Articolo 21 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 gennaio 1982
Art. 21. Licenza di vendita di generi di monopolio

Il beneficio di cui all'articolo 17 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.
Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorita' consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attivita' commerciale.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982