Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per tardività

    L'eccezione di inammissibilità per tardività viene rigettata in quanto l'Ufficio non ha prodotto alcuna ricevuta A/R della CAD.

  • Accolto
    Regolare notifica della comunicazione 36 ter

    La censura del ricorrente è fondata in quanto non risulta regolarmente notificata la comunicazione 36 ter richiamata nel contesto dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 15
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo