CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, TO
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4602/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229004251486000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013924679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180023989812000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027881353000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027881353000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027881353000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027881858001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010786623000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010786623000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010786623000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190017131142000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190023768918000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190034630914001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03420229004251486/000, notificata a mezzo pec in data 8/6/2022, - limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420180013924679000 (presuntivamente notificata il 19/6/2018 e relativa a tassa automobilistica anno 2014, per l'importo di € 235,13), n. 03420180023989812000 (presuntivamente notificata il 13/11/2018 e relativa a Irap anno 2015, per l'importo di € 3.913,99), n. 03420180027881353000
(presuntivamente notificata il 12/12/2018 e relativa a Irpef anno 2015, per l'importo di € 671,09), n.
03420180027881858001 (presuntivamente notificata il 12/12/2018 e relativa ad imposta di registro anno
2017, per l'importo di € 394,31), n. 03420190010786623000 (presuntivamente notificata il 6/5/2019 e relativa a Irpef anno 2015, per l'importo di € 6.459,72) n. 03420190017131142000 (presuntivamente notificata il
9/8/2019 e relativa ad imposta di registro anno 2017, per l'importo di € 588,64), n. 03420190023768918000
(presuntivamente notificata il 19/9/2019 e relativa ad Irap anno 2016, per l'importo di € 3.477,18), n.
03420190034630914001 (presuntivamente notificata il 17/12/2019 e relativa ad imposta di registro anno
2018, per l'importo di € 141,71) -, deducendone l'illegittimità per invalidità della notifica effettuata a mezzo
PEC, omessa previa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, intervenuta decadenza/prescrizione con riferimento ai tributi di cui alle cartelle n. 03420180013924679000, n. 03420180027881858001 e n.
03420190017131142000.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che la cartella n. 03420180013924679000 era notificata il 19/6/2018 a mezzo PEC;
la cartella n. 03420180023989812000 era stata notificata il 13/11/2018 a mezzo PEC;
la cartella n
03420180027881353000 era stata notificata il 12/12/2018 a mezzo PEC;
la cartella n.
03420180027881858001 era stata notificata il 12/12/2018 a mezzo PEC;
inoltre, in data 10/7/2019 era stato notificato, sempre a mezzo PEC, il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900010389000 (relativo, tra l'altro, alle quattro le cartelle di pagamento in disamina).
Soggiungeva che la cartella n. 03420190010786623000 era stata notificata il 6/5/2019 a mezzo PEC;
la cartella n. 03420190017131142000 era stata notificata il 9/8/2019 a mezzo PEC;
la cartella n.
03420190023768918000 era stata notificata il 19/9/2019 a mezzo PEC;
la cartella n.
03420190034630914001 era stata notificata il 17/12/2019 a mezzo PEC.
Con memoria del 9/10/2023 la ricorrente chiedeva la sospensione del procedimento, evidenziando di avere presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata alla quale aveva fatto seguito la comunicazione delle somme dovute.
La causa veniva trattata all'udienza dell'8 gennaio 2026, nel corso della quale il difensore della ricorrente dava atto del mancato adempimento del piano rateale correlato all'istanza di definizione agevolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la ricorrente non ha adempiuto le obbligazioni relative al piano rateale correlato all'istanza di definizione agevolata.
Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420180013924679000, n.
03420180023989812000, n. 03420180027881353000 e n. 03420180027881858001, non essendo stata fornita dimostrazione, da parte dell'agente della riscossione, della previa notifica delle stesse.
Al fine di valutare le conseguenze della mancata previa notifica dell'atto presupposto rispetto all'intimazione ad adempiere, occorre rammentare che il sistema di riscossione coattiva dei tributi mediante ruolo è imperniato su una sequenza ordinata di atti nell'ambito della quale, mentre il ruolo si identifica nel titolo esecutivo, la cartella di pagamento svolge funzione analoga a quella assolta dall'atto di precetto nell'esecuzione forzata “ordinaria”.
Ne consegue che la mancata previa notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) non può che comportare l'invalidità dell'intimazione ad adempiere (atto consequenziale).
In materia deve, infatti, essere tenuto fermo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
16412/2007 e succ. conformi) secondo il quale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale”.
Va soggiunto che la mancata impugnazione del preavviso di fermo amministrativo n.
03480201900010389000 (relativo, tra l'altro, alle quattro le cartelle di pagamento in disamina) non spiega alcun effetto preclusivo rispetto alla censura svolta dalla ricorrente, trattandosi di atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 la cui impugnazione, certamente ammissibile in quanto sorretta da un apprezzabile interesse ad agire ex art. 100 c.p.p., costituisce una mera facoltà e non un onere per il contribuente (cfr. Cass. n. 23528/2024, la quale ha precisato, enunciando principi estensibili al preavviso di fermo amministrativo, che il preavviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà
e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca).
Per il resto il ricorso è infondato.
Con riguardo alla notifica dell'intimazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, enunciando un principio avente portata generale, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. SS.UU. n.
15979/2022).
Piu di recente e con precipuo riferimento alla notificazione a mezzo PEC da parte dell'agente della riscossione, il giudice di legittimità ha precisato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
“ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023).
Nel caso di specie non è stato dedotto alcun concreto pregiudizio, dovendo pertanto ritenersi che la notifica dell'intimazione di pagamento sia stata regolarmente effettuata.
Va ancora richiamato l'orientamento (estensibile all'intimazione di pagamento) secondo cui la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato
".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. n. 30922/2024).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione emerge che le residue cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.
Dalla notifica delle cartelle discende - oltre all'infondatezza della censura incentrata sull'omessa notifica delle stesse - l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento all'eccezione di decadenza/prescrizione per il periodo fino alla notifica delle stesse (che la ricorrente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente le citate cartelle).
Per il periodo successivo, l'eccezione è infondata in ragione del mancato decorso del termine prescrizionale.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
03420229004251486/000 con esclusivo riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
03420180013924679000, n. 03420180023989812000, n. 03420180027881353000 e n. 03420180027881858001.
- Rigetta nel resto il ricorso.
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente IO PA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, TO
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4602/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229004251486000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013924679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180023989812000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027881353000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027881353000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027881353000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027881858001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010786623000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010786623000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010786623000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190017131142000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190023768918000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190034630914001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03420229004251486/000, notificata a mezzo pec in data 8/6/2022, - limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420180013924679000 (presuntivamente notificata il 19/6/2018 e relativa a tassa automobilistica anno 2014, per l'importo di € 235,13), n. 03420180023989812000 (presuntivamente notificata il 13/11/2018 e relativa a Irap anno 2015, per l'importo di € 3.913,99), n. 03420180027881353000
(presuntivamente notificata il 12/12/2018 e relativa a Irpef anno 2015, per l'importo di € 671,09), n.
03420180027881858001 (presuntivamente notificata il 12/12/2018 e relativa ad imposta di registro anno
2017, per l'importo di € 394,31), n. 03420190010786623000 (presuntivamente notificata il 6/5/2019 e relativa a Irpef anno 2015, per l'importo di € 6.459,72) n. 03420190017131142000 (presuntivamente notificata il
9/8/2019 e relativa ad imposta di registro anno 2017, per l'importo di € 588,64), n. 03420190023768918000
(presuntivamente notificata il 19/9/2019 e relativa ad Irap anno 2016, per l'importo di € 3.477,18), n.
03420190034630914001 (presuntivamente notificata il 17/12/2019 e relativa ad imposta di registro anno
2018, per l'importo di € 141,71) -, deducendone l'illegittimità per invalidità della notifica effettuata a mezzo
PEC, omessa previa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, intervenuta decadenza/prescrizione con riferimento ai tributi di cui alle cartelle n. 03420180013924679000, n. 03420180027881858001 e n.
03420190017131142000.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che la cartella n. 03420180013924679000 era notificata il 19/6/2018 a mezzo PEC;
la cartella n. 03420180023989812000 era stata notificata il 13/11/2018 a mezzo PEC;
la cartella n
03420180027881353000 era stata notificata il 12/12/2018 a mezzo PEC;
la cartella n.
03420180027881858001 era stata notificata il 12/12/2018 a mezzo PEC;
inoltre, in data 10/7/2019 era stato notificato, sempre a mezzo PEC, il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900010389000 (relativo, tra l'altro, alle quattro le cartelle di pagamento in disamina).
Soggiungeva che la cartella n. 03420190010786623000 era stata notificata il 6/5/2019 a mezzo PEC;
la cartella n. 03420190017131142000 era stata notificata il 9/8/2019 a mezzo PEC;
la cartella n.
03420190023768918000 era stata notificata il 19/9/2019 a mezzo PEC;
la cartella n.
03420190034630914001 era stata notificata il 17/12/2019 a mezzo PEC.
Con memoria del 9/10/2023 la ricorrente chiedeva la sospensione del procedimento, evidenziando di avere presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata alla quale aveva fatto seguito la comunicazione delle somme dovute.
La causa veniva trattata all'udienza dell'8 gennaio 2026, nel corso della quale il difensore della ricorrente dava atto del mancato adempimento del piano rateale correlato all'istanza di definizione agevolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la ricorrente non ha adempiuto le obbligazioni relative al piano rateale correlato all'istanza di definizione agevolata.
Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420180013924679000, n.
03420180023989812000, n. 03420180027881353000 e n. 03420180027881858001, non essendo stata fornita dimostrazione, da parte dell'agente della riscossione, della previa notifica delle stesse.
Al fine di valutare le conseguenze della mancata previa notifica dell'atto presupposto rispetto all'intimazione ad adempiere, occorre rammentare che il sistema di riscossione coattiva dei tributi mediante ruolo è imperniato su una sequenza ordinata di atti nell'ambito della quale, mentre il ruolo si identifica nel titolo esecutivo, la cartella di pagamento svolge funzione analoga a quella assolta dall'atto di precetto nell'esecuzione forzata “ordinaria”.
Ne consegue che la mancata previa notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) non può che comportare l'invalidità dell'intimazione ad adempiere (atto consequenziale).
In materia deve, infatti, essere tenuto fermo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
16412/2007 e succ. conformi) secondo il quale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale”.
Va soggiunto che la mancata impugnazione del preavviso di fermo amministrativo n.
03480201900010389000 (relativo, tra l'altro, alle quattro le cartelle di pagamento in disamina) non spiega alcun effetto preclusivo rispetto alla censura svolta dalla ricorrente, trattandosi di atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 la cui impugnazione, certamente ammissibile in quanto sorretta da un apprezzabile interesse ad agire ex art. 100 c.p.p., costituisce una mera facoltà e non un onere per il contribuente (cfr. Cass. n. 23528/2024, la quale ha precisato, enunciando principi estensibili al preavviso di fermo amministrativo, che il preavviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà
e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca).
Per il resto il ricorso è infondato.
Con riguardo alla notifica dell'intimazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, enunciando un principio avente portata generale, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. SS.UU. n.
15979/2022).
Piu di recente e con precipuo riferimento alla notificazione a mezzo PEC da parte dell'agente della riscossione, il giudice di legittimità ha precisato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
“ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023).
Nel caso di specie non è stato dedotto alcun concreto pregiudizio, dovendo pertanto ritenersi che la notifica dell'intimazione di pagamento sia stata regolarmente effettuata.
Va ancora richiamato l'orientamento (estensibile all'intimazione di pagamento) secondo cui la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato
".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. n. 30922/2024).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione emerge che le residue cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.
Dalla notifica delle cartelle discende - oltre all'infondatezza della censura incentrata sull'omessa notifica delle stesse - l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento all'eccezione di decadenza/prescrizione per il periodo fino alla notifica delle stesse (che la ricorrente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente le citate cartelle).
Per il periodo successivo, l'eccezione è infondata in ragione del mancato decorso del termine prescrizionale.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
03420229004251486/000 con esclusivo riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
03420180013924679000, n. 03420180023989812000, n. 03420180027881353000 e n. 03420180027881858001.
- Rigetta nel resto il ricorso.
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente IO PA