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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 02/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE AGRARIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Paolo Dau Giudice geom. Emilio Zola Esperto agrario geom. Davide Casaleggio Esperto agrario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 633/2024, oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto, promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in NUORO alla VIA MANZONI n. 18, presso lo studio dell'Avv. ANNA RITA PAU, c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo C.F._2
- parte ricorrente - contro
, c.f. , nato il [...] a [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in SINISCOLA alla VIA MATTEOTTI n. 9, presso lo studio dell'Avv. CLAUDIO
CONTEDDU, c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta –
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente (rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate all'udienza del
24.9.2025)
“ - NEL MERITO: 1) Dare atto che il contratto di affitto agrario, intervenuto in data 18.10.2021, tra
[...]
) e (c.f. ), è scaduto in data 30 Pt_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._3 settembre 2022, per l'effetto condannare il , nato a [...] il [...] ivi residente Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 633/2024
in località “S'Arenargiu – Etfas”, all'immediato rilascio dei fondi agrari come da contratto, ad oggi di fatto occupati e goduti dal medesimo, in agro di OS (NU), località “Paule 'e cane”, catastalmente individuati al Foglio 73, particelle 184, 652, 646, 647, 648, 649, liberi da persone e da cose. 2) Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate in memoria di costituzione e confermate all'udienza del
24.9.2025):
“1) in via principale, dichiarare la domanda del ricorrente improponibile, inammissibile, ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre CNA ed IVA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per rilascio di fondo agrario del 18.6.2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha esposto:
- di essere proprietaria dei fondi rustici siti in agro di OS (NU), località “Paule 'e cane”, distinti, in catasto, al Foglio 73, particelle 184, 652, 646, 647, 648, 649 (per complessivi di ha 06.08.13) e di averli concessi in affitto al convenuto con contratto stipulato in data 18.10.2021, con l'assistenza della
Federazione Provinciale Coldiretti, con scadenza fissata al 30.9.2022 e canone di € 1.000,00 annuali;
- che, valendosi della deroga di cui all'art. 45 L. 203/1982, le parti avevano concordato che il fondo avrebbe dovuto essere rilasciato alla scadenza del contratto senza alcuna necessità di disdetta;
- che per un errore materiale nel contratto era stata indicata la particella 452 in luogo della effettiva particella 652;
- che, alla scadenza del contratto di affitto (30.9.2022), il convenuto aveva omesso di restituire i fondi e il pagamento del canone di affitto relativo all'annualità agraria, nonostante i solleciti da parte di essa ricorrente, l'invito al tentativo di conciliazione ex art. 46 l.203/82 e l'ulteriore diffida con invito alla negoziazione.
La ricorrente ha, quindi, chiesto il solo rilascio del fondo rustico e il rimborso delle spese di lite.
2. Con memoria di costituzione depositata il 18.11.2024, si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando i fatti allegati dalla ricorrente e affermando di aver rilasciato i fondi alla scadenza del contratto di affitto e di aver regolarmente pagato il canone d'affitto, in vero pattuito in € 2.500,00. Il convenuto ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda di rilascio.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 633/2024
3. Alla prima udienza del 20.1.2024, la ricorrente ha precisato che la questione relativa al pagamento dei canoni non è oggetto di questa causa e ha avanzato le proprie richieste istruttorie. Il convenuto non ha avanzato proprie richieste istruttorie.
All'udienza del 22.1.2025, sono stati sentiti i testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 la parte ricorrente ha, poi, rinunciato all'audizione del teste ma il convenuto non ha accettato Tes_4 tale rinunzia.
Pertanto, all'udienza del 21.5.2025, è stato sentito il teste ed all'udienza del 24.9.2025 le parti Tes_4 hanno confermato le rispettive difese e conclusioni e hanno discusso la causa;
il Collegio si è, quindi, ritirato in camera di consiglio, dando lettura, all'esito, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
******
4. La ricorrente ha domandato il rilascio del fondo rustico concesso in affitto al essendo scaduto il CP_1 termine del contratto.
Il si è difeso affermando di aver già rilasciato il fondo. CP_1
Il contratto d'affitto stipulato fra le parti prevede molto chiaramente l'obbligo, in capo al conduttore, di riconsegnare il fondo alla scadenza del contratto senza necessità di previa disdetta:
La deroga all'art. 4 della l. 203 del 1982 è valida poiché le parti hanno effettivamente stipulato il contratto, secondo il dettato dell'art. 45 della l. 203 del 1982, con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, come risulta dal contratto stesso. Peraltro, la circostanza è incontestata.
Era, dunque, preciso obbligo contrattuale del riconsegnare il fondo rustico in data 30.9.2022. CP_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 3 r.g. n. 633/2024
Tenuto conto del riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (Cass Civ. Sez.
Un. n. 13533/2001), il medesimo avrebbe dovuto provare di aver riconsegnato il fondo detenuto in CP_1 affitto alla ricorrente (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 2004: «in via di principio va affermato che in un giudizio di restituzione della cosa locata l'onere della prova relativa all'effettuata restituzione incombe sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto vantato dal locatore al termine del rapporto locativo, quale ne sia stata la causa di cessazione»).
Il si è limitato ad allegare di aver restituito il fondo senza, tuttavia, dar prova dell'avvenuta CP_1 riconsegna né di aver fatto, quantomeno, un'offerta non formale di riconsegna.
In definitiva, il non ha dimostrato di aver riconsegnato il fondo alla alla scadenza del contratto. CP_1 Pt_1
Le prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria offrono riscontro alla versione dei fatti allegata dalla ricorrente e non consentono, invece, di ritener provato l'avvenuto rilascio del fondo da parte del
CP_1
In particolare, il teste indifferente rispetto alle parti in causa, ha riferito di essere stato Testimone_1 cercato da che gli propose di prendere in affitto il fondo rustico per cui è causa, di aver Parte_1 avuto colloquio col nel 2022, a cui era presente anche il fratello e che, in CP_1 Persona_1 quest'occasione, il gli aveva detto di non entrare nel terreno perché aveva una controversia CP_1 giudiziale con la proprietaria. Il teste ha riferito di essere, poi, andato sul terreno della dopo il 2022, Pt_1
e di aver cercato un trattorista per le pulizie del fondo e che nel 2024 era stato cercato dal che gli CP_1 disse nuovamente di non entrare nel fondo perché doveva risolvere la causa con la Pt_1
Il teste padre di anche lui indifferente, ha riferito di essersi recato sui luoghi Tes_4 Testimone_1 di causa, siti in località Paule 'e Cane, forse due anni fa insieme al figlio e che gli disse Controparte_1 di non entrare su quel fondo perché l'aveva lui in affitto. Il teste ha precisato che il figlio aveva Tes_1 intenzione di prendere in affitto questo terreno e che ne aveva parlato con la padrona e con Parte_1 la badante di quest'ultima.
Le dichiarazioni dei carabinieri e sentiti come testimoni all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
22.1.2025, non offrono elementi per ritenere che il abbia effettivamente rilasciato il terreno alla CP_1 ed anzi i carabinieri, che erano intervenuti su richiesta della nel 2023, hanno dichiarato che v'era Pt_1 Pt_1 del bestiame sul terreno (dichiarazioni di entrambi i testi), che sul terreno v'erano anche degli attrezzi e che esso era, in parte, anche coltivato (dichiarazioni del solo maresciallo . Tes_2
In conclusione, le dichiarazioni dei testi offrono un serio riscontro all'allegazione attorea secondo Tes_1 cui il non ha rilasciato i terreni concessi in affitto dalla Dalle dichiarazioni dei carabinieri, CP_1 Pt_1
d'altra parte, non può evincersi in alcun modo la prova dell'avvenuto rilascio del fondo in favore della
Pt_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 4 r.g. n. 633/2024
Alla luce di queste considerazioni, non resta che accertare che il contratto di affitto agrario stipulato fra la e il è scaduto in data 30.9.2022 e che non ha adempiuto all'obbligo di Pt_1 CP_1 Controparte_1 riconsegna del fondo rustico alla scadenza del contratto.
dev'essere, pertanto, condannato a rilasciare, in favore di il fondo rustico Controparte_1 Parte_1 sito in agro di OS (NU), località "Paule 'e cane", catastalmente individuato al Foglio 73, particelle
184, 652, 646, 647, 648, 649, libero da persone, animali e cose entro il g. 10.11.2025.
5. Il è integralmente soccombente sicché le spese di lite debbono essere poste a suo carico a norma CP_1 dell'art. 91 c.p.c.
Ritenuto che alla causa debba essere applicata la tariffa per i giudizi innanzi al Tribunale in quanto non si tratta di una causa di lavoro, ritenuto che la causa sia di valore indeterminabile, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio e applicati i medi tariffari ridotti del 50% in considerazione della non complessità della causa, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014, si liquidano in favore della Pt_1
3.809,00 euro, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva di legge, per onorari d'avvocato, e 42,2 euro per esborsi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Nuoro Sez. Agraria composto da
Tiziana Longu Presidente
Paolo Dau Giudice
Cosimo Gabbani Giudice relatore
Geom. Emilio Zola Esperto
Geom. Daniele Casaleggio Esperto definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto condanna a rilasciare al termine Controparte_1 dell'annata agraria (10.11.2025) in favore di il fondo rustico sito in agro di OS (NU), Parte_1 località "Paule 'e cane", catastalmente individuato al Foglio 73, particelle 184, 652, 646, 647, 648, 649, libero da persone, animali e cose;
2) condanna a pagare le spese di lite a che liquida in 3.809,00 euro oltre Controparte_1 Parte_1
15% per spese generali, Cpa e Iva di legge e 42,2 euro per esborsi.
Motivi a trenta giorni
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dr. Cosimo Gabbani dr.ssa Tiziana Longu
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE AGRARIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Paolo Dau Giudice geom. Emilio Zola Esperto agrario geom. Davide Casaleggio Esperto agrario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 633/2024, oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto, promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in NUORO alla VIA MANZONI n. 18, presso lo studio dell'Avv. ANNA RITA PAU, c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo C.F._2
- parte ricorrente - contro
, c.f. , nato il [...] a [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in SINISCOLA alla VIA MATTEOTTI n. 9, presso lo studio dell'Avv. CLAUDIO
CONTEDDU, c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta –
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente (rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate all'udienza del
24.9.2025)
“ - NEL MERITO: 1) Dare atto che il contratto di affitto agrario, intervenuto in data 18.10.2021, tra
[...]
) e (c.f. ), è scaduto in data 30 Pt_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._3 settembre 2022, per l'effetto condannare il , nato a [...] il [...] ivi residente Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 633/2024
in località “S'Arenargiu – Etfas”, all'immediato rilascio dei fondi agrari come da contratto, ad oggi di fatto occupati e goduti dal medesimo, in agro di OS (NU), località “Paule 'e cane”, catastalmente individuati al Foglio 73, particelle 184, 652, 646, 647, 648, 649, liberi da persone e da cose. 2) Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate in memoria di costituzione e confermate all'udienza del
24.9.2025):
“1) in via principale, dichiarare la domanda del ricorrente improponibile, inammissibile, ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre CNA ed IVA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per rilascio di fondo agrario del 18.6.2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha esposto:
- di essere proprietaria dei fondi rustici siti in agro di OS (NU), località “Paule 'e cane”, distinti, in catasto, al Foglio 73, particelle 184, 652, 646, 647, 648, 649 (per complessivi di ha 06.08.13) e di averli concessi in affitto al convenuto con contratto stipulato in data 18.10.2021, con l'assistenza della
Federazione Provinciale Coldiretti, con scadenza fissata al 30.9.2022 e canone di € 1.000,00 annuali;
- che, valendosi della deroga di cui all'art. 45 L. 203/1982, le parti avevano concordato che il fondo avrebbe dovuto essere rilasciato alla scadenza del contratto senza alcuna necessità di disdetta;
- che per un errore materiale nel contratto era stata indicata la particella 452 in luogo della effettiva particella 652;
- che, alla scadenza del contratto di affitto (30.9.2022), il convenuto aveva omesso di restituire i fondi e il pagamento del canone di affitto relativo all'annualità agraria, nonostante i solleciti da parte di essa ricorrente, l'invito al tentativo di conciliazione ex art. 46 l.203/82 e l'ulteriore diffida con invito alla negoziazione.
La ricorrente ha, quindi, chiesto il solo rilascio del fondo rustico e il rimborso delle spese di lite.
2. Con memoria di costituzione depositata il 18.11.2024, si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando i fatti allegati dalla ricorrente e affermando di aver rilasciato i fondi alla scadenza del contratto di affitto e di aver regolarmente pagato il canone d'affitto, in vero pattuito in € 2.500,00. Il convenuto ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda di rilascio.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 633/2024
3. Alla prima udienza del 20.1.2024, la ricorrente ha precisato che la questione relativa al pagamento dei canoni non è oggetto di questa causa e ha avanzato le proprie richieste istruttorie. Il convenuto non ha avanzato proprie richieste istruttorie.
All'udienza del 22.1.2025, sono stati sentiti i testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 la parte ricorrente ha, poi, rinunciato all'audizione del teste ma il convenuto non ha accettato Tes_4 tale rinunzia.
Pertanto, all'udienza del 21.5.2025, è stato sentito il teste ed all'udienza del 24.9.2025 le parti Tes_4 hanno confermato le rispettive difese e conclusioni e hanno discusso la causa;
il Collegio si è, quindi, ritirato in camera di consiglio, dando lettura, all'esito, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
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4. La ricorrente ha domandato il rilascio del fondo rustico concesso in affitto al essendo scaduto il CP_1 termine del contratto.
Il si è difeso affermando di aver già rilasciato il fondo. CP_1
Il contratto d'affitto stipulato fra le parti prevede molto chiaramente l'obbligo, in capo al conduttore, di riconsegnare il fondo alla scadenza del contratto senza necessità di previa disdetta:
La deroga all'art. 4 della l. 203 del 1982 è valida poiché le parti hanno effettivamente stipulato il contratto, secondo il dettato dell'art. 45 della l. 203 del 1982, con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, come risulta dal contratto stesso. Peraltro, la circostanza è incontestata.
Era, dunque, preciso obbligo contrattuale del riconsegnare il fondo rustico in data 30.9.2022. CP_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 3 r.g. n. 633/2024
Tenuto conto del riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (Cass Civ. Sez.
Un. n. 13533/2001), il medesimo avrebbe dovuto provare di aver riconsegnato il fondo detenuto in CP_1 affitto alla ricorrente (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 2004: «in via di principio va affermato che in un giudizio di restituzione della cosa locata l'onere della prova relativa all'effettuata restituzione incombe sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto vantato dal locatore al termine del rapporto locativo, quale ne sia stata la causa di cessazione»).
Il si è limitato ad allegare di aver restituito il fondo senza, tuttavia, dar prova dell'avvenuta CP_1 riconsegna né di aver fatto, quantomeno, un'offerta non formale di riconsegna.
In definitiva, il non ha dimostrato di aver riconsegnato il fondo alla alla scadenza del contratto. CP_1 Pt_1
Le prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria offrono riscontro alla versione dei fatti allegata dalla ricorrente e non consentono, invece, di ritener provato l'avvenuto rilascio del fondo da parte del
CP_1
In particolare, il teste indifferente rispetto alle parti in causa, ha riferito di essere stato Testimone_1 cercato da che gli propose di prendere in affitto il fondo rustico per cui è causa, di aver Parte_1 avuto colloquio col nel 2022, a cui era presente anche il fratello e che, in CP_1 Persona_1 quest'occasione, il gli aveva detto di non entrare nel terreno perché aveva una controversia CP_1 giudiziale con la proprietaria. Il teste ha riferito di essere, poi, andato sul terreno della dopo il 2022, Pt_1
e di aver cercato un trattorista per le pulizie del fondo e che nel 2024 era stato cercato dal che gli CP_1 disse nuovamente di non entrare nel fondo perché doveva risolvere la causa con la Pt_1
Il teste padre di anche lui indifferente, ha riferito di essersi recato sui luoghi Tes_4 Testimone_1 di causa, siti in località Paule 'e Cane, forse due anni fa insieme al figlio e che gli disse Controparte_1 di non entrare su quel fondo perché l'aveva lui in affitto. Il teste ha precisato che il figlio aveva Tes_1 intenzione di prendere in affitto questo terreno e che ne aveva parlato con la padrona e con Parte_1 la badante di quest'ultima.
Le dichiarazioni dei carabinieri e sentiti come testimoni all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
22.1.2025, non offrono elementi per ritenere che il abbia effettivamente rilasciato il terreno alla CP_1 ed anzi i carabinieri, che erano intervenuti su richiesta della nel 2023, hanno dichiarato che v'era Pt_1 Pt_1 del bestiame sul terreno (dichiarazioni di entrambi i testi), che sul terreno v'erano anche degli attrezzi e che esso era, in parte, anche coltivato (dichiarazioni del solo maresciallo . Tes_2
In conclusione, le dichiarazioni dei testi offrono un serio riscontro all'allegazione attorea secondo Tes_1 cui il non ha rilasciato i terreni concessi in affitto dalla Dalle dichiarazioni dei carabinieri, CP_1 Pt_1
d'altra parte, non può evincersi in alcun modo la prova dell'avvenuto rilascio del fondo in favore della
Pt_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 4 r.g. n. 633/2024
Alla luce di queste considerazioni, non resta che accertare che il contratto di affitto agrario stipulato fra la e il è scaduto in data 30.9.2022 e che non ha adempiuto all'obbligo di Pt_1 CP_1 Controparte_1 riconsegna del fondo rustico alla scadenza del contratto.
dev'essere, pertanto, condannato a rilasciare, in favore di il fondo rustico Controparte_1 Parte_1 sito in agro di OS (NU), località "Paule 'e cane", catastalmente individuato al Foglio 73, particelle
184, 652, 646, 647, 648, 649, libero da persone, animali e cose entro il g. 10.11.2025.
5. Il è integralmente soccombente sicché le spese di lite debbono essere poste a suo carico a norma CP_1 dell'art. 91 c.p.c.
Ritenuto che alla causa debba essere applicata la tariffa per i giudizi innanzi al Tribunale in quanto non si tratta di una causa di lavoro, ritenuto che la causa sia di valore indeterminabile, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio e applicati i medi tariffari ridotti del 50% in considerazione della non complessità della causa, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014, si liquidano in favore della Pt_1
3.809,00 euro, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva di legge, per onorari d'avvocato, e 42,2 euro per esborsi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Nuoro Sez. Agraria composto da
Tiziana Longu Presidente
Paolo Dau Giudice
Cosimo Gabbani Giudice relatore
Geom. Emilio Zola Esperto
Geom. Daniele Casaleggio Esperto definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto condanna a rilasciare al termine Controparte_1 dell'annata agraria (10.11.2025) in favore di il fondo rustico sito in agro di OS (NU), Parte_1 località "Paule 'e cane", catastalmente individuato al Foglio 73, particelle 184, 652, 646, 647, 648, 649, libero da persone, animali e cose;
2) condanna a pagare le spese di lite a che liquida in 3.809,00 euro oltre Controparte_1 Parte_1
15% per spese generali, Cpa e Iva di legge e 42,2 euro per esborsi.
Motivi a trenta giorni
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dr. Cosimo Gabbani dr.ssa Tiziana Longu
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 633/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 5