TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 25/11/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 119 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giorgio Virginio Murino, che lo rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. , (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. CP_3 C.F._4
Andrea ID, che li rappresenta e difende, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in adesione, convenuti
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- Accertare che l'attore, ha per oltre vent'anni, in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente e senza interruzione alcuna, esercitato il possesso sul fabbricato per cui è causa e per l'effetto dichiarare acquisita in favore del Sig. , C.F.: , nato a [...] il giorno 8.01.1942, Parte_1 CodiceFiscale_5 per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del
pagina 1 di 5 fabbricato sito nel Comune di Ilbono alla via Cristoforo Colombo, distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio 4, mappale 403, sub. 1, Cat. A/3, classe 6, vani 5, superficie catastale totale 90 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 82 mq, rendita catastale € 222,08, confinante con proprietà CP_2
Per_ proprietà eredi proprietà eredi;
ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri di Nuoro Per_1 di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza con esonero dello stesso da responsabilità;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.”
Conclusioni nell'interesse dei convenuti (comparsa di costituzione e risposta):
“Affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia, contrariis rejectis, accogliere la domanda attrice in quanto fondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, dichiarare esclusivo proprietario del fabbricato Parte_1 sito nel Comune di Ilbono e distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 4, mappale
403, sub. 1, Cat. A/3, classe 6, vani 5, superficie catastale totale mq 90, rendita € 222,08, per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 del c.c..
Si dichiara che la presente comparsa non contiene domande riconvenzionali e non modifica il valore fiscale dichiarato dall'attore.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, per Parte_1 intervenuta usucapione dell'immobile, sito in Ilbono, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune censuario al Foglio 4, particella 403, subalterno 1.
L'attore ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, fin dal
1995, il fabbricato per risiedervi in alcuni periodi dell'anno, di aver provveduto alla pulizia e alla manutenzione dell'immobile, in particolare alla sistemazione di alcune ante delle finestre e di averne sostenuto le spese.
Nelle prime memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'attore ha precisato di utilizzare l'immobile in alcuni periodi dell'anno, prevalentemente durante le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali e di effettuare periodicamente opere di manutenzione interna attraverso piccole riparazioni.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
pagina 2 di 5 Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno riconosciuto i CP_1 CP_2 CP_3 fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato in capo all'attore per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie e nella planimetria esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza pagina 3 di 5 (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 16 giugno Testimone_1 Testimone_2
2025).
e hanno specificato che dal 1986, dopo la morte della Testimone_1 Testimone_2 madre, l'attore ha utilizzato l'immobile oggetto di causa nei periodi in cui soggiorna a Ilbono, in quanto vive a Roma.
Tutti i testi hanno riferito che l'attore ha utilizzato e utilizza il fabbricato articolato su due livelli, piano terra e piano primo. Il teste ha dichiarato che il piano terra è composto da due stanze per uso Per_1 deposito, un bagnetto e una scala interna che conduce al piano primo composto da camera da pranzo con divano letto, una camera da letto, una cucina e una rampa di scala che porta alla terrazza;
il teste ha dichiarato che il piano terra è composto da due stanze - una cameretta e una adibita a Tes_2 lavanderia e legnaia - un bagnetto, una scala interna che conduce al piano primo composto da una camera da letto, una cucina, una camera da pranzo e una terrazza e una rampa di scala che porta al solaio.
Riguardo i lavori di manutenzione i testi hanno riferito che l'attore ha sostituito la pavimentazione del piano primo e gli infissi, ha realizzato un bagnetto al piano primo, ha fatto tinteggiare le pareti interne;
il teste ha riferito anche della sostituzione del mobilio della cucina. Per_1
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario del fabbricato e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di amicizia (il teste e l'attore si Per_1 aiutano a vicenda nei vari lavori agricoli dei rispettivi terreni) e di vicinato (il teste detiene le Tes_2 chiavi del cancello e si occupa di innaffiare le piante).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1 proprietà del fabbricato oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela e considerato che i convenuti e si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3
pagina 4 di 5 senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
), proprietario dell'immobile sito in Ilbono, distinto al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Ilbono al Foglio 4, particella 403, subalterno 1;
2) spese compensate per i convenuti costituiti.
Lanusei, 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 119 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giorgio Virginio Murino, che lo rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. , (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. CP_3 C.F._4
Andrea ID, che li rappresenta e difende, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in adesione, convenuti
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- Accertare che l'attore, ha per oltre vent'anni, in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente e senza interruzione alcuna, esercitato il possesso sul fabbricato per cui è causa e per l'effetto dichiarare acquisita in favore del Sig. , C.F.: , nato a [...] il giorno 8.01.1942, Parte_1 CodiceFiscale_5 per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del
pagina 1 di 5 fabbricato sito nel Comune di Ilbono alla via Cristoforo Colombo, distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio 4, mappale 403, sub. 1, Cat. A/3, classe 6, vani 5, superficie catastale totale 90 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 82 mq, rendita catastale € 222,08, confinante con proprietà CP_2
Per_ proprietà eredi proprietà eredi;
ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri di Nuoro Per_1 di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza con esonero dello stesso da responsabilità;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.”
Conclusioni nell'interesse dei convenuti (comparsa di costituzione e risposta):
“Affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia, contrariis rejectis, accogliere la domanda attrice in quanto fondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, dichiarare esclusivo proprietario del fabbricato Parte_1 sito nel Comune di Ilbono e distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 4, mappale
403, sub. 1, Cat. A/3, classe 6, vani 5, superficie catastale totale mq 90, rendita € 222,08, per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 del c.c..
Si dichiara che la presente comparsa non contiene domande riconvenzionali e non modifica il valore fiscale dichiarato dall'attore.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, per Parte_1 intervenuta usucapione dell'immobile, sito in Ilbono, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune censuario al Foglio 4, particella 403, subalterno 1.
L'attore ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, fin dal
1995, il fabbricato per risiedervi in alcuni periodi dell'anno, di aver provveduto alla pulizia e alla manutenzione dell'immobile, in particolare alla sistemazione di alcune ante delle finestre e di averne sostenuto le spese.
Nelle prime memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'attore ha precisato di utilizzare l'immobile in alcuni periodi dell'anno, prevalentemente durante le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali e di effettuare periodicamente opere di manutenzione interna attraverso piccole riparazioni.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
pagina 2 di 5 Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno riconosciuto i CP_1 CP_2 CP_3 fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato in capo all'attore per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie e nella planimetria esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza pagina 3 di 5 (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 16 giugno Testimone_1 Testimone_2
2025).
e hanno specificato che dal 1986, dopo la morte della Testimone_1 Testimone_2 madre, l'attore ha utilizzato l'immobile oggetto di causa nei periodi in cui soggiorna a Ilbono, in quanto vive a Roma.
Tutti i testi hanno riferito che l'attore ha utilizzato e utilizza il fabbricato articolato su due livelli, piano terra e piano primo. Il teste ha dichiarato che il piano terra è composto da due stanze per uso Per_1 deposito, un bagnetto e una scala interna che conduce al piano primo composto da camera da pranzo con divano letto, una camera da letto, una cucina e una rampa di scala che porta alla terrazza;
il teste ha dichiarato che il piano terra è composto da due stanze - una cameretta e una adibita a Tes_2 lavanderia e legnaia - un bagnetto, una scala interna che conduce al piano primo composto da una camera da letto, una cucina, una camera da pranzo e una terrazza e una rampa di scala che porta al solaio.
Riguardo i lavori di manutenzione i testi hanno riferito che l'attore ha sostituito la pavimentazione del piano primo e gli infissi, ha realizzato un bagnetto al piano primo, ha fatto tinteggiare le pareti interne;
il teste ha riferito anche della sostituzione del mobilio della cucina. Per_1
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario del fabbricato e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di amicizia (il teste e l'attore si Per_1 aiutano a vicenda nei vari lavori agricoli dei rispettivi terreni) e di vicinato (il teste detiene le Tes_2 chiavi del cancello e si occupa di innaffiare le piante).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1 proprietà del fabbricato oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela e considerato che i convenuti e si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3
pagina 4 di 5 senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
), proprietario dell'immobile sito in Ilbono, distinto al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Ilbono al Foglio 4, particella 403, subalterno 1;
2) spese compensate per i convenuti costituiti.
Lanusei, 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5