Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 09/02/2026, n. 2086
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
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    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, non essendovi prova della notifica del ricorso introduttivo. La parte ricorrente non ha allegato alcuna ricevuta di notifica, né telematica, né cartacea. Non è stato concesso termine per la rinnovazione della notificazione, poiché la norma di cui all'art. 291 c.p.c. ipotizza un vizio della notificazione, non l'omissione di un atto di attestazione della notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 09/02/2026, n. 2086
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2086
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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