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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2864/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: //////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a Roma Capitale ed iscritto il 24 gennaio 2025, la contribuente
Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte-chiedendone, previa sospensione, l'annullamento e/o rettifica con vittoria di spese- l' avviso di accertamento esecutivo TARI e TAFA, notificato in data 7 novembre 2024, avente il n. 112401556622, relativo alle annualità comprese tra il 2018 ed il 2022,per complessivi € 2.132,00
(di cui euro 1.355,12 al netto di interessi e sanzioni) per l'omesso pagamento di detti tributi, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, piano2, scala A, int. 4, da lei condotto in locazione.
Segnatamente, la ricorrente eccepiva l'inesistenza del presupposto impositivo e l'indebita duplicazione dell'imposta, in quanto la tassa, per il periodo in questione, era stata già pagata dal proprietario Nominativo_1; riferiva, inoltre, di aver presentato istanza in autotutela in data 28 dicembre 2024 a Roma Capitale per chiedere l'annullamento dell'atto impugnato ma che era rimasta senza esito.
L'Amministrazione capitolina non si costituiva.
Con successiva nota del 15 dicembre 2025 la ricorrente depositava il provvedimento di annullamento totale dell'atto impugnato, emesso in data 21 gennaio 2025 da Roma Capitale.
All'udienza del 19 dicembre 2025, la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto da parte ricorrente va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
a seguito dell'annullamento totale dell'atto impugnato.
Non sussiste la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato è, infatti, intervenuto tempestivamente, a cura dell'ente impositore, in data 21 gennaio 2025, a distanza di poco meno di un mese dalla presentazione dell'istanza di autotutela in data 28 dicembre 2024, mentre l'iscrizione a ruolo del procedimento, da parte della ricorrente,
è avvenuta il 24 gennaio 2025 (ad atto di annullamento già emesso).
Le spese devono, per l'effetto, essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese irripetibili. Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2864/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556622 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: //////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a Roma Capitale ed iscritto il 24 gennaio 2025, la contribuente
Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte-chiedendone, previa sospensione, l'annullamento e/o rettifica con vittoria di spese- l' avviso di accertamento esecutivo TARI e TAFA, notificato in data 7 novembre 2024, avente il n. 112401556622, relativo alle annualità comprese tra il 2018 ed il 2022,per complessivi € 2.132,00
(di cui euro 1.355,12 al netto di interessi e sanzioni) per l'omesso pagamento di detti tributi, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, piano2, scala A, int. 4, da lei condotto in locazione.
Segnatamente, la ricorrente eccepiva l'inesistenza del presupposto impositivo e l'indebita duplicazione dell'imposta, in quanto la tassa, per il periodo in questione, era stata già pagata dal proprietario Nominativo_1; riferiva, inoltre, di aver presentato istanza in autotutela in data 28 dicembre 2024 a Roma Capitale per chiedere l'annullamento dell'atto impugnato ma che era rimasta senza esito.
L'Amministrazione capitolina non si costituiva.
Con successiva nota del 15 dicembre 2025 la ricorrente depositava il provvedimento di annullamento totale dell'atto impugnato, emesso in data 21 gennaio 2025 da Roma Capitale.
All'udienza del 19 dicembre 2025, la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto da parte ricorrente va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
a seguito dell'annullamento totale dell'atto impugnato.
Non sussiste la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato è, infatti, intervenuto tempestivamente, a cura dell'ente impositore, in data 21 gennaio 2025, a distanza di poco meno di un mese dalla presentazione dell'istanza di autotutela in data 28 dicembre 2024, mentre l'iscrizione a ruolo del procedimento, da parte della ricorrente,
è avvenuta il 24 gennaio 2025 (ad atto di annullamento già emesso).
Le spese devono, per l'effetto, essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese irripetibili. Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei