Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 195
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di motivazione, poiché le cartelle non permettevano di individuare la pretesa in modo da consentire una difesa puntuale, mancando la prova dei vantaggi tratti dalle opere di bonifica e la congruità degli importi richiesti.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    Il giudice ha rigettato l'eccezione, richiamando l'art. 10 del D.Lgs. 546/92 e l'art. 39 del D.Lgs. 112/1999, secondo cui l'agente della riscossione è parte del processo quando ha emesso l'atto impugnato e deve chiamare in causa l'ente creditore, pena la responsabilità della lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 195
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 195
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo