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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG. 25799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. vg. 25799/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Torino in Via Gropello 12 presso lo studio dell'avv. DI CICCIO
ANNA LISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata il [...] in [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note congiunte del 27/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 31/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
1 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita genitori - figlia ed al mantenimento della stessa.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Rivoli (TO) in c.so Roma 135, che le parti conducono in locazione alla sig.ra che vi coabiterà unitamente alla figlia minore. Parte_2
DA' ATTO che i sigg. e la sig.ra danno atto che il sig Parte_1 Parte_2 [...]
ha trasferito la sua residenza in Rivoli in via Reano n. 30, avendo reperito una propria Pt_1
abitazione.
DA' ATTO che le parti danno atto che hanno già provveduto a dividere tutti gli arredi e le vettovaglie della casa familiare
DISPONE che la minore verrà affidata congiuntamente (affido condiviso) ad Persona_2
entrambi i genitori e con esercizio disgiunto della responsabilità e manterrà la residenza presso l'abitazione materna.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico per la minore verrà integralmente percepito dalla madre.
DISPONE che, dato atto che le parti concordano che non verrà versato alcun contributo al mantenimento della minore, i genitori provvederanno al suo fabbisogno ognuno quando l'avrà con sé, tenuto conto dei tempi paritari tra i genitori stessi con la figlia.
DISPONE che le spese per la minore verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori: spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ludiche-ricreative, abbigliamento, gite, centri estivi, spese concordate o necessitate e documentate, così come previsto dal Protocollo sottoscritto in data 15.3.2016 tra Magistrati e Avvocati.
2 DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza alcuna limitazione accordandosi di volta in volta, con la madre, in difetto di accordo: le parti concordano di tenere con sé la minore in tempi paritetici e in particolare in ogni settimana:
- il padre prenderà con sé la minore dal mercoledì sera (cena con il padre) giovedì e venerdì sino al sabato sera quando l'accompagnerà dalla madre (cena con la madre);
- la madre terrà con sé la minore dal sabato sera fino al mercoledì sera (quando verrà presa dal padre cena con il padre);
- Qualora i genitori non potranno per impegni lavorativi andare a prendere la minore potranno andare i nonni sia materni che paterni.
- Vacanze Natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore ed dal 31.12 al 6 con l'altro genitore. Il giorno di Natale la minore potrà trascorrerlo con entrambi.
- Pasqua e Pasquetta alternativamente;
- Ponti infrascolastici e i giorni dei compleanni alternativamente;
- i genitori concordano che due week-end al mese possano ciascuno di loro trascorrerlo con la figlia;
- i genitori concordano che entro il 31 maggio di ogni anno si comunicheranno il piano ferie: I genitori trascorreranno 15 giorni di vacanza ciascuno con la minore anche non consecutivi (da giugno a settembre);
- i genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi e recapiti di soggiorno dove trascorrerà le vacanze la minore.
DA' ATTO che le parti sono titolari di adeguati redditi e non pretendono reciprocamente alcun tipo di assegno e/o alimenti.
DA' ATTO che le parti si concedono per quanto occorra il consenso al rilascio e /o rinnovo dei documenti pe l'estero per entrambi e per la minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/04/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. vg. 25799/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Torino in Via Gropello 12 presso lo studio dell'avv. DI CICCIO
ANNA LISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata il [...] in [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note congiunte del 27/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 31/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
1 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita genitori - figlia ed al mantenimento della stessa.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Rivoli (TO) in c.so Roma 135, che le parti conducono in locazione alla sig.ra che vi coabiterà unitamente alla figlia minore. Parte_2
DA' ATTO che i sigg. e la sig.ra danno atto che il sig Parte_1 Parte_2 [...]
ha trasferito la sua residenza in Rivoli in via Reano n. 30, avendo reperito una propria Pt_1
abitazione.
DA' ATTO che le parti danno atto che hanno già provveduto a dividere tutti gli arredi e le vettovaglie della casa familiare
DISPONE che la minore verrà affidata congiuntamente (affido condiviso) ad Persona_2
entrambi i genitori e con esercizio disgiunto della responsabilità e manterrà la residenza presso l'abitazione materna.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico per la minore verrà integralmente percepito dalla madre.
DISPONE che, dato atto che le parti concordano che non verrà versato alcun contributo al mantenimento della minore, i genitori provvederanno al suo fabbisogno ognuno quando l'avrà con sé, tenuto conto dei tempi paritari tra i genitori stessi con la figlia.
DISPONE che le spese per la minore verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori: spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ludiche-ricreative, abbigliamento, gite, centri estivi, spese concordate o necessitate e documentate, così come previsto dal Protocollo sottoscritto in data 15.3.2016 tra Magistrati e Avvocati.
2 DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza alcuna limitazione accordandosi di volta in volta, con la madre, in difetto di accordo: le parti concordano di tenere con sé la minore in tempi paritetici e in particolare in ogni settimana:
- il padre prenderà con sé la minore dal mercoledì sera (cena con il padre) giovedì e venerdì sino al sabato sera quando l'accompagnerà dalla madre (cena con la madre);
- la madre terrà con sé la minore dal sabato sera fino al mercoledì sera (quando verrà presa dal padre cena con il padre);
- Qualora i genitori non potranno per impegni lavorativi andare a prendere la minore potranno andare i nonni sia materni che paterni.
- Vacanze Natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore ed dal 31.12 al 6 con l'altro genitore. Il giorno di Natale la minore potrà trascorrerlo con entrambi.
- Pasqua e Pasquetta alternativamente;
- Ponti infrascolastici e i giorni dei compleanni alternativamente;
- i genitori concordano che due week-end al mese possano ciascuno di loro trascorrerlo con la figlia;
- i genitori concordano che entro il 31 maggio di ogni anno si comunicheranno il piano ferie: I genitori trascorreranno 15 giorni di vacanza ciascuno con la minore anche non consecutivi (da giugno a settembre);
- i genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi e recapiti di soggiorno dove trascorrerà le vacanze la minore.
DA' ATTO che le parti sono titolari di adeguati redditi e non pretendono reciprocamente alcun tipo di assegno e/o alimenti.
DA' ATTO che le parti si concedono per quanto occorra il consenso al rilascio e /o rinnovo dei documenti pe l'estero per entrambi e per la minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/04/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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