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Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1989, n. 420
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Legge 28 dicembre 1989, n. 420
Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1989, n. 420
Versione
3 gennaio 1990
Art. 2. 1. Gli immobili ceduti devono essere utilizzati esclusivamente dalla fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni per i propri scopi istituzionali cosi' come previsti statutariamente.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1990
Vedi fonte istituzionale
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