CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1739/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8597/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carbonara Di Nola - Piazza Municipio 1 80100 Carbonara Di Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 758/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: 1) Accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di Accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e irrogazione sanzione IMU Anno 2019 Avviso n. 249 del 30.12.2024 Prot.
9048/2024 per euro 268.00 e Accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e irrogazione sanzione IMU Anno 2019 Avviso n. 262 del 30.12.2024 Prot. 9045/2024 per euro 455.00 per un totale di euro 723.00 per le causali in assertiva;
2) Conseguentemente per quanto sopra annullare e/o revocare le iscrizioni a ruolo recate dalle opposte cartelle esattoriali, ordinando altresì la cancellazione del ruolo, con ripetizione delle somme laddove comunque e coattivamente riscosse. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti, come in atti rappresentate e difese, propongono ricorso contro il Comune di Carbonara di
Nola avverso avvisi di accertamento esecutivo n. 249 per euro 268.00 e accertamento esecutivo n. 262 per euro 455.00, entrambi relativi ad omesso/parziale versamento e irrogazione sanzione IMU Anno
2019.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepisce: omessa notifica atto presupposto, prescrizione del credito vantato, violazione art. 7 della legge 212/2000, violazione nel calcolo e nelle applicazioni delle sanzioni. i
Chiede l'annullamento degli avvisi impugnati, con vittoria di spese e distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Carbonara di Nola non risulta costituito.
All' udienza del 20.01.2026 la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni sollevate da parte ricorrente, non smentite dal Comune di Carbonara di Nola, che non risulta neanche costituito, nonostante la corretta notifica del ricorso con messaggio di posta elettronica certificata consegnato nella casella di destinazione il giorno 16.04.2025, determina l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.
Si ritiene equo, in ragione della motivazione sottesa al gravame, compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8597/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carbonara Di Nola - Piazza Municipio 1 80100 Carbonara Di Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 758/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: 1) Accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di Accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e irrogazione sanzione IMU Anno 2019 Avviso n. 249 del 30.12.2024 Prot.
9048/2024 per euro 268.00 e Accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e irrogazione sanzione IMU Anno 2019 Avviso n. 262 del 30.12.2024 Prot. 9045/2024 per euro 455.00 per un totale di euro 723.00 per le causali in assertiva;
2) Conseguentemente per quanto sopra annullare e/o revocare le iscrizioni a ruolo recate dalle opposte cartelle esattoriali, ordinando altresì la cancellazione del ruolo, con ripetizione delle somme laddove comunque e coattivamente riscosse. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti, come in atti rappresentate e difese, propongono ricorso contro il Comune di Carbonara di
Nola avverso avvisi di accertamento esecutivo n. 249 per euro 268.00 e accertamento esecutivo n. 262 per euro 455.00, entrambi relativi ad omesso/parziale versamento e irrogazione sanzione IMU Anno
2019.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepisce: omessa notifica atto presupposto, prescrizione del credito vantato, violazione art. 7 della legge 212/2000, violazione nel calcolo e nelle applicazioni delle sanzioni. i
Chiede l'annullamento degli avvisi impugnati, con vittoria di spese e distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Carbonara di Nola non risulta costituito.
All' udienza del 20.01.2026 la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni sollevate da parte ricorrente, non smentite dal Comune di Carbonara di Nola, che non risulta neanche costituito, nonostante la corretta notifica del ricorso con messaggio di posta elettronica certificata consegnato nella casella di destinazione il giorno 16.04.2025, determina l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.
Si ritiene equo, in ragione della motivazione sottesa al gravame, compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.