Sentenza 3 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2019, n. 14605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14605 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL BO, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2018 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 novembre 2018, il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierna ricorrente avverso il provvedimento con cui il g.i.p. le aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73 T.U. stup., per aver, in concorso con il marito, illecitamente trasportato cinque panetti di cocaina del peso complessivo lordo di poco più di 1 Kg., occultandoli a bordo di un'auto presa a noleggio.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagata, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'art. 273 cod. proc. pen., per essere stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato, desumendoli da un unico elemento, vale a dire il sequestro dello stupefacente effettuato sul veicolo che il marito dell'indagata aveva quella mattina preso a noleggio per recarsi in Sicilia con lei a festeggiare, con una cena, il suo compleanno. La ricorrente rileva che anche in materia cautelare dovrebbe farsi applicazione della regola sancita nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che richiede una pluralità di indizi - gravi, precisi e concordanti - nella specie non sussistenti. L'ordinanza, inoltre, non avrebbe motivato sulla spiegazione alternativa del fatto fornita dall'indagata in sede di interrogatorio, nel quale ella aveva dichiarato di nulla sapere circa l'occultamento dello stupefacente nell'auto presa a noleggio dal marito, mentre sarebbe illogica l'argomentazione a carico utilizzata circa il fatto che ella e il consorte indicarono in termini diversi il luogo in cui si sarebbero recati a cena. In ogni caso, quand'anche ella fosse stata a conoscenza del presenza della droga in auto, non avrebbe dato alcun contributo morale o materiale alla commissione del reato e ci si troverebbe di fronte ad un'ipotesi di connivenza non punibile, prospettiva, questa, evidenziata dalla difesa e sulla quale l'ordinanza impugnata nulla dice.
4. Con il secondo motivo di ricorso l'ordinanza impugnata viene censurata per violazione di legge e mancanza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Esclusa la sussistenza di quelle di cui alle lett. a) e b) , ci si duole della mancanza di motivazione circa il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, essendosi al più trattato di un singolo episodio attribuito ad un soggetto incensurato e che - contrariamente a quanto ipotizzato nell'ordinanza impugnata - non risulta avere contatti con ambienti dediti al traffico di stupefacenti.
5. Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole della mancanza di specifica motivazione quanto all'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con conseguente violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità sanciti dall'art. 275 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché sollecita una alternativa ricostruzione del fatto non consentita in sede di legittimità. Secondo il preferibile orientamento di questa Corte, oramai consolidato, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma primo-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, lovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 25239 del 05/04/2016, Cavallaro, Rv. 267424). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata motiva in modo non manifestamente illogico la sussistenza del grave quadro indiziario, indicando - oltre al fortissimo elemento connesso al sequestro dell'ingente quantitativo di droga nell'auto noleggiata dal marito dell'indagata e sulla quale pure questa viaggiava - ulteriori indizi di carattere logico che escludono la verosimiglianza della tesi difensiva sostenuta nell'interrogatorio, tesi che, contrariamente a quanto opina la ricorrente, l'ordinanza valuta. Né è possibile sollecitare in questa sede un'alternativa ricostruzione del fatto. Ed invero, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve risultare "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea al sindacato del giudice di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761).
1.1.Quanto alla doglianza relativa all'omessa motivazione circa il fatto che, quand'anche la donna fosse stata consapevole dell'occultamento della droga in auto, si sarebbe trattato di connivenza non punibile, sul punto questa Corte ha già avuto modo di precisare, proprio in relazione a reati del tipo di quello sub iudice, che la connivenza si concreta in una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e a., Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e a., Rv. 264454). Nel caso di specie, in presenza di motivi di riesame del tutto generici sul punto, l'ordinanza rileva che la presenza della "coppia", in un'altra regione ed in un giorno settimanale, era volta a cercare di non destare sospetti, così spiegando il contributo causale dato dalla donna alla commissione del reato. Si tratta di argomentazione non illogica che non può essere in questa sede censurata.
2. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso. Con riguardo alla contestazione sulla sussistenza dell'esigenza cautelare ravvisata - che è soltanto quella di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., essendo dunque generiche le contestazioni mosse con riguardo alle altre esigenze di cui alle lett. a) e b) della disposizione, che l'ordinanza neppure menziona - la previsione, nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Dunque, non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni e a., Rv. 267091; Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999). Tale prevedibilità, tuttavia, non dev'essere oltre misura enfatizzata, essendosi condivisibilmente osservato che la previsione di una "specifica occasione" per delinquere esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977). L'attualità, piuttosto, deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). E' necessario e sufficiente, allora, formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, purché fondata su elementi concreti, quali la personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, e l'esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e aa., Rv. 268366; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata deduce non illogicamente l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari dalle modalità e dalla gravità del fatto accertato, ritenuti indicativi di un non occasionale inserimento dell'indagata e del marito in ambiti criminali dediti, ad un buon livello, allo spaccio di sostanze stupefacenti, con conseguente sussistenza del pericolo di reiterazione del reato richiesto dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, avendo il Tribunale spiegato, con motivazione non illogica e quindi in questa sede non censurabile, la ritenuta necessità degli arresti domiciliari e l'inidoneità di meno afflittive misure, quale quella - evocata in ricorso - dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ed invero, anche alla luce della gravità del fatto e della conseguente gravità delle esigenze cautelari, la custodia domestica è stata ritenuta necessaria per impedire che la ricorrente possa avere contatti con le persone per conto delle quali il trasporto dello stupefacente era stato effettuato, sì da evitare un suo nuovo coinvolgimento in traffici di droga.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua