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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 853/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTANGELO ROSA Parte_1
LORETA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia, alla via Varrone n.4, è elettivamente domiciliata;
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARRIERI CONSIGLIA, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Giovinazzo, alla Piazza S. Agostino n. 11, è elettivamente domiciliato;
e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege i quali hanno contratto matrimonio in Terlizzi con rito concordatario il 25.10.1975 (atto n. 178, parte II, serie A, anno 1975). FATTO Con ricorso depositato in data 12.03.2024, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge , con addebito della stessa a quest' Controparte_1 ultimo;
quindi, porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 1.500,00 mensili, con assegnazione a sé della casa coniugale. Con decreto del 21.03.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 21.03.2024, come da attestazione di cancelleria. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 17.06.2024, si è costituito , il Controparte_1 quale, contestando le avverse deduzioni, ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti della ricorrente, rigettando l'avversa richiesta di mantenimento. All'udienza del 15.10.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione del 18.07.2025, depositata telematicamente in data 23.07.2025.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Ciò posto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Terlizzi il Controparte_1
25.10.1975; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione del 18.07.2025, depositata telematicamente in data 23.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTANGELO ROSA Parte_1
LORETA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia, alla via Varrone n.4, è elettivamente domiciliata;
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARRIERI CONSIGLIA, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Giovinazzo, alla Piazza S. Agostino n. 11, è elettivamente domiciliato;
e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege i quali hanno contratto matrimonio in Terlizzi con rito concordatario il 25.10.1975 (atto n. 178, parte II, serie A, anno 1975). FATTO Con ricorso depositato in data 12.03.2024, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge , con addebito della stessa a quest' Controparte_1 ultimo;
quindi, porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 1.500,00 mensili, con assegnazione a sé della casa coniugale. Con decreto del 21.03.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 21.03.2024, come da attestazione di cancelleria. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 17.06.2024, si è costituito , il Controparte_1 quale, contestando le avverse deduzioni, ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti della ricorrente, rigettando l'avversa richiesta di mantenimento. All'udienza del 15.10.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione del 18.07.2025, depositata telematicamente in data 23.07.2025.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Ciò posto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Terlizzi il Controparte_1
25.10.1975; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione del 18.07.2025, depositata telematicamente in data 23.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela gallo Dott. Francesco Pellecchia