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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 09/02/2026, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2086/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14639/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20250002174571115002303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 20250002174571115002303 del 09/05/2025 emesso dall'Agente per la riscossione della
Regione Campania;
eccepisce la parte ricorrente la prescrizione del credito. La notifica dell'ingiunzione di pagamento riportata nell'avviso di sollecito di pagamento, emesso in data 31/10/2020 e notificato il successivo
10/04/2021, deve considerarsi, a dire del ricorrente, come tamquam non esset, essendo deceduto il destinatario di tale Ingiunzione di pagamento, Nominativo_1 , in data antecedente al 09/03/2020. All'ingiunzione di pagamento di cui innanzi non ha fatto seguito altro atto interruttivo della prescrizione, neppure nei confronti degli eredi. Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio. Alla udienza del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, non essendovi prova della notifica del ricorso introduttivo. La parte ricorrente non ha allegato alcuna ricevuta di notifica, né telmatica, né cartacea. Nè può concedersi un termine per la rinnovazione della notificazione, ex art. 291 c.
p.c., in quanto tale norma ipotizza un vizio della notificazione, non l'omissione di un atto di attestazione della notificazione. Segue la declaratoria di inammissibilità.
Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 9.12.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14639/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20250002174571115002303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 20250002174571115002303 del 09/05/2025 emesso dall'Agente per la riscossione della
Regione Campania;
eccepisce la parte ricorrente la prescrizione del credito. La notifica dell'ingiunzione di pagamento riportata nell'avviso di sollecito di pagamento, emesso in data 31/10/2020 e notificato il successivo
10/04/2021, deve considerarsi, a dire del ricorrente, come tamquam non esset, essendo deceduto il destinatario di tale Ingiunzione di pagamento, Nominativo_1 , in data antecedente al 09/03/2020. All'ingiunzione di pagamento di cui innanzi non ha fatto seguito altro atto interruttivo della prescrizione, neppure nei confronti degli eredi. Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio. Alla udienza del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, non essendovi prova della notifica del ricorso introduttivo. La parte ricorrente non ha allegato alcuna ricevuta di notifica, né telmatica, né cartacea. Nè può concedersi un termine per la rinnovazione della notificazione, ex art. 291 c.
p.c., in quanto tale norma ipotizza un vizio della notificazione, non l'omissione di un atto di attestazione della notificazione. Segue la declaratoria di inammissibilità.
Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 9.12.2025
Il Giudice Monocratico