CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2024, n. 18013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18013 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MI OC nato a [...] allo Ionio il 16 agosto 1972; avverso l'ordinanza del 18 luglio 2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione di attualità delle esigenze cautelari, rigettando nel resto il ricorso;
letta la memoria depositata il 10 marzo 2024 dall'avv. Luigi Malomo, nell'interesse del ricorrente, con la quale il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18013 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale, il 20 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a OC MI la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di associazione dedita al narcotraffico (capo 35) e spaccio di sostanze stupefacenti (capo 37). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Il ricorrente censura il passaggio motivazionale contenuto nel paragrafo 3.2. dell'ordinanza impugnata, laddove è stata respinta l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per violazione dei diritti della difesa, cui non sarebbe stato consentito tempestivamente, nonostante esplicita richiesta, di ottenere copia delle intercettazioni rilevanti poste a fondamento dell'ordinanza stessa. Il ricorrente reitera l'eccezione affermando di non aver ricevuto risposta né alla richiesta formulata il 10 luglio 2023 al Pubblico ministero, volta ad ottenere la predetta consegna del materiale intercettivo, né all'ulteriore istanza, indirizzata al Giudice per le indagini preliminari il successivo 3 luglio. Solo il 22 luglio 2023, la difesa veniva contattata telefonicamente dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Cosenza e invitata all'ascolto delle conversazioni intercettate oggetto delle precedenti richieste. 2.2. Il ricorrente deduce, poi, violazione degli artt. 275, 292, 125 comma 3, 273, 280 e 358 del codice di procedura penale. Richiamata dottrina e giurisprudenza anche sovranazionale, e ricordata l'assoluzione da reati in materia di stupefacenti contestati come commessi nello stesso arco temporale cui si riferiscono i capi 35 e 37, il ricorrente lamenta la propria estraneità ai fatti, anche in considerazione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni non poste a disposizione della difesa;
deduce l'illogicità della contestazione nella parte in cui vorrebbe che A MI fornisse io stupefacente (10 grammi di eroina) allo stesso gruppo all'interno del quale sarebbe inserito;
richiama un brano di un'intercettazione dal quale dovrebbe evincersi l'allontanamento dal gruppo criminale (anche alla luce cli altra pregressa assoluzione intervenuta per fatti analoghi, in diverso procedimento penale, ma nel medesimo arco temporale) e censura la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame laddove ha ritenuto sussistenti ancora attuali esigenze cautelari nonostante i fatti in contestazione siano stati commessi nel 2018; lamenta la mancata previsione di un termine di durata della misura, che sarebbe necessario 2 (t- laddove, come auspicato, venissero ritenute insussistenti le esigenze di cautela fondate sul pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prospettata violazione dei diritti di difesa in relazione alla difficoltà di accesso alle intercettazioni è infondata. L'assunto dal quale parte la difesa è corretto. La tempestiva richiesta del difensore di accedere alle registrazioni di comunicazioni interc:ettate, utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile - rispetto alla decisione del tribunale del riesame e la violazione di detto obbligo, comportando un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974), i cui effetti, tra l'altro, sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare, senza determinare alcun effetto invalidante retroattivo a carico dell'ordinanza genetica i:Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689). L'autorità giudiziaria cui spetta il rilascio della copia è il pubblico ministero che procede. Nella sua disponibilità materiale e giuridica, difatti, si trovano i documenti in questione nella fase delle indagini e solo il pubblico ministero è in grado di procedere alla selezione delle registrazioni all'uopo rilevanti, nell'intero contesto di tutte quelle effettuate, ad individuare quelle poste a fondamento della richiesta della misura cautelare ed a verificare, quindi„ gli eventuali limiti al rilascio delle copie richieste, in relazione alla tutela della riservatezza di altri soggetti estranei ai fatti, le cui conversazioni siano state captate, o a contenuti delle registrazioni che non siano rilevanti ai fini che occupano (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907). Se, tuttavia, il pubblico ministero è tenuto a provvedere tempestivamente, è onere della parte istante attivarsi per ottenere concretamente il materiale investigativo richiesto. Ebbene, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato) emerge che il 10 luglio 2023, l'avv. Luigi Malomo, difensore del ricorrente, chiedeva di poter ascoltare alcune registrazioni (analiticamente indicate) e, contestualmente, di estrarre copia integrale della relativa documentazione informatica. Il Pubblico Ministero procedente evadeva l'istanza il 3 luglio 2023, disponendo rimettersi la richiesta alla polizia giudiziaria competente per la materiale 3 esecuzione. Sicché non si è in presenza né di rifiuto, né di ingiustificato ritardo da parte del pubblico ministero, ma solo di un'inerzia della difesa, 2. Ciò considerato, va premesso che il ricorso per cassazione diretto a censurare il profilo indiziario o quello strettamente cautelare è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova e la comparazione tra i diversi possibili significati probatori da attribuire a ciascun elemento, è, infatti, devoluto in via esclusiva ai giudici di merito. E la scelta che essi compiono, per giungere al loro libero convincimento (con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi), si sottrae al controllo di legittimità riservato a questa Corte quando non sia fatta con affermazioni apodittiche e illogiche (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ebbene, la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo ascritto trae il giudizio di gravità indiziaria non soltanto dalla realizzazione dei reati-fine di cui al capo 37 (descritti alle pagine 172 e seguenti dell'ordinanza genetica e rispetto ai quali il Tribunale precisa che si tratta di episodi diversi da quelli cui si riferisce la sentenza assolutoria citata anche nel ricorso), ma anche dalle specifiche dichiarazioni rese dai collaboratori e dalle plurime conversazioni oggetto di intercettazione, che danno conto dalla quantità dei contatti, degli importi di denaro oggetto dei rapporti di debito/credito con gli esponenti di vertice del sodalizio, complessivamente del ruolo svolto dal ricorrente quale spacciatore di riferimento del gruppo, nonché dalla circostanza che il MI e il sodale Cerchiara, come gli altri spacciatori, fossero tenuti a praticare il prezzo deciso dai vertici del gruppo e a consegnare a questi ultimi il provento dello spaccio. Del resto, come pure correttamente il Tribunale del riesame ha ricordato, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale» (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945). 4 Il Tribunale ha, poi, anche osservato che l'evidenziata circostanza che siano stati contestati episodi di cessione anche tra gli stessi sociali è in sé irrilevante alla luce della considerazione che l'intera organizzazione risulta fondarsi proprio sulle predette cessioni tra gli stessi indagati (dal ruolo interscambiabile) avente il precipuo fine della rivendita sul mercato, non risultando inverosimile che l'Abruzzese, oltre a cederla, si approvvigionasse altresì dagli stessi sodali posti all'interno dell'organigramma. A fronte di ciò, quella che il ricorrente propone è una diversa lettura del dato investigativo, dimenticando che questa Corte non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché, sotto tale profilo, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canorl I della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 4. La doglianza relativa alle esigenze cautelari è, invece, fondata. Va premesso che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva, nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare. Cosicché è onere del giudice motivare sull'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623); motivazione che richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). 5 In questo contesto, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione al requisito dell'attualità, sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). E ciò anche laddove si proceda per uno dei reati di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 23801 del 27/04/2021, Cuomo, Rv. 281674). Ebbene, in concreto, gli ultimi fatti in contestazione emersi dal compendio investigativo risalgono al 2019; l'ordinanza impugnata si limita ad evidenziare, da un canto, l'esistenza di diversi stabili canali di rifornimento e, dall'altro, la professionalità delle modalità utilizzate;
omette, tuttavia, di valutare l'incidenza del lungo tempo silente intercorso tra la commissione dei fatti contestati e l'applicazione della misura e, quindi, dell'attualità degli stessi elementi valorizzati;
profilo che, pur in un'analisi complessiva del profilo strettamente cautelare (che tenga conto della personalità dell'indagato e della concreta gravità del fatto), deve essere adeguatamente valutato. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenl.i di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di procedura penale. Così deciso il 14 marzo 2024 Il Consiglie e tensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione di attualità delle esigenze cautelari, rigettando nel resto il ricorso;
letta la memoria depositata il 10 marzo 2024 dall'avv. Luigi Malomo, nell'interesse del ricorrente, con la quale il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18013 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale, il 20 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a OC MI la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di associazione dedita al narcotraffico (capo 35) e spaccio di sostanze stupefacenti (capo 37). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Il ricorrente censura il passaggio motivazionale contenuto nel paragrafo 3.2. dell'ordinanza impugnata, laddove è stata respinta l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per violazione dei diritti della difesa, cui non sarebbe stato consentito tempestivamente, nonostante esplicita richiesta, di ottenere copia delle intercettazioni rilevanti poste a fondamento dell'ordinanza stessa. Il ricorrente reitera l'eccezione affermando di non aver ricevuto risposta né alla richiesta formulata il 10 luglio 2023 al Pubblico ministero, volta ad ottenere la predetta consegna del materiale intercettivo, né all'ulteriore istanza, indirizzata al Giudice per le indagini preliminari il successivo 3 luglio. Solo il 22 luglio 2023, la difesa veniva contattata telefonicamente dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Cosenza e invitata all'ascolto delle conversazioni intercettate oggetto delle precedenti richieste. 2.2. Il ricorrente deduce, poi, violazione degli artt. 275, 292, 125 comma 3, 273, 280 e 358 del codice di procedura penale. Richiamata dottrina e giurisprudenza anche sovranazionale, e ricordata l'assoluzione da reati in materia di stupefacenti contestati come commessi nello stesso arco temporale cui si riferiscono i capi 35 e 37, il ricorrente lamenta la propria estraneità ai fatti, anche in considerazione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni non poste a disposizione della difesa;
deduce l'illogicità della contestazione nella parte in cui vorrebbe che A MI fornisse io stupefacente (10 grammi di eroina) allo stesso gruppo all'interno del quale sarebbe inserito;
richiama un brano di un'intercettazione dal quale dovrebbe evincersi l'allontanamento dal gruppo criminale (anche alla luce cli altra pregressa assoluzione intervenuta per fatti analoghi, in diverso procedimento penale, ma nel medesimo arco temporale) e censura la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame laddove ha ritenuto sussistenti ancora attuali esigenze cautelari nonostante i fatti in contestazione siano stati commessi nel 2018; lamenta la mancata previsione di un termine di durata della misura, che sarebbe necessario 2 (t- laddove, come auspicato, venissero ritenute insussistenti le esigenze di cautela fondate sul pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prospettata violazione dei diritti di difesa in relazione alla difficoltà di accesso alle intercettazioni è infondata. L'assunto dal quale parte la difesa è corretto. La tempestiva richiesta del difensore di accedere alle registrazioni di comunicazioni interc:ettate, utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile - rispetto alla decisione del tribunale del riesame e la violazione di detto obbligo, comportando un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974), i cui effetti, tra l'altro, sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare, senza determinare alcun effetto invalidante retroattivo a carico dell'ordinanza genetica i:Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689). L'autorità giudiziaria cui spetta il rilascio della copia è il pubblico ministero che procede. Nella sua disponibilità materiale e giuridica, difatti, si trovano i documenti in questione nella fase delle indagini e solo il pubblico ministero è in grado di procedere alla selezione delle registrazioni all'uopo rilevanti, nell'intero contesto di tutte quelle effettuate, ad individuare quelle poste a fondamento della richiesta della misura cautelare ed a verificare, quindi„ gli eventuali limiti al rilascio delle copie richieste, in relazione alla tutela della riservatezza di altri soggetti estranei ai fatti, le cui conversazioni siano state captate, o a contenuti delle registrazioni che non siano rilevanti ai fini che occupano (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907). Se, tuttavia, il pubblico ministero è tenuto a provvedere tempestivamente, è onere della parte istante attivarsi per ottenere concretamente il materiale investigativo richiesto. Ebbene, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato) emerge che il 10 luglio 2023, l'avv. Luigi Malomo, difensore del ricorrente, chiedeva di poter ascoltare alcune registrazioni (analiticamente indicate) e, contestualmente, di estrarre copia integrale della relativa documentazione informatica. Il Pubblico Ministero procedente evadeva l'istanza il 3 luglio 2023, disponendo rimettersi la richiesta alla polizia giudiziaria competente per la materiale 3 esecuzione. Sicché non si è in presenza né di rifiuto, né di ingiustificato ritardo da parte del pubblico ministero, ma solo di un'inerzia della difesa, 2. Ciò considerato, va premesso che il ricorso per cassazione diretto a censurare il profilo indiziario o quello strettamente cautelare è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova e la comparazione tra i diversi possibili significati probatori da attribuire a ciascun elemento, è, infatti, devoluto in via esclusiva ai giudici di merito. E la scelta che essi compiono, per giungere al loro libero convincimento (con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi), si sottrae al controllo di legittimità riservato a questa Corte quando non sia fatta con affermazioni apodittiche e illogiche (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ebbene, la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo ascritto trae il giudizio di gravità indiziaria non soltanto dalla realizzazione dei reati-fine di cui al capo 37 (descritti alle pagine 172 e seguenti dell'ordinanza genetica e rispetto ai quali il Tribunale precisa che si tratta di episodi diversi da quelli cui si riferisce la sentenza assolutoria citata anche nel ricorso), ma anche dalle specifiche dichiarazioni rese dai collaboratori e dalle plurime conversazioni oggetto di intercettazione, che danno conto dalla quantità dei contatti, degli importi di denaro oggetto dei rapporti di debito/credito con gli esponenti di vertice del sodalizio, complessivamente del ruolo svolto dal ricorrente quale spacciatore di riferimento del gruppo, nonché dalla circostanza che il MI e il sodale Cerchiara, come gli altri spacciatori, fossero tenuti a praticare il prezzo deciso dai vertici del gruppo e a consegnare a questi ultimi il provento dello spaccio. Del resto, come pure correttamente il Tribunale del riesame ha ricordato, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale» (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945). 4 Il Tribunale ha, poi, anche osservato che l'evidenziata circostanza che siano stati contestati episodi di cessione anche tra gli stessi sociali è in sé irrilevante alla luce della considerazione che l'intera organizzazione risulta fondarsi proprio sulle predette cessioni tra gli stessi indagati (dal ruolo interscambiabile) avente il precipuo fine della rivendita sul mercato, non risultando inverosimile che l'Abruzzese, oltre a cederla, si approvvigionasse altresì dagli stessi sodali posti all'interno dell'organigramma. A fronte di ciò, quella che il ricorrente propone è una diversa lettura del dato investigativo, dimenticando che questa Corte non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché, sotto tale profilo, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canorl I della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 4. La doglianza relativa alle esigenze cautelari è, invece, fondata. Va premesso che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva, nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare. Cosicché è onere del giudice motivare sull'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623); motivazione che richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). 5 In questo contesto, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione al requisito dell'attualità, sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). E ciò anche laddove si proceda per uno dei reati di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 23801 del 27/04/2021, Cuomo, Rv. 281674). Ebbene, in concreto, gli ultimi fatti in contestazione emersi dal compendio investigativo risalgono al 2019; l'ordinanza impugnata si limita ad evidenziare, da un canto, l'esistenza di diversi stabili canali di rifornimento e, dall'altro, la professionalità delle modalità utilizzate;
omette, tuttavia, di valutare l'incidenza del lungo tempo silente intercorso tra la commissione dei fatti contestati e l'applicazione della misura e, quindi, dell'attualità degli stessi elementi valorizzati;
profilo che, pur in un'analisi complessiva del profilo strettamente cautelare (che tenga conto della personalità dell'indagato e della concreta gravità del fatto), deve essere adeguatamente valutato. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenl.i di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di procedura penale. Così deciso il 14 marzo 2024 Il Consiglie e tensore Il Presidente