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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati: Dott. Guido Rosa Presidente est. Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 82 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla via Parte_1
Leon LD 26 presso lo studio dell'Avv. Elisa Lucarelli del foro di Roma, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso in appello. Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6993/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pronunciata il 13 giugno 2024, depositata in data 13 giugno 2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2023, Parte_1 proponeva ricorso ex art. 700 cpc contestualmente al giudizio di
[...] merito per ivi sentire pronunciare le seguenti conclusioni: “annullare la revoca del beneficio;
ordinare l'immediata e regolare ripresa della corresponsione del reddito di cittadinanza con effetti retroattivi;
ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute”. CP_ Allegava l'attuale appellante che l' revocava il beneficio del reddito di cittadinanza per mancanza del requisito di cittadinanza ex art. 2 c1L 26/19; CP_ che a seguito di ricorso amministrativo, l' rigettava l'istanza in quanto, pur essendo rispettati i requisiti di residenza, riteneva che la carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiari di cittadini UE, seppur valida ai fini della permanenza del territorio italiano, non consentiva di accedere al beneficio;
che con successiva comunicazione l' aveva chiesto la CP_2 restituzione delle somme a partire da aprile 2019 a settembre 2020; che la ricorrente viveva con il minore disabile grave ed era la sua caregiver;
che il minore aveva un assegno dal padre a titolo di mantenimento che serviva per le sue cure;
che la ricorrente veniva aiutata dai propri genitori;
che la ricorrente aveva un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza illimitata;
che inoltre era familiare in quanto madre del minore. In relazione al periculum in mora sosteneva di essere priva di reddito e di dovere provvedere al figlio disabile che necessitava di cure. CP_ Si costituiva l' contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. veniva respinto. Con la sentenza in oggetto il Tribunale così statuiva: rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio. Con il ricorso in appello depositato il 13.1.2025 Parte_1 censurava diffusamente la pronuncia chiedendone la riforma con
[...] accoglimento delle già proposte conclusioni. Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nell'interpretazione della legge sul reddito di cittadinanza relativamente al possesso dei requisiti e sulla mancata applicazione del Decreto Legislativo n. 286/1998. Fissata l'udienza di discussione per la data del 27.11.2025 è comparso il difensore della parte appellante. Richiesto in ordine all'intervenuta notifica del ricorso ha chiesto nuovo termine per la notifica non avendovi provveduto per ragioni relative alla propria pec che non avrebbe funzionato. La causa è stata trattenuta in decisione e decisa con sentenza contestuale. L'appello deve essere dichiarato improcedibile. Come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi” (Cass. 14 marzo 2018, n. 6159, Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218), mentre solo in caso di nullità della notificazione o di mancato rispetto del termine a comparire è consentita la concessione di termine per la rinnovazione, il tutto sostanzialmente nella logica della ragionevole durata del processo e della sanzione a carico della parte che risulta totalmente inadempiente ai propri oneri rispetto alla prima udienza fissata dal giudice. Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27079 del 26/11/2020, arresto con cui la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “a nulla rileva(ndo) la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”. Osserva il Collegio come sia evidente nel caso di specie l'omessa notificazione del ricorso in appello al momento della prima udienza di discussione del 27/11/2025 L'improcedibilità si era prodotta a causa della originaria inesistenza della notifica del gravame. Come detto la notifica del ricorso in appello è, pertanto, da ritenere inesistente e non sanabile in alcun modo, neppure con la costituzione della parte appellata. Difatti, non essendo mai avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini di legge, e dovendo, pertanto, la stessa considerarsi inesistente, non può essere consentita alcuna sanatoria in ragione dell'efficacia di giudicato che la sentenza di primo grado ha già irrimediabilmente acquisito ex lege. In definitiva, non vi è alcuna possibilità, in tal caso, di assegnare un nuovo termine per provvedere al rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c., e, di conseguenza, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello. Non sussistono poi le condizioni e i presupposti per una rimessione in termini considerato che il disservizio della pec ben poteva essere prontamente verificato e così procedendosi a nuova tempestiva notifica. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese. Si dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 27/11/2025 Il Presidente est. dott. Guido Rosa
Composta dai Sigg. Magistrati: Dott. Guido Rosa Presidente est. Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 82 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla via Parte_1
Leon LD 26 presso lo studio dell'Avv. Elisa Lucarelli del foro di Roma, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso in appello. Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6993/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pronunciata il 13 giugno 2024, depositata in data 13 giugno 2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2023, Parte_1 proponeva ricorso ex art. 700 cpc contestualmente al giudizio di
[...] merito per ivi sentire pronunciare le seguenti conclusioni: “annullare la revoca del beneficio;
ordinare l'immediata e regolare ripresa della corresponsione del reddito di cittadinanza con effetti retroattivi;
ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute”. CP_ Allegava l'attuale appellante che l' revocava il beneficio del reddito di cittadinanza per mancanza del requisito di cittadinanza ex art. 2 c1L 26/19; CP_ che a seguito di ricorso amministrativo, l' rigettava l'istanza in quanto, pur essendo rispettati i requisiti di residenza, riteneva che la carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiari di cittadini UE, seppur valida ai fini della permanenza del territorio italiano, non consentiva di accedere al beneficio;
che con successiva comunicazione l' aveva chiesto la CP_2 restituzione delle somme a partire da aprile 2019 a settembre 2020; che la ricorrente viveva con il minore disabile grave ed era la sua caregiver;
che il minore aveva un assegno dal padre a titolo di mantenimento che serviva per le sue cure;
che la ricorrente veniva aiutata dai propri genitori;
che la ricorrente aveva un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza illimitata;
che inoltre era familiare in quanto madre del minore. In relazione al periculum in mora sosteneva di essere priva di reddito e di dovere provvedere al figlio disabile che necessitava di cure. CP_ Si costituiva l' contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. veniva respinto. Con la sentenza in oggetto il Tribunale così statuiva: rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio. Con il ricorso in appello depositato il 13.1.2025 Parte_1 censurava diffusamente la pronuncia chiedendone la riforma con
[...] accoglimento delle già proposte conclusioni. Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nell'interpretazione della legge sul reddito di cittadinanza relativamente al possesso dei requisiti e sulla mancata applicazione del Decreto Legislativo n. 286/1998. Fissata l'udienza di discussione per la data del 27.11.2025 è comparso il difensore della parte appellante. Richiesto in ordine all'intervenuta notifica del ricorso ha chiesto nuovo termine per la notifica non avendovi provveduto per ragioni relative alla propria pec che non avrebbe funzionato. La causa è stata trattenuta in decisione e decisa con sentenza contestuale. L'appello deve essere dichiarato improcedibile. Come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi” (Cass. 14 marzo 2018, n. 6159, Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218), mentre solo in caso di nullità della notificazione o di mancato rispetto del termine a comparire è consentita la concessione di termine per la rinnovazione, il tutto sostanzialmente nella logica della ragionevole durata del processo e della sanzione a carico della parte che risulta totalmente inadempiente ai propri oneri rispetto alla prima udienza fissata dal giudice. Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27079 del 26/11/2020, arresto con cui la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “a nulla rileva(ndo) la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”. Osserva il Collegio come sia evidente nel caso di specie l'omessa notificazione del ricorso in appello al momento della prima udienza di discussione del 27/11/2025 L'improcedibilità si era prodotta a causa della originaria inesistenza della notifica del gravame. Come detto la notifica del ricorso in appello è, pertanto, da ritenere inesistente e non sanabile in alcun modo, neppure con la costituzione della parte appellata. Difatti, non essendo mai avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini di legge, e dovendo, pertanto, la stessa considerarsi inesistente, non può essere consentita alcuna sanatoria in ragione dell'efficacia di giudicato che la sentenza di primo grado ha già irrimediabilmente acquisito ex lege. In definitiva, non vi è alcuna possibilità, in tal caso, di assegnare un nuovo termine per provvedere al rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c., e, di conseguenza, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello. Non sussistono poi le condizioni e i presupposti per una rimessione in termini considerato che il disservizio della pec ben poteva essere prontamente verificato e così procedendosi a nuova tempestiva notifica. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese. Si dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 27/11/2025 Il Presidente est. dott. Guido Rosa