CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 23636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23636 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LU OR - Presidente - Sent. n. sez. 411/2025 NA IP UP - 28/03/2025 Egle IL R.G.N. 2119/2025 CH OC NN LI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ON EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN LI;
lette: la requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Cinzia Parasporo che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché la memoria presentata dall’avvocato Antonio Fatone che, nell’interesse dell’imputato, ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dal Procuratore generale, in particolare in relazione ai primi due motivi di impugnazione, e ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
1. Con sentenza del 22 marzo 2024 la Corte di appello di Bari – per quel che qui rileva – in parziale riforma della pronuncia in data 15 ottobre 2020 del Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EN ON in ordine a fatti di bancarotta consistiti nel pagamento di CE TE e nella restituzione anticipata di un finanziamento allo stesso ON, perché estinti per prescrizione, ha stimato prevalenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminato le pene (con il beneficio della sospensione condizionale), confermato nel resto la prima decisione nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell’imputato per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23636 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/03/2025 2 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore di EN ON ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, affermata: - quanto all’elemento oggettivo, in difformità rispetto ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante la difesa abbia dimostrato che è stato possibile ricostruire senza difficoltà il patrimonio aziendale e la Corte territoriale si sia espressa in senso contrario senza motivare e riportando circostanze inesatte e in contrasto con il compendio probatorio, oggetto di una lettura parcellizzata (senza considerare che il ON non ha depositato solo parte della documentazione relativa all’esercizio 2009, a causa di un furto, ma ha depositato gli atti indicati nella consulenza della difesa, «prova tecnica» erroneamente apprezzata dal Giudice di appello); tanto che lo stesso consulente del pubblico ministero (che, peraltro, non ha utilizzato tutta la documentazione offerta dall’imputato, senza acquisirne altra, a dimostrazione che essa era sufficiente) ha ipotizzato un’esatta ricostruzione del patrimonio (indicando le merci che sarebbero state distratte, come dallo stesso rassegnato in dibattimento); - quanto all’elemento soggettivo, ritenendone la sussistenza – pur a fronte delle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello e senza argomentare su di esse – nonostante il ON non avesse «alcuna intenzione di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della società» (in quanto, qualora egli avesse agito con il prescritto dolo specifico, non avrebbe consegnato la consistente documentazione contabile in atti); inoltre, la Corte di appello non avrebbe motivato su un dato rappresentato dal «ragioniere della società» fallita, dott. Amendola, ossia sull’incarico allo stesso affidato dal ON, e svolto dal teste, di ricostruire la contabilità dell’anno 2010 in ragione del furto subito, che renderebbe «evidente la mancanza del dolo intenzionale» (come la consegna al curatore di tutta la documentazione che il ON «era riuscito a ottenere», così «sostanzialmente» assolvendo agli obblighi di cui all’art. 16, comma 1, n 3, legge fall., nonché il versamento nella casse dell’ente di una somma superiore ai prelevamenti, come rassegnato dal consulente della difesa). 2.2. Con il secondo motivo ha assunto la mancanza assoluta di motivazione sulla chiesta riqualificazione del fatto contestato come bancarotta fraudolenta documentale della bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge penale in ragione della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, prima della sentenza di secondo grado, del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in ordine al quale non sarebbe stata contestata la l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (essendo, dunque, decorso già all’atto della pronuncia di appello il termine massimo di dodici anni e sei mesi dal fallimento, dichiarato il 27 gennaio 2011). 2.4. Con il quarto motivo ha prospettato la mancanza assoluta di motivazione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte di merito avrebbe ritenuto che «il furto del 3 materiale» in imputazione sarebbe stato organizzato dall’imputato, tuttavia il compendio probatorio non dimostrerebbe la simulazione del furto;
tanto che il curatore non ha neppure presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di ignoti per tale reato;
né è stata «ipotizzata una denuncia per simulazione di reato» dei soci, profili trascurati dalla Corte di merito quantunque fossero fondamentali, alla luce delle altre considerazioni espresse nell’atto di appello, per fugare ogni dubbio sulla sussistenza o meno del furto. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe neppure specificato la condotta con la quale l’imputato avrebbe partecipato all’apprensione dei beni posta in essere dagli ignoti autori del furto, così essendosi determinata una violazione del diritto di difesa;
né per vero sarebbe dato comprendere in cosa sarebbe consistito il concorso dell’imputato nella bancarotta per distrazione, di cui non può rispondere solo in ragione della propria qualità di amministratore (ricoperta unitamente a un altro soggetto), difettando i presupposti di cui all’art. 110 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto la pena doveva essere ridotta anche in ragione della declaratoria di prescrizione di alcuni fatti resa dalla Corte di appello, ravvisandosi peraltro una «inspiegabile disparità di trattamento» nella determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla coimputata MA HI IL. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, in ragione della sua infondatezza. L’avvocato Antonio Fatone ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale, segnatamente in relazione ai primi due motivi di impugnazione, e ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo, nel complesso infondato, nonché il secondo e il quarto motivo, entrambi inammissibili, possono essere trattati congiuntamente. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale la Corte di merito ha evidenziato non solo la mancata consegna della contabilità relativa in particolare all’esercizio 2009, indicando le ragioni (su cui si tornerà appena oltre) per cui ne ha ritenuto del tutto inverosimile il furto (unitamente ai cespiti aziendali) ma ha anche rimarcato come la residua documentazione contabile non fosse idonea a consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita in termini più ampi (segnatamente, in ragione del difetto del necessario dettaglio per tutti gli esercizi esaminati), evidenziando in maniera congrua e logica che neppure dalla relazione di consulenza della difesa può trarsi una conclusione difforme e rimarcando – in maniera conforme al diritto (cfr. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 – dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588) – che l’acquisizione presso il competente ufficio finanziario dei modelli F24 presentati dalla società (invocata dalla difesa) non avrebbe potuto mandare esente da responsabilità l’imputato alla 4 luce dello stato della contabilità messa a disposizione della curatela e della parziale sottrazione di essa. Inoltre, la sentenza impugnata – il che rileva pure sotto il profilo dell’elemento soggettivo – ha apprezzato i dati relativi allo stato della contabilità nel più ampio contesto probatorio, evidenziando ulteriori anomalie non solo nella compilazione degli assegni emessi, che ne hanno impedito il protesto, e nell’occultamento delle risultanze contabili proprio relative al periodo in cui si era manifestata la crisi dell’impresa; ma anche a proposito delle modalità dell’asserito furto, dei beni strumentali e della contabilità, nonché della denuncia di esso (considerando per nulla plausibile la sottrazione di numerosissimi e pesanti beni – cento caldaie, cento climatizzatori, cento scaldabagni, la documentazione contabile – ubicati in uno stabile condominiale, ove nessuno si sarebbe accorto di nulla, in una sola notte). Da ciò ha tratto indici di fraudolenza dimostrativi del dolo (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 – dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01 in particolare ravvisando anche il dolo specifico della sottrazione delle scritture mancanti (cfr. pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01). Dunque, il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione denunciati;
e nel resto i motivi in esame finiscono per non confrontarsi compiutamente (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), adducendo in maniera assertiva – e senza denunciare ritualmente un travisamento della prova, che peraltro non si coglie, segnatamente in relazione a quanto rassegnato dal consulente della difesa, bensì perorando un alternativo apprezzamento della prova, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) – che nel caso di specie sarebbe stato possibile ricostruire il patrimonio dell’ente e che difetterebbe l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, profilo rispetto al quale la prospettazione difensiva è versata in fatto. Ancora, le censure in esame contengono un generico rimando a quanto sarebbe stato dedotto con l’atto di appello (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01;cfr. in particolare, il primo e il terzo motivo); e, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, si affidano argomentazioni del tutto inconducenti in ordine al concorso dell’imputato nel delitto di furto – estraneo all’imputazione e introdotto dalla difesa per escludere la responsabilità per bancarotta distrattiva, la cui sussistenza è stata esclusa in maniera argomentata dalla Corte di merito – assumendo, nuovamente in maniera assertiva, che non sarebbe chiaro in che termini amministratore dell’ente – sia stato ritenuto responsabile della distrazione . Non occorre, infine, dilungarsi per osservare che la congrua motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale costituisce l’argomentazione sulla scorta della quale è stata negata la chiesta riqualificazione del fatto dell’art. 217, comma 2, legge fall. (cfr. secondo motivo). 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. È palese che la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver cagionato un danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.) è stata contestata per tutte i reati in imputazione, inclusa la bancarotta documentale, come 5 evidenzia non soltanto la menzione dell’art. 219 cit. nell’ dell’editto accusatorio, ma soprattutto la collocazione della sua descrizione in calce a quella dei fatti. E non può valere in senso contrario, come asserisce la difesa, che nella parte iniziale dell’imputazione si faccia riferimento alla commissione di più fatti di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e preferenziale) allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, che non inerisce alla contestazione dell’aggravante in discorso, bensì – oltre all’elemento soggettivo – va posta in relazione al disposto dell’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. ossia alla cd. continuazione fallimentare che, peraltro, non richiede la formale contestazione (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 – 01). Si osserva poi, come evidenzia pure la sentenza impugnata, che la contestata aggravante di cui all’art. 219, comma 1, cit. è stata ritenuta anche per la bancarotta fraudolenta documentale. Con la conseguenza che il termine di prescrizione, pari a diciotto anni e nove mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) dal 27 gennaio 2011, non è ancora spirato. 3. Il quinto motivo è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la pena detentiva è stata irrogata nella misura minima di tre anni di reclusione e, a seguito della riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è stata diminuita a due anni ossia nella misura massima consentita di un terzo. Il che non consente qualsivoglia ulteriore riduzione della pena principale. Nel resto, il ricorso è del tutto generico e parimenti manifestamente infondato, in quanto il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta;
né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020 - 01) e, dunque, non può avere rilievo la prospettata disparità tra il ricorrente e la coimputata. 4. Deve disporsi, . 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN LI LU OR
udita la relazione svolta dal Consigliere NN LI;
lette: la requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Cinzia Parasporo che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché la memoria presentata dall’avvocato Antonio Fatone che, nell’interesse dell’imputato, ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dal Procuratore generale, in particolare in relazione ai primi due motivi di impugnazione, e ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
1. Con sentenza del 22 marzo 2024 la Corte di appello di Bari – per quel che qui rileva – in parziale riforma della pronuncia in data 15 ottobre 2020 del Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EN ON in ordine a fatti di bancarotta consistiti nel pagamento di CE TE e nella restituzione anticipata di un finanziamento allo stesso ON, perché estinti per prescrizione, ha stimato prevalenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminato le pene (con il beneficio della sospensione condizionale), confermato nel resto la prima decisione nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell’imputato per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23636 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/03/2025 2 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore di EN ON ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, affermata: - quanto all’elemento oggettivo, in difformità rispetto ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante la difesa abbia dimostrato che è stato possibile ricostruire senza difficoltà il patrimonio aziendale e la Corte territoriale si sia espressa in senso contrario senza motivare e riportando circostanze inesatte e in contrasto con il compendio probatorio, oggetto di una lettura parcellizzata (senza considerare che il ON non ha depositato solo parte della documentazione relativa all’esercizio 2009, a causa di un furto, ma ha depositato gli atti indicati nella consulenza della difesa, «prova tecnica» erroneamente apprezzata dal Giudice di appello); tanto che lo stesso consulente del pubblico ministero (che, peraltro, non ha utilizzato tutta la documentazione offerta dall’imputato, senza acquisirne altra, a dimostrazione che essa era sufficiente) ha ipotizzato un’esatta ricostruzione del patrimonio (indicando le merci che sarebbero state distratte, come dallo stesso rassegnato in dibattimento); - quanto all’elemento soggettivo, ritenendone la sussistenza – pur a fronte delle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello e senza argomentare su di esse – nonostante il ON non avesse «alcuna intenzione di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della società» (in quanto, qualora egli avesse agito con il prescritto dolo specifico, non avrebbe consegnato la consistente documentazione contabile in atti); inoltre, la Corte di appello non avrebbe motivato su un dato rappresentato dal «ragioniere della società» fallita, dott. Amendola, ossia sull’incarico allo stesso affidato dal ON, e svolto dal teste, di ricostruire la contabilità dell’anno 2010 in ragione del furto subito, che renderebbe «evidente la mancanza del dolo intenzionale» (come la consegna al curatore di tutta la documentazione che il ON «era riuscito a ottenere», così «sostanzialmente» assolvendo agli obblighi di cui all’art. 16, comma 1, n 3, legge fall., nonché il versamento nella casse dell’ente di una somma superiore ai prelevamenti, come rassegnato dal consulente della difesa). 2.2. Con il secondo motivo ha assunto la mancanza assoluta di motivazione sulla chiesta riqualificazione del fatto contestato come bancarotta fraudolenta documentale della bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge penale in ragione della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, prima della sentenza di secondo grado, del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in ordine al quale non sarebbe stata contestata la l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (essendo, dunque, decorso già all’atto della pronuncia di appello il termine massimo di dodici anni e sei mesi dal fallimento, dichiarato il 27 gennaio 2011). 2.4. Con il quarto motivo ha prospettato la mancanza assoluta di motivazione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte di merito avrebbe ritenuto che «il furto del 3 materiale» in imputazione sarebbe stato organizzato dall’imputato, tuttavia il compendio probatorio non dimostrerebbe la simulazione del furto;
tanto che il curatore non ha neppure presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di ignoti per tale reato;
né è stata «ipotizzata una denuncia per simulazione di reato» dei soci, profili trascurati dalla Corte di merito quantunque fossero fondamentali, alla luce delle altre considerazioni espresse nell’atto di appello, per fugare ogni dubbio sulla sussistenza o meno del furto. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe neppure specificato la condotta con la quale l’imputato avrebbe partecipato all’apprensione dei beni posta in essere dagli ignoti autori del furto, così essendosi determinata una violazione del diritto di difesa;
né per vero sarebbe dato comprendere in cosa sarebbe consistito il concorso dell’imputato nella bancarotta per distrazione, di cui non può rispondere solo in ragione della propria qualità di amministratore (ricoperta unitamente a un altro soggetto), difettando i presupposti di cui all’art. 110 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto la pena doveva essere ridotta anche in ragione della declaratoria di prescrizione di alcuni fatti resa dalla Corte di appello, ravvisandosi peraltro una «inspiegabile disparità di trattamento» nella determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla coimputata MA HI IL. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, in ragione della sua infondatezza. L’avvocato Antonio Fatone ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale, segnatamente in relazione ai primi due motivi di impugnazione, e ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo, nel complesso infondato, nonché il secondo e il quarto motivo, entrambi inammissibili, possono essere trattati congiuntamente. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale la Corte di merito ha evidenziato non solo la mancata consegna della contabilità relativa in particolare all’esercizio 2009, indicando le ragioni (su cui si tornerà appena oltre) per cui ne ha ritenuto del tutto inverosimile il furto (unitamente ai cespiti aziendali) ma ha anche rimarcato come la residua documentazione contabile non fosse idonea a consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita in termini più ampi (segnatamente, in ragione del difetto del necessario dettaglio per tutti gli esercizi esaminati), evidenziando in maniera congrua e logica che neppure dalla relazione di consulenza della difesa può trarsi una conclusione difforme e rimarcando – in maniera conforme al diritto (cfr. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 – dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588) – che l’acquisizione presso il competente ufficio finanziario dei modelli F24 presentati dalla società (invocata dalla difesa) non avrebbe potuto mandare esente da responsabilità l’imputato alla 4 luce dello stato della contabilità messa a disposizione della curatela e della parziale sottrazione di essa. Inoltre, la sentenza impugnata – il che rileva pure sotto il profilo dell’elemento soggettivo – ha apprezzato i dati relativi allo stato della contabilità nel più ampio contesto probatorio, evidenziando ulteriori anomalie non solo nella compilazione degli assegni emessi, che ne hanno impedito il protesto, e nell’occultamento delle risultanze contabili proprio relative al periodo in cui si era manifestata la crisi dell’impresa; ma anche a proposito delle modalità dell’asserito furto, dei beni strumentali e della contabilità, nonché della denuncia di esso (considerando per nulla plausibile la sottrazione di numerosissimi e pesanti beni – cento caldaie, cento climatizzatori, cento scaldabagni, la documentazione contabile – ubicati in uno stabile condominiale, ove nessuno si sarebbe accorto di nulla, in una sola notte). Da ciò ha tratto indici di fraudolenza dimostrativi del dolo (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 – dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01 in particolare ravvisando anche il dolo specifico della sottrazione delle scritture mancanti (cfr. pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01). Dunque, il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione denunciati;
e nel resto i motivi in esame finiscono per non confrontarsi compiutamente (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), adducendo in maniera assertiva – e senza denunciare ritualmente un travisamento della prova, che peraltro non si coglie, segnatamente in relazione a quanto rassegnato dal consulente della difesa, bensì perorando un alternativo apprezzamento della prova, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) – che nel caso di specie sarebbe stato possibile ricostruire il patrimonio dell’ente e che difetterebbe l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, profilo rispetto al quale la prospettazione difensiva è versata in fatto. Ancora, le censure in esame contengono un generico rimando a quanto sarebbe stato dedotto con l’atto di appello (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01;cfr. in particolare, il primo e il terzo motivo); e, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, si affidano argomentazioni del tutto inconducenti in ordine al concorso dell’imputato nel delitto di furto – estraneo all’imputazione e introdotto dalla difesa per escludere la responsabilità per bancarotta distrattiva, la cui sussistenza è stata esclusa in maniera argomentata dalla Corte di merito – assumendo, nuovamente in maniera assertiva, che non sarebbe chiaro in che termini amministratore dell’ente – sia stato ritenuto responsabile della distrazione . Non occorre, infine, dilungarsi per osservare che la congrua motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale costituisce l’argomentazione sulla scorta della quale è stata negata la chiesta riqualificazione del fatto dell’art. 217, comma 2, legge fall. (cfr. secondo motivo). 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. È palese che la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver cagionato un danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.) è stata contestata per tutte i reati in imputazione, inclusa la bancarotta documentale, come 5 evidenzia non soltanto la menzione dell’art. 219 cit. nell’ dell’editto accusatorio, ma soprattutto la collocazione della sua descrizione in calce a quella dei fatti. E non può valere in senso contrario, come asserisce la difesa, che nella parte iniziale dell’imputazione si faccia riferimento alla commissione di più fatti di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e preferenziale) allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, che non inerisce alla contestazione dell’aggravante in discorso, bensì – oltre all’elemento soggettivo – va posta in relazione al disposto dell’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. ossia alla cd. continuazione fallimentare che, peraltro, non richiede la formale contestazione (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 – 01). Si osserva poi, come evidenzia pure la sentenza impugnata, che la contestata aggravante di cui all’art. 219, comma 1, cit. è stata ritenuta anche per la bancarotta fraudolenta documentale. Con la conseguenza che il termine di prescrizione, pari a diciotto anni e nove mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) dal 27 gennaio 2011, non è ancora spirato. 3. Il quinto motivo è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la pena detentiva è stata irrogata nella misura minima di tre anni di reclusione e, a seguito della riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è stata diminuita a due anni ossia nella misura massima consentita di un terzo. Il che non consente qualsivoglia ulteriore riduzione della pena principale. Nel resto, il ricorso è del tutto generico e parimenti manifestamente infondato, in quanto il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta;
né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020 - 01) e, dunque, non può avere rilievo la prospettata disparità tra il ricorrente e la coimputata. 4. Deve disporsi, . 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN LI LU OR