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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT RA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3101/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ05E400395 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ05E400395 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ05E400395 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza dell' avviso di accertamento n.
TYZ05E400395/2022 ricevuto in data 04.05.2023 .
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sostenendo l'inammissibilità e, in ogni caso, avversando il ricorso.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
Innanzitutto va rigettata la eccezione di inammissibilità per tardività avanzata dalla Amministrazione resistente e cio' in quanto l'Ufficio non ha prodotto alcuna ricevuta A/R della CAD.
In conseguenza di quanto sopra e nel merito si appalesa fondata la censura di cui al ricorso in quanto non risulta regolarmente notificata la comunicazione 36 ter richiamata nel contesto dell'atto impugnato.
In definitiva va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT RA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3101/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ05E400395 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ05E400395 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ05E400395 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza dell' avviso di accertamento n.
TYZ05E400395/2022 ricevuto in data 04.05.2023 .
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sostenendo l'inammissibilità e, in ogni caso, avversando il ricorso.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
Innanzitutto va rigettata la eccezione di inammissibilità per tardività avanzata dalla Amministrazione resistente e cio' in quanto l'Ufficio non ha prodotto alcuna ricevuta A/R della CAD.
In conseguenza di quanto sopra e nel merito si appalesa fondata la censura di cui al ricorso in quanto non risulta regolarmente notificata la comunicazione 36 ter richiamata nel contesto dell'atto impugnato.
In definitiva va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.