Accoglimento
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 9226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9226 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09226/2025REG.PROV.COLL.
N. 03568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3568 del 2025, proposto da
Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Labconsulenze Srl, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con So.Ge.R.T. S.P.A, non costituiti in giudizio;
Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06929/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. SI TI e uditi per le parti gli avvocati Lucio Perone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una annotazione nel casellario ANAC. La annotazione veniva riportata a seguito della segnalazione, da parte del Comune di Afragola, circa la risoluzione contrattuale disposta nei confronti della LA LE in relazione ad un appalto riguardante l’attività di gestione delle sanzioni del codice della strada (invio notifiche multe, riscossione e gestione relativo contenzioso).
L’ANAC, nella suddetta annotazione, riportava sia la tesi del Comune di Afragola (la risoluzione sarebbe stata disposta per omessa notifica di diverse sanzioni e per la conseguente irrogazione di numerose penali, di gran lunga superiori al 10% dell’importo contrattuale), sia la posizione di LA LE (per cui la omessa notifica dei verbali sarebbe stata da ascrivere alla mancata messa a disposizione di messi comunali nonché al ruolo negativamente svolto da altri soggetti privati deputati alla stampa/imbustamento dei verbali nonché alla loro “postalizzazione”).
2. L’annotazione suddetta veniva impugnata dinanzi al TAR Lazio che accoglieva il ricorso di LA LE in quanto ANAC non avrebbe colto la manifesta infondatezza della tesi del Comune di Afragola, così commettendo difetto di istruttoria e di motivazione. ANAC, più in particolare: a) non avrebbe considerato la violazione del principio di tempestività delle penali contrattuali (che sarebbero state irrogate solo a notevole distanza di tempo dal ritenuto inadempimento contrattuale); b) non avrebbe considerato la violazione del principio di gradualità delle penali contrattuali (che sarebbero state irrogate nella misura massima, sostanzialmente, pressoché in un’unica soluzione); c) non avrebbe tenuto conto del ruolo svolto da altri soggetti comunque coinvolti nella suddetta commessa contrattuale (soggetti deputati come detto alla stampa/imbustamento dei verbali nonché alla loro “postalizzazione”).
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erronea applicazione dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Si costituiva ad adiuvandum il Comune di Afragola.
5. Non si costituiva in giudizio LA LE.
6. Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso osserva il collegio che, con riguardo ai poteri di annotazione ANAC, così si è in sintesi espressa la giurisprudenza anche di questa stessa sezione (cfr. sentenze 1° luglio 2024, n. 5781, e 7 giugno 2021, n. 4299):
7.1. La segnalazione nel casellario ANAC deve corrispondere a due requisiti: a) conferenza della notizia rispetto alle finalità del casellario informatico stesso che è quella di fornire ogni notizia che riguardi esclusioni da gare e risoluzioni contrattuali nel tempo disposte, a vario titolo, a carico dei singoli operatori economici; b) utilità per le altre stazioni appaltanti le quali debbono essere messe in grado di valutare l’effettiva affidabilità, sotto il profilo della moralità e della capacità professionale, dei medesimi operatori economici con cui sono eventualmente tenute a contrarre;
7.2. In tale contesto:
7.2.1. ANAC non valuta i fatti che gli vengono prospettati dalle parti (stazione appaltante “segnalante” e soggetto privato “segnalato”) ma ne attesta l’esistenza;
7.2.2. I fatti stessi debbono soltanto esistere e non debbono essere spiegati o giustificati (soprattutto dal soggetto “segnalato”);
7.2.3. L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi;
7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC);
7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante;
7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato” (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato;
7.4. A ciò si aggiunga che la annotazione non è causa di esclusione automatica dalle ulteriori gare, dovendo a tal fine essere solo discrezionalmente valutata dalle altre stazioni appaltanti nelle successive procedure competitive (cfr. Ad. plen. n. 16 del 28 agosto 2020);
7.5. In tale contesto, la valutazione di non manifesta infondatezza che ANAC è chiamata a svolgere riguarda solo l’esistenza e la veridicità del fatto segnalato e non anche la sua effettiva fondatezza.
8. Tanto doverosamente premesso l’appello di ANAC, sostenuto dal Comune di Afragola, si rivela fondato dal momento che:
8.1. Il TAR è sostanzialmente entrato nel merito della controversia contrattuale (attualmente pendente dinanzi al competente giudice ordinario) sia nella parte in cui ha ritenuto impropriamente irrogate le suddette penali contrattuali (per violazione del principio di tempestività e di gradualità delle penali stesse), sia nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente coinvolti gli altri soggetti terzi che, in qualche misura, partecipavano alla corretta esecuzione della commessa in questione. Tale ultima affermazione si rivela peraltro inesatta in quanto il provvedimento impugnato fa riferimento espresso proprio a coloro che, rispettivamente, avevano compiti di stampa/imbustamento e postalizzazione delle sanzioni amministrative a vario titolo irrogate;
8.2. Il giudice di primo grado, in altre parole, ha sostanzialmente aderito alla tesi di parte ricorrente secondo cui, al di là della corretta evidenziazione dei fatti esposti da autorità segnalante e soggetto segnalato (fatti mai negati o smentiti dal medesimo ricorrente, dunque evidentemente esistenti), tali fatti non avrebbero potuto essere riportati nel casellario informatico in quanto ANAC – del tutto impropriamente per le ragioni sopra esposte – avrebbe dovuto tenere conto, altresì, delle giustificazioni sollevate dal soggetto segnalato onde spiegare l’assenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale in tal senso. Tesi la quale non può tuttavia trovare ingresso poiché in tal modo si indurrebbe ANAC a sostituirsi, surrettiziamente, alle valutazioni che appartengono alle altre stazioni appaltanti nonché al giudice chiamato a pronunziarsi circa la fondatezza della risoluzione contrattuale e, dunque, dei fatti segnalati;
8.3. L’operato di ANAC, nel caso di specie, va invece ritenuto correttamente svolto in quanto la stessa autorità si è pienamente attenuta al principio di “compiutezza espositiva e informativa” sopra individuato, riportando in modo imparziale ed anzi neutrale entrambe le tesi della stazione appaltante segnalante (Comune di Afragola) e del soggetto che ha subito la annotazione (anche con riguardo al contenzioso in essere ed alle eccezioni in tale occasione sollevate). Si veda in tal senso quanto riportato al punto n. 1 della presente decisione;
8.4. Alla luce di quanto appena riportato, l’unico motivo di appello è dunque fondato e deve essere accolto.
9. In conclusione il ricorso in appello si rivela fondato e deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto del relativo ricorso introduttivo.
10. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite in ragione delle esaminate questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE NI, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
SI TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI TI | TE NI |
IL SEGRETARIO