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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 336/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11.02.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PICCIRILLO LUIGI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MACERATA CAMPANIA (CE) in data
08.05.2004 dal quale sono nate le figlie (il 12.05.2005) e (il 5.06.2010); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I figli saranno affidati ad entrambi ma collocati presso la madre, SI.ra Parte_1 dove stabiliranno la propria residenza presso la casa familiare sita in Portico di Caserta, in via Giuseppe Verdi, 14.
- Il SI. verserà alla SI.ra , collocataria dei figli, a titolo di Parte_3 Parte_1 contributo al mantenimento degli stessi la somma di euro 250,00 per ciascuno di essi, somma che sarà versata entro il iorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base ali indici Istat e costo di vita;
- Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e comunque dovranno essere preventivamente concordate tra gli stessi;
- I coniugi autorizzano reciprocamente l'espatrio dell'altro coniuge e della figlia minore. 1 - Attesa l'eta della figlia (15 anni) la stessa deciderà autonomamente modi e tempi Per_2 di visita del padre.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 12.12.2025;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACERATA CAMPANIA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2004);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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