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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2259 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
LI LI, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre a
Savona, Via Verzellino n.
2. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio per due fine settimane al mese dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 21.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
C) Per quanto concerne le festività natalizie il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio 4
giorni, comprensivi o del giorno di Natale o del Capodanno – ad anni alterni - da concordare tre i genitori entro il 10 dicembre di ogni anno, e con riferimento alle vacanze pasquali avrà la facoltà di trascorrere con il figlio 3 giorni comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo – ad anni alterni. In merito alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il mese di aprile di ogni anno, I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
D) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo mantenimento del figlio, la somma globale di € 250,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT.
E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Parte_2 Parte_1
cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro Per_1
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
F) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo