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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 338/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024_001_CO_000000029_0_001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 As, con sede in 14030 Bolu (Turchia), in Indirizzo_1, ricorre per l'annullamento di Avviso di Liquidazione di imposta ed irrogazione sanzioni, per Imposta di Registro, relativa al Verbale di Conciliazione del 19.06.2024 del Tribunale di Padova per l'importo di €. 5.288,75.
La ricorrente società contesta:
- l'erronea applicazione dell'art. 37 del DPR 131/1986 ed art. 8 Tariffa 1^ parte allegata al DPR 131/1986, che prevede una aliquota del 3% su €. 176.000 (pari ad e. 5.288,75);
- per pacifica giurisprudenza della Cassazione, il verbale di conciliazione giudiziale non rientra tra gli atti della autorità giudiziaria tassabili ai sensi del citato art. 8 della Tariffa allegata al DPR 131/1986, perchè non costituisce provvedimento del giudice, qualora l'organo giudiziario vi intervenga soltanto ai fini certificativi ed esecutivi, rappresentando il verbale di conciliazione un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale;
- nel caso di specie, il giudice non ha inciso in alcun modo sulle situazioni giuridiche delle parti processuali ed è intervenuto solo ai fini certificativi ed esecutivi di un accordo già concluso precedentemente.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene, invece, in base a quanto previsto dall'art. 37 del DPR 131/1986, che le Conciliazioni Giudiziali, ai fini fiscali, sono equiparate alle sentenze passate in giudicato e, come tali, devono scontare l'imposta di registro. Infatti, la statuizione del giudice, che “stante l'accordo raggiunto, dichiara l'estinzione del processo, a spese compensate”, non è solamente certificativa ed esecutiva, ma con essa il giudice esercita una vera e propria funzione giudiziaria conferitagli dalla legge.
L'Ufficio chiede pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successiva Memoria la ricorrente insiste sulle proprie motivazioni e conclusioni, evidenziando che l'accordo tra le parti è avvenuto in via extragiudiziale ed il giudice si è limitato a dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, senza intervenire in alcun modo nel merito della vicenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari va ricercato nel combimato disposto degli artt. 37 del DPR 26 aprile 1986, n° 131 ed art. 8 della Tariffa, parte
1^, allegata allo stesso DPR. Ai sensi del citato art. 37, le conciliazioni giudiziali, ai fini fiscali, vengono equiparate alle sentenze passate in giudicato e, come tali, devono scontare l'imposta di registro. Si deve altresi' considerare che il verbale di conciliazione è comunque una modalità formale in cui si estrinseca l'accordo transattivo tra le parti, che però non giustifica un diverso trattamento fiscale, rispetto ad altre forme contrattuali: il trasferimento di diritti e di ricchezze, avviene sulla scorta del contratto concluso tra le parti, che in quanto tale deve scontare l'imposta di registro, a prescindere dalle tipologia di atto materialmente predisposto e sottoscritto.
Nel caso di specie, in calce al verbale di conciliazione, il Giudice del Tribunale di Padova, dato atto della redazione del verbale, "rende edotte le parti del contenuto degli accordi e ne riceve l'accettazione da parte delle stesse;
tale accettazione tiene luogo della sottoscrizione del presente verbale" e, pertanto,
"stante l'accordo raggiunto, dichiara l'estinzione del processo a spese compensate". Con tale statuizione il giudice esercita una vera e propria funzione giudiziaria conferitagli per legge, non solamente certificativa ed esecutiva. Resta quindi evidente come sia il verbale di conciliazione, per come formulato,
a costituire titolo per il trasferimento dei beni o diritti, in particolare per il trasferimento di un diritto di credito in capo alla ricorrente dell'ammontare di €. 176.000, poichè prima di questo, non era stato concluso alcun accordo tra le parti (in tal senso anche Cass. n° 9400/2021). In definitiva, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia correttamente operato, sottoponendo ad imposta di registro l'importo oggetto di trasferimento tra le parti, come risultante dal verbale di conciliazione.
Per le motivazioni esposte, il ricorso va respinto, con spese di lite a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, rigetta il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese che vengono liquidate in euro 1000,00 omnicomprensivi.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 338/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024_001_CO_000000029_0_001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 As, con sede in 14030 Bolu (Turchia), in Indirizzo_1, ricorre per l'annullamento di Avviso di Liquidazione di imposta ed irrogazione sanzioni, per Imposta di Registro, relativa al Verbale di Conciliazione del 19.06.2024 del Tribunale di Padova per l'importo di €. 5.288,75.
La ricorrente società contesta:
- l'erronea applicazione dell'art. 37 del DPR 131/1986 ed art. 8 Tariffa 1^ parte allegata al DPR 131/1986, che prevede una aliquota del 3% su €. 176.000 (pari ad e. 5.288,75);
- per pacifica giurisprudenza della Cassazione, il verbale di conciliazione giudiziale non rientra tra gli atti della autorità giudiziaria tassabili ai sensi del citato art. 8 della Tariffa allegata al DPR 131/1986, perchè non costituisce provvedimento del giudice, qualora l'organo giudiziario vi intervenga soltanto ai fini certificativi ed esecutivi, rappresentando il verbale di conciliazione un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale;
- nel caso di specie, il giudice non ha inciso in alcun modo sulle situazioni giuridiche delle parti processuali ed è intervenuto solo ai fini certificativi ed esecutivi di un accordo già concluso precedentemente.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene, invece, in base a quanto previsto dall'art. 37 del DPR 131/1986, che le Conciliazioni Giudiziali, ai fini fiscali, sono equiparate alle sentenze passate in giudicato e, come tali, devono scontare l'imposta di registro. Infatti, la statuizione del giudice, che “stante l'accordo raggiunto, dichiara l'estinzione del processo, a spese compensate”, non è solamente certificativa ed esecutiva, ma con essa il giudice esercita una vera e propria funzione giudiziaria conferitagli dalla legge.
L'Ufficio chiede pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successiva Memoria la ricorrente insiste sulle proprie motivazioni e conclusioni, evidenziando che l'accordo tra le parti è avvenuto in via extragiudiziale ed il giudice si è limitato a dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, senza intervenire in alcun modo nel merito della vicenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari va ricercato nel combimato disposto degli artt. 37 del DPR 26 aprile 1986, n° 131 ed art. 8 della Tariffa, parte
1^, allegata allo stesso DPR. Ai sensi del citato art. 37, le conciliazioni giudiziali, ai fini fiscali, vengono equiparate alle sentenze passate in giudicato e, come tali, devono scontare l'imposta di registro. Si deve altresi' considerare che il verbale di conciliazione è comunque una modalità formale in cui si estrinseca l'accordo transattivo tra le parti, che però non giustifica un diverso trattamento fiscale, rispetto ad altre forme contrattuali: il trasferimento di diritti e di ricchezze, avviene sulla scorta del contratto concluso tra le parti, che in quanto tale deve scontare l'imposta di registro, a prescindere dalle tipologia di atto materialmente predisposto e sottoscritto.
Nel caso di specie, in calce al verbale di conciliazione, il Giudice del Tribunale di Padova, dato atto della redazione del verbale, "rende edotte le parti del contenuto degli accordi e ne riceve l'accettazione da parte delle stesse;
tale accettazione tiene luogo della sottoscrizione del presente verbale" e, pertanto,
"stante l'accordo raggiunto, dichiara l'estinzione del processo a spese compensate". Con tale statuizione il giudice esercita una vera e propria funzione giudiziaria conferitagli per legge, non solamente certificativa ed esecutiva. Resta quindi evidente come sia il verbale di conciliazione, per come formulato,
a costituire titolo per il trasferimento dei beni o diritti, in particolare per il trasferimento di un diritto di credito in capo alla ricorrente dell'ammontare di €. 176.000, poichè prima di questo, non era stato concluso alcun accordo tra le parti (in tal senso anche Cass. n° 9400/2021). In definitiva, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia correttamente operato, sottoponendo ad imposta di registro l'importo oggetto di trasferimento tra le parti, come risultante dal verbale di conciliazione.
Per le motivazioni esposte, il ricorso va respinto, con spese di lite a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, rigetta il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese che vengono liquidate in euro 1000,00 omnicomprensivi.