Articolo 19 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 aprile 1963
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Versione
17 aprile 1968
Art. 19. ((Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria))
Gli agenti della carriera ausiliaria addetti a mansioni di portalettere provvedono al recapito degli oggetti di corrispondenza, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette d'impostazione.
I detti agenti eseguono le operazioni interne inerenti al servizio di recapito nonche' le prestazioni manuali che sono specificate, in via di massima, con decreto di Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Sono applicati, altresi', ove occorra, anche al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali.
Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente articolo 11, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli effetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.
Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresi', ove necessario, al servizio di recapito.
Gli agenti preposti ad una ricevitoria sono tenuti i disimpegnare, oltre al servizio di distribuzione, anche il servizio di trasporto e scambio degli effetti postali ove, quest'ultimo, non sia diversamente organizzato.
Detti agenti hanno l'obbligo di sottoporre al controllo del direttore dell'ufficio postale, dal quale dipendono, quando questi ne faccia richiesta per accertarne la regolarita', le carte valori avute a fido ed i registri dei vari servizi espletati dalla ricevitoria.
I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al servizio di recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamento ed istruzioni.
Hanno, altresi', l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere.
((I direttori provinciali hanno facolta' di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2ª e 3ª classe, a prescindere dal limite di eta', previo accertamento medico di idoneita' alle mansioni stesse))
E' in facolta' dell'Amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.
Nel caso in cui il servizio viene eseguito con mezzi motorizzati di proprieta' dell'agente spetta a questi la indennita' giornaliera di lire 9 per ogni chilometro dell'itinerario assegnato, con l'obbligo, da parte dell'agente, di contrarre idonea assicurazione per responsabilita' civile i cui criteri saranno stabiliti dall'Amministrazione.
L'articolo 22, secondo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 si applica, ove occorra, anche agli agenti che, previa autorizzazione, svolgono il servizio con mezzi meccanici propri.
Le disposizioni di cui ai precedenti tre commi si applicano anche agli agenti di esercizio, adibiti ad analoghe mansioni presso gli uffici principali.
Entrata in vigore il 17 aprile 1968