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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2717/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.03.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 17/02/1979 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Alessia Platania e NNlisa Pomarici del Foro di Milano presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana pagina 1 di 8 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Claudia Grassi e Martina Quintajè del Foro di Bologna presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 24/05/2008 a VE (VB) (anno 2008, numero 3, parte II, serie A)
Con atto trascritto altresì presso gli Uffici dello Stato Civile di Milano (anno 2008, numero 582, parte
II, serie B) e presso gli Uffici dello Stato Civile di LL TO (VB) (anno 2008, numero 6, parte
II, serie B).
separati consensualmente con sentenza n. 1407/2025 pubblicata da Codesto Tribunale il 10/04/2025 resa nell'ambito di questo stesso procedimenti incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli:
, nata il [...] a [...], cittadina italiana Parte_3
, nato il [...] a [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa a entrambi i genitori e avranno Pt_3 Pt_4 tempi di permanenza prevalenti e residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Milano via Jan Palach n. 8, con l'arredo che la compone.
2) Gli indirizzi educativi e di istruzione dei figli, nonché le scelte relative alla loro salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si pagina 2 di 8 obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
3) Il padre, salvo diversi e migliori accordi, potrà vedere e tenere con sé i figli compatibilmente e nel rispetto del loro benessere psicologico, dei loro desideri e dei loro impegni ricreativi e di studio, alle seguenti modalità:
- a settimane alterne, preleverà Pt_4 dall'uscita da scuola del giovedì e lo terrà con sé sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
mentre preleverà al termine della lezione di danza alle ore 19,30 del giovedì e la terrà Pt_3 con sé sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna, preleverà dall'uscita da scuola del mercoledì e lo terrà con sé sino Pt_4 al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
mentre preleverà presso la casa materna Pt_3 entro le ore 18,00 del mercoledì e la terrà con sé sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con i figli tre settimane, di cui almeno due consecutive, nei mesi di luglio e agosto, con periodi da concordare tra le parti entro il 25 gennaio di ogni anno;
nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, preleverà i figli dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 31 dicembre o dalle ore 10:00 del 31 dicembre alla ripresa scolastica, oltre al giorno del 24 dicembre con pernotto e accompagnamento presso la casa dell'altro genitore alle ore 10:00 del 25 dicembre;
nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- ad anni alterni, trascorrerà con i figli l'intero periodo delle vacanze pasquali o l'intero periodo corrispondente alla chiusura scolastica in occasione del Carnevale;
- i figli trascorreranno i ponti scolastici con il genitore che ha il week end di competenza, salvo verifica concordata tra i genitori del calendario annuale, per garantirne l'alternanza.
pagina 3 di 8 4) Il padre verserà alla madre, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), fino all'autonomia economica o all'uscita di casa di ciascun figlio e ciò a prescindere da eventuali provvisori - seppur eventualmente prolungati - trasferimenti dei figli fuori Milano, per ragioni di studio.
La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio 2025 con prima rivalutazione a febbraio 2026.
5) I genitori sosterranno, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, le spese straordinarie dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Milano, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 8 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Le parti concordano che il “Budget Celiachia” erogato dalla Regione in favore dei figli verrà utilizzato in via esclusiva dalla signora Pt_2
7) Le parti concordano che la somma erogata dall' a titolo di assegno unico e universale per i figli CP_1 continuerà ad essere percepita dalla signora nella misura del 100%, fino ai termini di legge. Pt_2
8) Il signor si è impegnato a tenere a proprio carico le rate del contratto di noleggio a lungo Pt_1 termine per l'autovettura familiare BMW tg. GL897ZV (trattasi di BMW 330i xDrive MSport Touring) per i 6 (sei) mesi successivi alla data del deposito avanti il Tribunale di Milano del ricorso congiunto per separazione e contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così da permettere alla medesima di comprare una propria autovettura;
9) I coniugi dichiarano di essere ciascuno per sé autosufficiente e che nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i medesimi derivanti dal matrimonio, il signor si impegna a corrispondere alla signora una dazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. Pt_1 Pt_2
Div. ritenuta equa dalle parti e dal Tribunale con le seguenti modalità e tempistiche:
(i) mediante corresponsione, a mezzo di bonifico bancario, della somma pari ad € 470.000,00
(quattrocentosettantamila/00), da versarsi dal signor alla signora in tre tranches, di Pt_1 Pt_2 cui la prima rata pari ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00) corrisposta entro 30 giorni dal deposito del ricorso congiunto sottoscritto dalle parti, la seconda pari ad € 100.000,00 (centomila/00) corrisposta pagina 5 di 8 entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e la terza pari ad € 230.000,00
(duecentotrentamila/00) entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
(ii) mediante trasferimento senza corrispettivo in denaro e a causa del divorzio alla signora Pt_2 entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, della propria quota del 50% della piena proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare, delle due cantine e del box siti in Milano via Jan Palach n. 8 e n. 6, censiti al Catasto Fabbricati della Provincia di Milano, rispettivamente, al
Foglio 627, Particella 304, Sub 701, Milano via Jan Palach n. 8 Piano 5, Zona 3, Cat. A/3, Classe 04,
Vani 9, Rendita euro 1208,51, nonché al Foglio 627, Particella 304, Sub 702, Milano via Jan Palach n.
8 Piano S1, Zona 3, Cat. C/2, Classe 05, Mq 5, Rendita euro 11,10, nonché al Foglio 627, Particella
304, Sub 703, Milano via Jan Palach n. 8 Piano T, Zona 3, Cat. C/2, Classe 07, Mq 7, Rendita euro
21,33 e al Foglio 627, Particella 304, Sub 201, Milano via Jan Palach n. 6 Piano S1, Zona 3, Cat. C/6,
Classe 08, Mq 31, Rendita euro 211,33. Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dal signor e che ogni eventuale spesa Pt_1 notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà a carico del signor fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione della sistemazione Pt_1 dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla legge n. 74 del 6 marzo 1987. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi.
10) A decorrere dal trasferimento del 50% della casa familiare dal signor alla signora Pt_1 Pt_2 come previsto alla condizione n. 9, punto ii) che precede, quest'ultima si impegna a sostenere integralmente le residue rate del mutuo gravante sull'abitazione familiare, sita in Milano, via Jan
Palach 8, con accollo formale del contratto di mutuo a proprio carico, ove consentito dalla Banca mutuante.
11) I coniugi dichiarano che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati, fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente. pagina 6 di 8 12) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (VB) in data
24/05/2008 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 7 di 8 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE (VB) (anno 2008, numero 3, parte
II, serie A), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (anno 2008, numero 582, parte II, serie B) e al
Comune di LL TO (VB) (anno 2008, numero 6, parte II, serie B), dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.03.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 17/02/1979 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Alessia Platania e NNlisa Pomarici del Foro di Milano presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana pagina 1 di 8 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Claudia Grassi e Martina Quintajè del Foro di Bologna presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 24/05/2008 a VE (VB) (anno 2008, numero 3, parte II, serie A)
Con atto trascritto altresì presso gli Uffici dello Stato Civile di Milano (anno 2008, numero 582, parte
II, serie B) e presso gli Uffici dello Stato Civile di LL TO (VB) (anno 2008, numero 6, parte
II, serie B).
separati consensualmente con sentenza n. 1407/2025 pubblicata da Codesto Tribunale il 10/04/2025 resa nell'ambito di questo stesso procedimenti incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli:
, nata il [...] a [...], cittadina italiana Parte_3
, nato il [...] a [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa a entrambi i genitori e avranno Pt_3 Pt_4 tempi di permanenza prevalenti e residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Milano via Jan Palach n. 8, con l'arredo che la compone.
2) Gli indirizzi educativi e di istruzione dei figli, nonché le scelte relative alla loro salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si pagina 2 di 8 obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
3) Il padre, salvo diversi e migliori accordi, potrà vedere e tenere con sé i figli compatibilmente e nel rispetto del loro benessere psicologico, dei loro desideri e dei loro impegni ricreativi e di studio, alle seguenti modalità:
- a settimane alterne, preleverà Pt_4 dall'uscita da scuola del giovedì e lo terrà con sé sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
mentre preleverà al termine della lezione di danza alle ore 19,30 del giovedì e la terrà Pt_3 con sé sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna, preleverà dall'uscita da scuola del mercoledì e lo terrà con sé sino Pt_4 al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
mentre preleverà presso la casa materna Pt_3 entro le ore 18,00 del mercoledì e la terrà con sé sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con i figli tre settimane, di cui almeno due consecutive, nei mesi di luglio e agosto, con periodi da concordare tra le parti entro il 25 gennaio di ogni anno;
nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, preleverà i figli dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 31 dicembre o dalle ore 10:00 del 31 dicembre alla ripresa scolastica, oltre al giorno del 24 dicembre con pernotto e accompagnamento presso la casa dell'altro genitore alle ore 10:00 del 25 dicembre;
nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- ad anni alterni, trascorrerà con i figli l'intero periodo delle vacanze pasquali o l'intero periodo corrispondente alla chiusura scolastica in occasione del Carnevale;
- i figli trascorreranno i ponti scolastici con il genitore che ha il week end di competenza, salvo verifica concordata tra i genitori del calendario annuale, per garantirne l'alternanza.
pagina 3 di 8 4) Il padre verserà alla madre, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), fino all'autonomia economica o all'uscita di casa di ciascun figlio e ciò a prescindere da eventuali provvisori - seppur eventualmente prolungati - trasferimenti dei figli fuori Milano, per ragioni di studio.
La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio 2025 con prima rivalutazione a febbraio 2026.
5) I genitori sosterranno, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, le spese straordinarie dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Milano, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 8 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Le parti concordano che il “Budget Celiachia” erogato dalla Regione in favore dei figli verrà utilizzato in via esclusiva dalla signora Pt_2
7) Le parti concordano che la somma erogata dall' a titolo di assegno unico e universale per i figli CP_1 continuerà ad essere percepita dalla signora nella misura del 100%, fino ai termini di legge. Pt_2
8) Il signor si è impegnato a tenere a proprio carico le rate del contratto di noleggio a lungo Pt_1 termine per l'autovettura familiare BMW tg. GL897ZV (trattasi di BMW 330i xDrive MSport Touring) per i 6 (sei) mesi successivi alla data del deposito avanti il Tribunale di Milano del ricorso congiunto per separazione e contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così da permettere alla medesima di comprare una propria autovettura;
9) I coniugi dichiarano di essere ciascuno per sé autosufficiente e che nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i medesimi derivanti dal matrimonio, il signor si impegna a corrispondere alla signora una dazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. Pt_1 Pt_2
Div. ritenuta equa dalle parti e dal Tribunale con le seguenti modalità e tempistiche:
(i) mediante corresponsione, a mezzo di bonifico bancario, della somma pari ad € 470.000,00
(quattrocentosettantamila/00), da versarsi dal signor alla signora in tre tranches, di Pt_1 Pt_2 cui la prima rata pari ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00) corrisposta entro 30 giorni dal deposito del ricorso congiunto sottoscritto dalle parti, la seconda pari ad € 100.000,00 (centomila/00) corrisposta pagina 5 di 8 entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e la terza pari ad € 230.000,00
(duecentotrentamila/00) entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
(ii) mediante trasferimento senza corrispettivo in denaro e a causa del divorzio alla signora Pt_2 entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, della propria quota del 50% della piena proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare, delle due cantine e del box siti in Milano via Jan Palach n. 8 e n. 6, censiti al Catasto Fabbricati della Provincia di Milano, rispettivamente, al
Foglio 627, Particella 304, Sub 701, Milano via Jan Palach n. 8 Piano 5, Zona 3, Cat. A/3, Classe 04,
Vani 9, Rendita euro 1208,51, nonché al Foglio 627, Particella 304, Sub 702, Milano via Jan Palach n.
8 Piano S1, Zona 3, Cat. C/2, Classe 05, Mq 5, Rendita euro 11,10, nonché al Foglio 627, Particella
304, Sub 703, Milano via Jan Palach n. 8 Piano T, Zona 3, Cat. C/2, Classe 07, Mq 7, Rendita euro
21,33 e al Foglio 627, Particella 304, Sub 201, Milano via Jan Palach n. 6 Piano S1, Zona 3, Cat. C/6,
Classe 08, Mq 31, Rendita euro 211,33. Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dal signor e che ogni eventuale spesa Pt_1 notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà a carico del signor fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione della sistemazione Pt_1 dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla legge n. 74 del 6 marzo 1987. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi.
10) A decorrere dal trasferimento del 50% della casa familiare dal signor alla signora Pt_1 Pt_2 come previsto alla condizione n. 9, punto ii) che precede, quest'ultima si impegna a sostenere integralmente le residue rate del mutuo gravante sull'abitazione familiare, sita in Milano, via Jan
Palach 8, con accollo formale del contratto di mutuo a proprio carico, ove consentito dalla Banca mutuante.
11) I coniugi dichiarano che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati, fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente. pagina 6 di 8 12) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (VB) in data
24/05/2008 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 7 di 8 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE (VB) (anno 2008, numero 3, parte
II, serie A), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (anno 2008, numero 582, parte II, serie B) e al
Comune di LL TO (VB) (anno 2008, numero 6, parte II, serie B), dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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