CS
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/03/2026, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06509/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02105 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06509/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6509 del 2025, proposto da RA ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, che si dichiara antistatario,
NI AM, che si dichiara antistatario, AL MI, che si dichiara antistatario, RA TT, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma N. 06509/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
n. 588/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. SE LI e udito per le parti l'Avvocato dello Stato Federico Basilica.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Umbria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 283/2024 del Tribunale di Terni – Sezione lavoro con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito – che era rimasto inerte -
è stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, “con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 1.500,00” da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative.
2. Il primo giudice ha accolto integralmente il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, concedendo al Ministero sessanta giorni per costituire la carta elettronica.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, in considerazione del carattere seriale della causa ne ha stabilito la liquidazione in euro
500,00 (eurocinquecento/00).
3. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore N. 06509/2025 REG.RIC.
ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante, la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500,00 (eurocinquecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbero di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, che sarebbe stato ben al di sopra della cifra liquidata perché corrispondente ad euro 1189,00 (euromillecentottantanove,00).
3.1. In tale quadro, l'appellante ha, tra l'altro, censurato il difetto assoluto di motivazione, dovendosi ritenere – in tesi - che i riferimenti al carattere seriale della causa e al non elevato livello di complessità delle questioni controversi integrano una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dall'art. 26, comma 1, del c.p.a. e dall'art. 88, comma 2, lett. d), nonché dagli artt. 91 e 92 del c.p.c.
3.2. In sintesi, la parte affida il gravame ai seguenti motivi di appello:
I- Sulla violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, della tab. XXI – giudizi innanzi al tar., dell'art. 1 del d.m. n. 37/2018 e dell'art. 4 del d.m. n. 147 del 2022, dell'art. 13 della l. n. 247/12 e dell'art. 24 della l. n. 794/42.
II- Sulla violazione dell'art. 2233 del c.c.
III - Violazione dell'artt. 111 della Cost., nonché dell'art. 26 del c.p.a. e dell'art. 91 del c.p.c.
IV - Violazione dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
V- sulla violazione dell'art. 47 della CDFUE. e del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
VI- violazione dell'art. 6 § 1 della cedu. e degli articoli 24 e 113 della Cost. N. 06509/2025 REG.RIC.
VII- sul difetto assoluto di motivazione. violazione degli artt. 26 e 88, comma 2, lett.
d) del c.p.a., nonché degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e dell'art. 111 della Cost.
E, conclusivamente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, un importo complessivo non inferiore ad euro 1189,00 (euromillecentottantanove,00), oltre IVA
e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
6. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
6.1. Innanzitutto, se è vero che vi è un generale principio processuale in forza del quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024), è altresì vero che, pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
6.2. Per quanto concerne l'applicazione dei valori tabellari, si osserva inoltre che nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le N. 06509/2025 REG.RIC.
modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”. La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt.
4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali, ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europe.
6.3. Or bene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i
“numerosi, analoghi, precedenti”.
6.4. In questo senso, peraltro, il Collegio ritiene di uniformarsi ai numerosi e recenti precedenti della sezione, dai quali non vi è motivo di discostarsi (cfr. fra gli altri Cons.
St., Sez. VII, 13/06/2025, n. 5201, Cons. St., Sez. VII, n. 3897/2025, Cons. St., Sez.
VII, n. 4426/2025, Cons. St., Sez. VII, n. 4429/2025, Cons. St., Sez. VII, n. 4431/2025, N. 06509/2025 REG.RIC.
Cons. St., Sez. VII, n. 5188/25, Cons. St., Sez. VII, n. 5200/2025, Cons. St., Sez. VII,
n. 6924/2025 e Cons. St., Sez. VII, n. 6935/2025,
7. In conclusione, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinandosi l'importo di euro
800,00 (euroottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
8. Per quanto riguarda l'odierno processo, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, oltre accessori come per legge, e refusione del contributo unificato, se versato, al difensore dichiaratosi anticipatario, a carico del
Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (euroottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e alla refusione del contributo unificato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore del difensore della parte appellante, dichiaratosi antistatario anche in questo grado, che si liquidano in complessivi euro 300,00 (eurotrecento,00) oltre agli accessori come per legge e alla refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 06509/2025 REG.RIC.
LA SS, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
SE LI, Consigliere, Estensore
RA Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE
SE LI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA SS
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02105 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06509/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6509 del 2025, proposto da RA ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, che si dichiara antistatario,
NI AM, che si dichiara antistatario, AL MI, che si dichiara antistatario, RA TT, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma N. 06509/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
n. 588/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. SE LI e udito per le parti l'Avvocato dello Stato Federico Basilica.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Umbria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 283/2024 del Tribunale di Terni – Sezione lavoro con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito – che era rimasto inerte -
è stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, “con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 1.500,00” da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative.
2. Il primo giudice ha accolto integralmente il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, concedendo al Ministero sessanta giorni per costituire la carta elettronica.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, in considerazione del carattere seriale della causa ne ha stabilito la liquidazione in euro
500,00 (eurocinquecento/00).
3. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore N. 06509/2025 REG.RIC.
ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante, la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500,00 (eurocinquecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbero di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, che sarebbe stato ben al di sopra della cifra liquidata perché corrispondente ad euro 1189,00 (euromillecentottantanove,00).
3.1. In tale quadro, l'appellante ha, tra l'altro, censurato il difetto assoluto di motivazione, dovendosi ritenere – in tesi - che i riferimenti al carattere seriale della causa e al non elevato livello di complessità delle questioni controversi integrano una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dall'art. 26, comma 1, del c.p.a. e dall'art. 88, comma 2, lett. d), nonché dagli artt. 91 e 92 del c.p.c.
3.2. In sintesi, la parte affida il gravame ai seguenti motivi di appello:
I- Sulla violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, della tab. XXI – giudizi innanzi al tar., dell'art. 1 del d.m. n. 37/2018 e dell'art. 4 del d.m. n. 147 del 2022, dell'art. 13 della l. n. 247/12 e dell'art. 24 della l. n. 794/42.
II- Sulla violazione dell'art. 2233 del c.c.
III - Violazione dell'artt. 111 della Cost., nonché dell'art. 26 del c.p.a. e dell'art. 91 del c.p.c.
IV - Violazione dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
V- sulla violazione dell'art. 47 della CDFUE. e del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
VI- violazione dell'art. 6 § 1 della cedu. e degli articoli 24 e 113 della Cost. N. 06509/2025 REG.RIC.
VII- sul difetto assoluto di motivazione. violazione degli artt. 26 e 88, comma 2, lett.
d) del c.p.a., nonché degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e dell'art. 111 della Cost.
E, conclusivamente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, un importo complessivo non inferiore ad euro 1189,00 (euromillecentottantanove,00), oltre IVA
e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
6. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
6.1. Innanzitutto, se è vero che vi è un generale principio processuale in forza del quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024), è altresì vero che, pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
6.2. Per quanto concerne l'applicazione dei valori tabellari, si osserva inoltre che nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le N. 06509/2025 REG.RIC.
modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”. La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt.
4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali, ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europe.
6.3. Or bene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i
“numerosi, analoghi, precedenti”.
6.4. In questo senso, peraltro, il Collegio ritiene di uniformarsi ai numerosi e recenti precedenti della sezione, dai quali non vi è motivo di discostarsi (cfr. fra gli altri Cons.
St., Sez. VII, 13/06/2025, n. 5201, Cons. St., Sez. VII, n. 3897/2025, Cons. St., Sez.
VII, n. 4426/2025, Cons. St., Sez. VII, n. 4429/2025, Cons. St., Sez. VII, n. 4431/2025, N. 06509/2025 REG.RIC.
Cons. St., Sez. VII, n. 5188/25, Cons. St., Sez. VII, n. 5200/2025, Cons. St., Sez. VII,
n. 6924/2025 e Cons. St., Sez. VII, n. 6935/2025,
7. In conclusione, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinandosi l'importo di euro
800,00 (euroottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
8. Per quanto riguarda l'odierno processo, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, oltre accessori come per legge, e refusione del contributo unificato, se versato, al difensore dichiaratosi anticipatario, a carico del
Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (euroottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e alla refusione del contributo unificato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore del difensore della parte appellante, dichiaratosi antistatario anche in questo grado, che si liquidano in complessivi euro 300,00 (eurotrecento,00) oltre agli accessori come per legge e alla refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 06509/2025 REG.RIC.
LA SS, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
SE LI, Consigliere, Estensore
RA Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE
SE LI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA SS