 14 e sub 15;
• Intimazione n. 094 2015 9019368223 000, notificata il 23/2/20216, ex art 140 cpc, in relazione agli atti sub
1, 2, 3, 4, 8, 21;
• Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 09476201900001039000, notificata con PEC del
9/7/2019, in relazione alle cartelle da sub 1 a sub 18 ed all'avviso di accertamento sub 21;
• Intimazione n. 094 2020 9002829801 000 notificata il 10/2/2020 mediante deposito presso la Camera di
Commercio ex 26, COMMA 2, D.P.R. N.602/1973, in relazione alle cartelle da sub 1 a sub 19 ed all'avviso di accertamento sub 21.
Al riguardo con Ordinanza del 10/11/2025 n. 29594/Sezione 5 la Corte di Cassazione, in tema di conseguenze dell'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento, ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella di pagamento prodromica. Il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comporta che, qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria. L'atto intermedio non impugnato determina infatti la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Nel caso in esame, l'omessa impugnazione degli atti interruttivi sopra richiamati ha determinato l'irretrattabilità delle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione impugnata.
Anche l'eccezione di nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, in dipendenza della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi è infondata.
Infatti il Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza del 5 febbraio 2025, n. 893 ha affermato il principio secondo il quale la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale. Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto LLart. 7 della L. n. 212 del 2000 e LLart. 3 della L. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Gli interessi portati dalle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione impugnata restano cristallizzati per effetto della irretrattabilità delle cartelle per la mancata impugnazione degli atti interruttivi sopra descritti.
Con sentenza del 4/4/2025, n. 883 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha affermato che “Il giudice, nel motivare la sentenza, può limitarsi ad affrontare solo le questioni ritenute rilevanti per la decisione, senza dover esaminare nel dettaglio tutte le questioni sollevate dalle parti”. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che le questioni non trattate esplicitamente si considerano assorbite o superate, secondo il principio della “ragione più liquida”).
Nel caso in esame l'eccezione di nullità/illegittimità dell'Intimazione di pagamento impugnata per la violazione all'art. 7, comma 2, Legge n. 212/2000, in dipendenza della omessa indicazione degli elementi richiesti da detta norma, in particolare dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione sono assorbite dalla circostanza che il contribuente ha tempestivamente proposto ricorso dinanzi alla autorità giurisdizionale competente.
Nel caso in esame va dunque applicato l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui, per il principio sancito in via generale LLart. 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
È infine infondati il quinto motivo di appello con il quale l'appellante ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, in quanto i Giudici di primo grado non hanno ravvisato la inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite professionista del libero foro – avv.
Difensore_2.
Infatti le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 19 novembre 2019, n. 3000, con articolata ed esaustiva motivazione, nell'esercizio del proprio potere nomofilattico, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
"impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio".
Peraltro il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito in L. 28/6/2019, con “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione”, in vigore dal 30 giugno. Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
il legislatore ha voluto quindi affermare che la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del “patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d.
n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai commi 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo.
Con la norma in esame legislatore ha inteso chiarire «che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici», e ciò «senza dovere adottare apposita motivata delibera» (così, sull'art.
4-novies, le “Schede di lettura” parlamentari del 20.6.2019).
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.