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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO ER, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC LU, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2928/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_Società_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1170/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2928/2024 depositato il 19/08/2024, la Società_1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego di rimborso, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento, per l'importo di €47.250,00.
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.1, comma 3 tariffa, parte prima allegata al DPR n.131/1986.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La società ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 06/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso il rifiuto espresso da parte della Agenzia delle Entrate di
Agrigento avente a oggetto l'istanza di rimborso della maggior imposta di registro da essa versata, pari a
€47.520,00, in relazione alla costituzione di diritti di superficie, mediante n.5 scritture private autenticate relativamente a terreno agricoli siti in agro di Brindisi (BR).
Precisa di aver corrisposto all'Agenzia il 15% del prezzo pattuito, ex art. 1, co. 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, ma, ritenendo corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura del 9% (anzichè del 15%), di aver presentato, a mezzo pec, in data 8 aprile 2024, istanza di rimborso della differenza di €47.520,00, versata in eccesso, conseguendone rigetto.
Ha dunque concluso nel senso che sia dichiarato illegittimo l'atto di diniego e, per l'effetto, sia disposto il rimborso della somma indicata in precedenza, oltre agli interessi legali maturati dalla data di versamento.
Rispetto agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l'Amministrazione finanziaria ha sempre affermato l'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro con aliquota del 15%, reputando la fattispecie assimilabile alla nozione di «trasferimento» di cui al terzo periodo dell'art. 1, comma 1, della Tariffa A Parte
Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale...").
Con l'ordinanza n. 3461/2021, la Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull'assoggettamento all'imposta di registro di un atto di costituzione di diritto di superficie su terreni a destinazione agricola per la costruzione di un impianto fotovoltaico, aveva invece affermato che “Dalla piena lettura della norma [terzo periodo dell'art. 1 della Tariffa, n.d.r.] emerge che la disposizione è applicabile al trasferimento e non alla 'costituzione' di un diritto reale di godimento”, evidenziando l'impossibilità di operare una assimilazione tra le due fattispecie, atteso che “la costituzione del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento” e ciò proprio in quanto “il diritto di superficie si 'costituisce', e non si 'trasferisce'". La Suprema Corte aveva pertanto ricondotto l'ipotesi di costituzione del diritto di superficie nell'ambito applicativo della previsione di cui al primo periodo del comma
1 dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale di registro con aliquota del 9%.
Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria aveva mantenuto ferma la propria tesi nella Risposta ad interpello n.
365/2023, continuando a ritenere applicabile l'aliquota del 15%.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293, la Cassazione si è pronunziata nuovamente sulla questione, confermando l'applicazione dell'aliquota prevista dal primo periodo dell'art. 1, co. 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (pari al 9%). La Suprema Corte ha ribadito che “In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà” con la conseguente necessità, ai fini del trattamento tributario, di tenere distinti gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento, considerato altresì che “quando il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto”.
A seguito di tale ulteriore pronuncia, l'Agenzia delle Entrate si è adeguata, con Risoluzione del 3 aprile 2025, affermando che agli atti di costituzione del diritto di superficie si applica l'aliquota del 9% prevista dal primo periodo dell'art. 1, co. 1, della Tariffa.
Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso è fondato, sicchè va dichiarato il diritto della ricorrente di conseguire il rimborso di quanto versato in eccesso, in uno agli interessi legali a far data dalla domanda dell'8 aprile 2024 e sino al soddisfo.
Nello stato di incertezza della prassi, e della giurisprudenza non ancora consolidata alla data di proposizione della domanda, la ragione dell'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso della somma di €47.520,00
(quarantasettemilacinquecentoventieuro), oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza al saldo. Spese compensate.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Il Presidente
PE SE ME IL LM
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO ER, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC LU, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2928/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_Società_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1170/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2928/2024 depositato il 19/08/2024, la Società_1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego di rimborso, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento, per l'importo di €47.250,00.
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.1, comma 3 tariffa, parte prima allegata al DPR n.131/1986.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La società ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 06/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso il rifiuto espresso da parte della Agenzia delle Entrate di
Agrigento avente a oggetto l'istanza di rimborso della maggior imposta di registro da essa versata, pari a
€47.520,00, in relazione alla costituzione di diritti di superficie, mediante n.5 scritture private autenticate relativamente a terreno agricoli siti in agro di Brindisi (BR).
Precisa di aver corrisposto all'Agenzia il 15% del prezzo pattuito, ex art. 1, co. 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, ma, ritenendo corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura del 9% (anzichè del 15%), di aver presentato, a mezzo pec, in data 8 aprile 2024, istanza di rimborso della differenza di €47.520,00, versata in eccesso, conseguendone rigetto.
Ha dunque concluso nel senso che sia dichiarato illegittimo l'atto di diniego e, per l'effetto, sia disposto il rimborso della somma indicata in precedenza, oltre agli interessi legali maturati dalla data di versamento.
Rispetto agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l'Amministrazione finanziaria ha sempre affermato l'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro con aliquota del 15%, reputando la fattispecie assimilabile alla nozione di «trasferimento» di cui al terzo periodo dell'art. 1, comma 1, della Tariffa A Parte
Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale...").
Con l'ordinanza n. 3461/2021, la Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull'assoggettamento all'imposta di registro di un atto di costituzione di diritto di superficie su terreni a destinazione agricola per la costruzione di un impianto fotovoltaico, aveva invece affermato che “Dalla piena lettura della norma [terzo periodo dell'art. 1 della Tariffa, n.d.r.] emerge che la disposizione è applicabile al trasferimento e non alla 'costituzione' di un diritto reale di godimento”, evidenziando l'impossibilità di operare una assimilazione tra le due fattispecie, atteso che “la costituzione del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento” e ciò proprio in quanto “il diritto di superficie si 'costituisce', e non si 'trasferisce'". La Suprema Corte aveva pertanto ricondotto l'ipotesi di costituzione del diritto di superficie nell'ambito applicativo della previsione di cui al primo periodo del comma
1 dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale di registro con aliquota del 9%.
Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria aveva mantenuto ferma la propria tesi nella Risposta ad interpello n.
365/2023, continuando a ritenere applicabile l'aliquota del 15%.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293, la Cassazione si è pronunziata nuovamente sulla questione, confermando l'applicazione dell'aliquota prevista dal primo periodo dell'art. 1, co. 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (pari al 9%). La Suprema Corte ha ribadito che “In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà” con la conseguente necessità, ai fini del trattamento tributario, di tenere distinti gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento, considerato altresì che “quando il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto”.
A seguito di tale ulteriore pronuncia, l'Agenzia delle Entrate si è adeguata, con Risoluzione del 3 aprile 2025, affermando che agli atti di costituzione del diritto di superficie si applica l'aliquota del 9% prevista dal primo periodo dell'art. 1, co. 1, della Tariffa.
Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso è fondato, sicchè va dichiarato il diritto della ricorrente di conseguire il rimborso di quanto versato in eccesso, in uno agli interessi legali a far data dalla domanda dell'8 aprile 2024 e sino al soddisfo.
Nello stato di incertezza della prassi, e della giurisprudenza non ancora consolidata alla data di proposizione della domanda, la ragione dell'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso della somma di €47.520,00
(quarantasettemilacinquecentoventieuro), oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza al saldo. Spese compensate.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Il Presidente
PE SE ME IL LM