Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Procedimento R.G. n. 3-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 da , nato ad [...] il [...] Parte_1
( ) e da , nata ad [...] il19.01.1976 (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi residenti in Asti (AT) in corso Casale 233, rappresentati e difesi C.F._2 nella presente procedura, come da procura allegata, dall'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola
( del Foro CodiceFiscale_3 Email_1 di Torino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino (TO) alla via Gioberti 40, con l'ausilio dell'avv. Filippo Testa, nominato Organismo di Composizione della Crisi, hanno avanzato chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.
E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.
Con decreto del 12.12.2024 il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali e, all'esito, vista la memoria depositata dai ricorrenti e la relazione integrativa dell'O.C.C, ha rimesso a questo collegio la decisione in merito alla domanda di apertura della liquidazione controllata.
* * *
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.
2. I ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Essi non svolgono, attualmente, attività di impresa, e, in ogni caso, non
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Imprese) fosse caratterizzata dalla sussistenza degli indici di assoggettabilità alle procedure concorsuali “maggiori”.
3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, i ricorrenti, che non risultano titolari di beni immobili, né di beni mobili di significativo valore, presentano una esposizione debitoria complessiva di circa 545.000,00 euro (in parte comune, per circa euro 335.000,00 euro, e in parte singolarmente), interamente scaduta e in gran parte derivante dall'attività lavorativa autonoma svolta in passato, e, a fronte di redditi complessivi dichiarati pari a circa 2.000,00 euro al mese ( Parte_2
è titolare di reddito da lavoro dipendente per circa euro 1.869,00 al mese, mentre
[...] Parte_1 dichiara di produrre redditi da lavori autonomi saltuari in misura che variabile tra euro 870,00
[...] ed euro 3.398,00 su base annua), risultano versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.
4.La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Avv. Testa, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che, per ragioni di opportunità, e considerato anche che si sono rese necessarie richieste di integrazione al fine di approfondire aspetti fondamentali quali l'effettiva consistenza dell'attivo e la sussistenza dei presupposti di accesso allo strumento prescelto, si ritiene di nominare in persona diversa rispetto al professionista che ha svolto le funzioni di OCC.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica famigliare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.
La quota di reddito da riservare ai debitori per il mantenimento loro e della famiglia non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Nella liquidazione, che, come detto, deve riguardare l'intero patrimonio dei debitori, devono pertanto essere ricompresi anche i veicoli di proprietà dei medesimi, come individuati in ricorso. Al riguardo, peraltro, vista la richiesta formulata dai ricorrenti e considerato che, ai sensi dell'art 270 c. 1 let. e) il Tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, si ritengono sussistere gravi e specifiche ragioni per autorizzare i debitori ad utilizzare l'autovettura Renault targata EY606CZ, per consentire loro gli spostamenti famigliari essenziali e per recarsi al lavoro.
Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.
P.Q.M.
2 Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di
, nato ad [...] il [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e di
, nata ad [...] il19.01.1976 (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] in corso Casale 233, rappresentati e difesi come riportato in premessa,
a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
b) nomina liquidatore il dott. , iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà Persona_1 pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti ad utilizzare l'autovettura Renault targata EY606CZ, meglio individuati in atti;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il giudice estensore Dott. Andrea Carena
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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