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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1252/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/06/2025, da
(C.F. nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in PI TE (VB), Via Piedimulera, 59;
e
(C.F. ) nato a [...]-Chiovenda (VB) il 29/06/1980, CP_1 C.F._2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco PERERA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in OS (VB), c.so Moneta, 60, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Piaccia all'On.le Tribunale di Verbania, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
A) Disporre l'affidamento dei figli minorenni , nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il giorno 08.09.2016 in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente degli stessi presso la madre, sig.ra e residenza a fini amministrativi Parte_1 ed anagrafici presso la medesima con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità (doc. 11 piano genitoriale):
SETT.1 LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
MATT. M M M M M M P
POM. M M M/P M/P* M/P* M P
P* P* dalle
18.30
SERA/NOTTE M M P M M M P / fino P M dal alle pernotto
21.30
/ M
SETT. 2 DOM CP_2 Parte_2
MATT M M M M M P P
M
POM M/P* M/P* M/P M/P* M/P* P M
DALLE
18.30
SERA/NOTTE M M P M P P M fino dall'ora alle di cena
21.30
/ M
LEGENDA: P= papà; M= mamma;
*= possibili accompagnamenti andata/ritorno attività sportive, catechismo, attività extrascolastiche.
Le parti precisano che, almeno per un sabato ogni due mesi concordato di volta in volta tra i genitori, nel week end in cui il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera, gli stessi trascorreranno la sera e la notte del sabato con la madre.
Le festività verranno così ripartite:
1) Natale: i genitori concordano di condividere tutti e quattro, fino a che lo reputeranno opportuno per i figli e per loro stessi, alcuni momenti ed abitudini familiari:
-24.12 pranzo con la famiglia paterna a casa dello zio paterno;
- 25.12 pranzo/cena con la famiglia materna;
- la notte della vigilia di Natale i figli pernotteranno con la madre;
- i genitori stabiliscono di organizzare la suddivisione delle restanti vacanze scolastiche natalizie dei figli entro inizio dicembre suddividendosi con tempi paritetici o con una maggiore presenza paterna. 2) Santa Pasqua: i genitori concordano di organizzarsi annualmente sulla base di una equità di spartizione dei due giorni festivi di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Entrambi si garantiscono la possibilità di vacanze con i figli, sempre previo accordo genitoriale.
3) Compleanni: i genitori decideranno, di anno in anno, cosa sia più opportuno per i figli.
4) I genitori concordano che nei giorni in cui il sig. sarà a casa dal lavoro per le festività nazionali CP_1 svizzere, i due figli possano trascorrere la/le giornata/e con il padre.
5) Vacanze estive: si concorda di garantire ai figli tempi di vacanza con entrambi i genitori da stabilirsi, di anno in anno, in via concorde tra gli stessi.
6) Per le festività non menzionate ed eventuali ulteriori eventi significativi i genitori si accorderanno autonomamente tenendo saldo il principio di non rispondere unilateralmente alle richieste dei figli, ma di confrontarsi tra loro per dare sempre condivise. In ogni caso le parti concordano nel garantirsi il più possibile la reciproca possibilità di stare con i figli nei rispettivi giorni di ferie lavorative.
7) Le parti concordano che quanto sopra potrà essere oggetto di modifiche concordate tra loro.
8) Le parti prevedono che in relazione alla frequentazione con i nuovi compagni seguiranno le regole tra loro concordate e meglio specificate nell'accordo di mediazione familiare raggiunto (da intendersi qui integralmente richiamate).
B) Disporre che il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 21 di ogni CP_1 Parte_1 mese e mediante versamento sul c/c intestato alla sig.ra e radicato presso la Banca BPM filiale Pt_1 di OS, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni e , (i) la somma Per_1 Per_2 di € 700,00 (€. 350,00 a figlio), annualmente indicizzabile secondo I.S.T.A.T., (ii) la quota del 70% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive.
C) Disporre che la sig.ra avrà diritto a percepire integralmente l'assegno familiare / Parte_1 assegno unico (o altra forma di contributo avente le medesime finalità) per entrambi i figli mediante accredito sul conto corrente della medesima. Il sig. , qualora ne sussistano i presupposti e solo in CP_1 via residuale rispetto all'emolumento di cui sopra e spettante alla sig.ra potrà richiedere la Pt_1 corresponsione dell'assegno unico svizzero per l'eventuale parte non corrisposta dall'altro genitore.
D) Disporre che la casa familiare, sita in PI TE (VB), Via Piedimulera n. 56, di proprietà della sig.ra rimanga di proprietà ed in uso esclusivo alla stessa (mobili ed arredi compresi). In Parte_1 riferimento a tale immobile si precisa che il bene è gravato da mutuo a tasso fisso con rata mensile di €.
370,00 intestato alla sig.ra e le cui rate residue resteranno ad esclusivo carico della medesima. Pt_1
In riferimento a detto mutuo si precisa che le rate precedenti sono state pagate dal sig. il quale CP_1 però rinuncia ad ogni eventuale richiesta di restituzione. Si precisa inoltre che il mutuo relativo l'acquisto dell'immobile intestato al sig. è e resterà ad esclusivo carico del medesimo. CP_1
E) Prevedere che il ricavato dell'eventuale vendita da parte del sig. della roulotte/campeggio in CP_1
Val Formazza sarà ripartito tra le parti in misura del 50% ciascuna.
F) Dare atto che le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.
G) Disporre che per quanto non esplicitato le parti dovranno fare riferimento a quanto indicato nell'accordo di mediazione familiare intervenuto (vedasi doc. 5 da intendersi qui quindi integralmente richiamato e riproposto).”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 06/06/2025 e Parte_1 CP_1 personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nato il [...], e Persona_1
nata in data [...], dalla relazione tra di essi intervenuta. Persona_2
Chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Tribunale, intervenuto il PM, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono in contrasto con gli interessi dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole;
dandosi, altresì, atto che le parti prevedono che in relazione alla frequentazione con i nuovi compagni seguiranno le regole tra loro concordate e meglio specificate nell'accordo di mediazione familiare raggiunto (da intendersi qui integralmente richiamate), e che, si è trasferito in PI TE (VB) fraz. Fomarco, loc. S. Maria CP_1
n. 63/a acquistando una nuova abitazione di cui è unico proprietario stipulando mutuo ipotecario intestato al medesimo e che resterà ad esclusivo carico dello stesso;
che quanto alla casa familiare, assegnata alla ricorrente e di proprietà della stessa, il bene immobile è gravato da mutuo a tasso fisso con rata mensile di €. 370,00 intestato alla medesima le cui rate residue resteranno ad Pt_1 esclusivo suo carico;
in riferimento a detto mutuo, le rate precedenti sono state pagate dal compagno
, il quale però rinuncia ad ogni eventuale richiesta di restituzione. CP_1
Va dato atto, altrettanto, che il ricavato dell'eventuale vendita da parte del della CP_1 roulotte/campeggio in Val Formazza, sarà ripartito tra le parti in misura del 50% ciascuna;
infine, che per quanto non esplicitato, le parti dovranno fare riferimento a quanto indicato nell'accordo di mediazione familiare intervenuto (vedasi doc. 5 da intendersi qui quindi integralmente richiamato e riproposto) e che i medesimi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno. Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) affida figli minorenni , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] il giorno 08.09.2016, in via condivisa ad entrambi i genitori,
[...] con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, e residenza a fini Parte_1 amministrativi ed anagrafici presso la medesima;
2) dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
SETT.1 LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
MATT. M M M M M M P
POM. M M M/P M/P* M/P* M P
P* P* dalle
18.30
SERA/NOTTE M M P M M M P / fino P M dal alle pernotto
21.30
/ M
SETT. 2 DOM CP_2 Parte_2
MATT M M M M M P P
M
POM M/P* M/P* M/P M/P* M/P* P M
DALLE 18.30
SERA/NOTTE M M P M P P M fino dall'ora alle di cena
21.30
/ M
LEGENDA: P= papà; M= mamma;
*= possibili accompagnamenti andata/ritorno attività sportive, catechismo, attività extrascolastiche.
Le parti precisano che, almeno per un sabato ogni due mesi concordato di volta in volta tra i genitori, nel week end in cui il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera, gli stessi trascorreranno la sera e la notte del sabato con la madre.
Le festività verranno così ripartite: Natale: i genitori concordano di condividere tutti e quattro, fino a che lo reputeranno opportuno per i figli e per loro stessi, alcuni momenti ed abitudini familiari:
-24.12 pranzo con la famiglia paterna a casa dello zio paterno;
- 25.12 pranzo/cena con la famiglia materna;
- la notte della vigilia di Natale i figli pernotteranno con la madre;
- i genitori stabiliscono di organizzare la suddivisione delle restanti vacanze scolastiche natalizie dei figli entro inizio dicembre suddividendosi con tempi paritetici o con una maggiore presenza paterna.
Santa Pasqua: i genitori concordano di organizzarsi annualmente sulla base di una equità di spartizione dei due giorni festivi di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Entrambi si garantiscono la possibilità di vacanze con i figli, sempre previo accordo genitoriale.
Compleanni: i genitori decideranno, di anno in anno, cosa sia più opportuno per i figli.
I genitori concordano che nei giorni in cui il padre sarà a casa dal lavoro per le festività nazionali svizzere, i due figli possano trascorrere la/le giornata/e con il padre.
Vacanze estive: si concorda di garantire ai figli tempi di vacanza con entrambi i genitori da stabilirsi, di anno in anno, in via concorde tra gli stessi.
Per le festività non menzionate ed eventuali ulteriori eventi significativi i genitori si accorderanno autonomamente tenendo saldo il principio di non rispondere unilateralmente alle richieste dei figli, ma di confrontarsi tra loro per dare sempre condivise. In ogni caso le parti concordano nel garantirsi il più possibile la reciproca possibilità di stare con i figli nei rispettivi giorni di ferie lavorative.
Le parti concordano che quanto sopra potrà essere oggetto di modifiche concordate tra loro.
3) pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il Parte_1 giorno 21 di ogni mese e mediante versamento sul c/c intestato alla e radicato Pt_1 presso la Banca BPM filiale di OS, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni e (i) la somma di € 700,00 (€ 350,00 a figlio), annualmente Per_1 Per_2 indicizzabile secondo I.S.T.A.T., (ii) la quota del 70% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive.
4) dispone che avrà diritto a percepire integralmente l'assegno familiare / Parte_1 assegno unico (o altra forma di contributo avente le medesime finalità) per entrambi i figli mediante accredito sul conto corrente della medesima. Il padre, , qualora ne CP_1 sussistano i presupposti e solo in via residuale rispetto all'emolumento di cui sopra e spettante alla potrà richiedere la corresponsione dell'assegno unico svizzero per Pt_1
l'eventuale parte non corrisposta dall'altro genitore. 5) assegna la casa familiare, sita in PI TE (VB), Via Piedimulera, 56, di proprietà di alla medesima (mobili ed arredi compresi); Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Verbania, il 20/11/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/06/2025, da
(C.F. nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in PI TE (VB), Via Piedimulera, 59;
e
(C.F. ) nato a [...]-Chiovenda (VB) il 29/06/1980, CP_1 C.F._2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco PERERA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in OS (VB), c.so Moneta, 60, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Piaccia all'On.le Tribunale di Verbania, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
A) Disporre l'affidamento dei figli minorenni , nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il giorno 08.09.2016 in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente degli stessi presso la madre, sig.ra e residenza a fini amministrativi Parte_1 ed anagrafici presso la medesima con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità (doc. 11 piano genitoriale):
SETT.1 LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
MATT. M M M M M M P
POM. M M M/P M/P* M/P* M P
P* P* dalle
18.30
SERA/NOTTE M M P M M M P / fino P M dal alle pernotto
21.30
/ M
SETT. 2 DOM CP_2 Parte_2
MATT M M M M M P P
M
POM M/P* M/P* M/P M/P* M/P* P M
DALLE
18.30
SERA/NOTTE M M P M P P M fino dall'ora alle di cena
21.30
/ M
LEGENDA: P= papà; M= mamma;
*= possibili accompagnamenti andata/ritorno attività sportive, catechismo, attività extrascolastiche.
Le parti precisano che, almeno per un sabato ogni due mesi concordato di volta in volta tra i genitori, nel week end in cui il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera, gli stessi trascorreranno la sera e la notte del sabato con la madre.
Le festività verranno così ripartite:
1) Natale: i genitori concordano di condividere tutti e quattro, fino a che lo reputeranno opportuno per i figli e per loro stessi, alcuni momenti ed abitudini familiari:
-24.12 pranzo con la famiglia paterna a casa dello zio paterno;
- 25.12 pranzo/cena con la famiglia materna;
- la notte della vigilia di Natale i figli pernotteranno con la madre;
- i genitori stabiliscono di organizzare la suddivisione delle restanti vacanze scolastiche natalizie dei figli entro inizio dicembre suddividendosi con tempi paritetici o con una maggiore presenza paterna. 2) Santa Pasqua: i genitori concordano di organizzarsi annualmente sulla base di una equità di spartizione dei due giorni festivi di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Entrambi si garantiscono la possibilità di vacanze con i figli, sempre previo accordo genitoriale.
3) Compleanni: i genitori decideranno, di anno in anno, cosa sia più opportuno per i figli.
4) I genitori concordano che nei giorni in cui il sig. sarà a casa dal lavoro per le festività nazionali CP_1 svizzere, i due figli possano trascorrere la/le giornata/e con il padre.
5) Vacanze estive: si concorda di garantire ai figli tempi di vacanza con entrambi i genitori da stabilirsi, di anno in anno, in via concorde tra gli stessi.
6) Per le festività non menzionate ed eventuali ulteriori eventi significativi i genitori si accorderanno autonomamente tenendo saldo il principio di non rispondere unilateralmente alle richieste dei figli, ma di confrontarsi tra loro per dare sempre condivise. In ogni caso le parti concordano nel garantirsi il più possibile la reciproca possibilità di stare con i figli nei rispettivi giorni di ferie lavorative.
7) Le parti concordano che quanto sopra potrà essere oggetto di modifiche concordate tra loro.
8) Le parti prevedono che in relazione alla frequentazione con i nuovi compagni seguiranno le regole tra loro concordate e meglio specificate nell'accordo di mediazione familiare raggiunto (da intendersi qui integralmente richiamate).
B) Disporre che il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 21 di ogni CP_1 Parte_1 mese e mediante versamento sul c/c intestato alla sig.ra e radicato presso la Banca BPM filiale Pt_1 di OS, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni e , (i) la somma Per_1 Per_2 di € 700,00 (€. 350,00 a figlio), annualmente indicizzabile secondo I.S.T.A.T., (ii) la quota del 70% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive.
C) Disporre che la sig.ra avrà diritto a percepire integralmente l'assegno familiare / Parte_1 assegno unico (o altra forma di contributo avente le medesime finalità) per entrambi i figli mediante accredito sul conto corrente della medesima. Il sig. , qualora ne sussistano i presupposti e solo in CP_1 via residuale rispetto all'emolumento di cui sopra e spettante alla sig.ra potrà richiedere la Pt_1 corresponsione dell'assegno unico svizzero per l'eventuale parte non corrisposta dall'altro genitore.
D) Disporre che la casa familiare, sita in PI TE (VB), Via Piedimulera n. 56, di proprietà della sig.ra rimanga di proprietà ed in uso esclusivo alla stessa (mobili ed arredi compresi). In Parte_1 riferimento a tale immobile si precisa che il bene è gravato da mutuo a tasso fisso con rata mensile di €.
370,00 intestato alla sig.ra e le cui rate residue resteranno ad esclusivo carico della medesima. Pt_1
In riferimento a detto mutuo si precisa che le rate precedenti sono state pagate dal sig. il quale CP_1 però rinuncia ad ogni eventuale richiesta di restituzione. Si precisa inoltre che il mutuo relativo l'acquisto dell'immobile intestato al sig. è e resterà ad esclusivo carico del medesimo. CP_1
E) Prevedere che il ricavato dell'eventuale vendita da parte del sig. della roulotte/campeggio in CP_1
Val Formazza sarà ripartito tra le parti in misura del 50% ciascuna.
F) Dare atto che le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.
G) Disporre che per quanto non esplicitato le parti dovranno fare riferimento a quanto indicato nell'accordo di mediazione familiare intervenuto (vedasi doc. 5 da intendersi qui quindi integralmente richiamato e riproposto).”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 06/06/2025 e Parte_1 CP_1 personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nato il [...], e Persona_1
nata in data [...], dalla relazione tra di essi intervenuta. Persona_2
Chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Tribunale, intervenuto il PM, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono in contrasto con gli interessi dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole;
dandosi, altresì, atto che le parti prevedono che in relazione alla frequentazione con i nuovi compagni seguiranno le regole tra loro concordate e meglio specificate nell'accordo di mediazione familiare raggiunto (da intendersi qui integralmente richiamate), e che, si è trasferito in PI TE (VB) fraz. Fomarco, loc. S. Maria CP_1
n. 63/a acquistando una nuova abitazione di cui è unico proprietario stipulando mutuo ipotecario intestato al medesimo e che resterà ad esclusivo carico dello stesso;
che quanto alla casa familiare, assegnata alla ricorrente e di proprietà della stessa, il bene immobile è gravato da mutuo a tasso fisso con rata mensile di €. 370,00 intestato alla medesima le cui rate residue resteranno ad Pt_1 esclusivo suo carico;
in riferimento a detto mutuo, le rate precedenti sono state pagate dal compagno
, il quale però rinuncia ad ogni eventuale richiesta di restituzione. CP_1
Va dato atto, altrettanto, che il ricavato dell'eventuale vendita da parte del della CP_1 roulotte/campeggio in Val Formazza, sarà ripartito tra le parti in misura del 50% ciascuna;
infine, che per quanto non esplicitato, le parti dovranno fare riferimento a quanto indicato nell'accordo di mediazione familiare intervenuto (vedasi doc. 5 da intendersi qui quindi integralmente richiamato e riproposto) e che i medesimi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno. Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) affida figli minorenni , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] il giorno 08.09.2016, in via condivisa ad entrambi i genitori,
[...] con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, e residenza a fini Parte_1 amministrativi ed anagrafici presso la medesima;
2) dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
SETT.1 LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
MATT. M M M M M M P
POM. M M M/P M/P* M/P* M P
P* P* dalle
18.30
SERA/NOTTE M M P M M M P / fino P M dal alle pernotto
21.30
/ M
SETT. 2 DOM CP_2 Parte_2
MATT M M M M M P P
M
POM M/P* M/P* M/P M/P* M/P* P M
DALLE 18.30
SERA/NOTTE M M P M P P M fino dall'ora alle di cena
21.30
/ M
LEGENDA: P= papà; M= mamma;
*= possibili accompagnamenti andata/ritorno attività sportive, catechismo, attività extrascolastiche.
Le parti precisano che, almeno per un sabato ogni due mesi concordato di volta in volta tra i genitori, nel week end in cui il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera, gli stessi trascorreranno la sera e la notte del sabato con la madre.
Le festività verranno così ripartite: Natale: i genitori concordano di condividere tutti e quattro, fino a che lo reputeranno opportuno per i figli e per loro stessi, alcuni momenti ed abitudini familiari:
-24.12 pranzo con la famiglia paterna a casa dello zio paterno;
- 25.12 pranzo/cena con la famiglia materna;
- la notte della vigilia di Natale i figli pernotteranno con la madre;
- i genitori stabiliscono di organizzare la suddivisione delle restanti vacanze scolastiche natalizie dei figli entro inizio dicembre suddividendosi con tempi paritetici o con una maggiore presenza paterna.
Santa Pasqua: i genitori concordano di organizzarsi annualmente sulla base di una equità di spartizione dei due giorni festivi di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Entrambi si garantiscono la possibilità di vacanze con i figli, sempre previo accordo genitoriale.
Compleanni: i genitori decideranno, di anno in anno, cosa sia più opportuno per i figli.
I genitori concordano che nei giorni in cui il padre sarà a casa dal lavoro per le festività nazionali svizzere, i due figli possano trascorrere la/le giornata/e con il padre.
Vacanze estive: si concorda di garantire ai figli tempi di vacanza con entrambi i genitori da stabilirsi, di anno in anno, in via concorde tra gli stessi.
Per le festività non menzionate ed eventuali ulteriori eventi significativi i genitori si accorderanno autonomamente tenendo saldo il principio di non rispondere unilateralmente alle richieste dei figli, ma di confrontarsi tra loro per dare sempre condivise. In ogni caso le parti concordano nel garantirsi il più possibile la reciproca possibilità di stare con i figli nei rispettivi giorni di ferie lavorative.
Le parti concordano che quanto sopra potrà essere oggetto di modifiche concordate tra loro.
3) pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il Parte_1 giorno 21 di ogni mese e mediante versamento sul c/c intestato alla e radicato Pt_1 presso la Banca BPM filiale di OS, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni e (i) la somma di € 700,00 (€ 350,00 a figlio), annualmente Per_1 Per_2 indicizzabile secondo I.S.T.A.T., (ii) la quota del 70% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive.
4) dispone che avrà diritto a percepire integralmente l'assegno familiare / Parte_1 assegno unico (o altra forma di contributo avente le medesime finalità) per entrambi i figli mediante accredito sul conto corrente della medesima. Il padre, , qualora ne CP_1 sussistano i presupposti e solo in via residuale rispetto all'emolumento di cui sopra e spettante alla potrà richiedere la corresponsione dell'assegno unico svizzero per Pt_1
l'eventuale parte non corrisposta dall'altro genitore. 5) assegna la casa familiare, sita in PI TE (VB), Via Piedimulera, 56, di proprietà di alla medesima (mobili ed arredi compresi); Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Verbania, il 20/11/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO