Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 21/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
EN ZZ Presidente AN D’IA Consigliere (relatore)
Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24169 del registro di Segreteria, promosso
da
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it
- attore -
nei confronti di 1) CA SPORT RO s.r.l. (cod. fisc. e p. IVA: 02287740795), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Crotone (KR), via Cotronei, n. 1, (p.e.c.: scalisesportgroupRL@legalmail.it), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. OM AR, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 bis (cod. fisc.: [...]), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Sentenza n. 14/2026
giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;
2) CA ES (cod. fisc.: [...]), residente a Crotone (KR), via Interna Marinella, n. 7, amministratore unico della “SE Sport Group s.r.l.”, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv.
OM AR, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 bis (cod. fisc.:
[...]), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;
3) CA SA (cod. fisc.: [...]), residente a [...]
tone (KR), via Israele, n. 71, socio della “SE Sport Group s.r.l.” e procuratore dell’amministratore unico della società signora RA SE, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. OM AR, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 bis (cod. fisc.: [...]),
e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;
4) CA DO (cod. fisc.: [...]), residente a [...]
tone (KR), via Aston, n. 30, socio della “SE Sport Group s.r.l.” e procuratore dell’amministratore unico della società signora RA SE, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. OM AR, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 bis (cod. fisc.: [...]),
e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;
5) CA NN (cod. fisc.: [...]), titolare della ditta individuale “360 Slide Shop Riders Philosophy di SE AN, con sede a Cotronei, Villaggio Palumbo, n. 1, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Giuseppe Di RE (cod. fisc.:
[...]), con studio in Vibo Valentia, via Lacquari 1^ trav. PaZO IZ “B”, (p.e.c.: avvgdirenzo@pec.giuffre.it; fax n. 0963.992325);
6) MACRI’ RI LU (cod. fisc.: [...]), residente a Crotone (KR), via Papa IO Paolo II, n. 334, int. 2, amministratrice pro tempore e socia unica della “Free tourist s.r.l.”, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. GO CO (cod. fisc.:
[...]), con studio in Catanzaro, via Luigi Pascali, n. 6, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gregorio.viscomi@avvocaticatanzaro.legalmail.it;
- convenuti costituiti -
7) LF OB (cod. fisc.: [...]), residente a [...]
(KR), via Giuseppe Suriano, amministratore unico della “Sila Escursioni s.a.s.”; - convenuto contumace -
esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, cons. AN D’IA, uditi il pubblico ministero, nella persona del v.p.g. dott. IO Di Pietro, e gli avvocati OM AR, Giuseppe Di RE e GO CO, per i convenuti, che hanno concluso come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato il 25 febbraio 2025, ritualmente notificato ai convenuti unitamente al decreto di fissazione di udienza, la procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per un presunto danno erariale cagionato alla Regione AB, quantificato nel complessivo importo di 536.943,81 euro, da addebitare in
solido e a titolo di dolo alla “SE Sport Group s.r.l.”, ai signori RA, RE, ND e IO SE, alla signora CR IA SA e al signor ER GE.
1.1 Secondo la prospettazione attorea, l’azione di responsabilità muove dalla trasmissione della segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza di Crotone – Nucleo di polizia economico-finanziaria, acquisita al prot. n.
0006571 del 17 luglio 2019 della procura regionale, con la quale l’organo investigativo ha evidenziato, nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, la esistenza di una serie di operazioni sospette, compiute dai convenuti, in relazione a contributi pubblici, a valere sui fondi FESR – POR AB 2007/2013, di cui sono stati beneficiari.
1.2 L’attore pubblico, premessa la giurisdizione del giudice contabile, ha, in particolare, sottolineato che la società “SE Sport Group s.r.l.” è stata fornitrice della “Sila escursioni s.a.s.”, della “Free tourist s.r.l.” e della “360 slide shop riders philosophy”, destinatarie di finanziamenti pubblici derivanti dal POR AB, linea di intervento 5.3.2.2., contributo PI (progetti integrati di sviluppo locale); che la società fornitrice, “mediante artifici consistiti nell’emissione di false fatture di vendita”, ha consentito alle tre società beneficiare di rendicontare spese, per l’importo complessivo di 760.984,57 euro oltre IVA, relative all’acquisto fittizio di beni mai effettivamente entrati nel patrimonio di queste ultime, e che gli stessi sono stati alienati a prezzi eccessivamente alti e del tutto sproporzionati rispetto ai loro reali valori di mercato, posto che sono stati rivenduti “con rincari fino al 121,93% in più rispetto al prezzo d’acquisto degli stessi prodotti nuovi.”. Le false rendicontazioni hanno, infatti, consentito alle tre società la indebita locupletazione di contributi pubblici, negli anni 2015 e 2016, per complessivi 536.943,81 euro, di cui 156.391,56 euro indebitamente ottenuti dal signor IO SE, titolare della ditta individuale “360 Slide Shop Riders Philosophy di SE GioNN”, 190.817,25 euro dal signor ER GE, amministratore unico della
“Sila Escursioni s.a.s.”, e 189.735,00 euro dalla signora IA SA CR, amministratrice pro tempore e socia unica della “Free tourist s.r.l.”.
1.3 L’organo requirente ha aggiunto che la “SE Sport Group s.r.l.” è una società con sede legale in Crotone, attiva dal 1999, partecipata integralmente dai fratelli ND e RE SE; che l’amministratrice unica, dal 2008, risulta essere RA SE, sorella dei due soci; che, inoltre, dal 27 aprile 2009, i signori RE e ND SE sono anche procuratori della società con ampi poteri di rappresentanza. Ha, infine, evidenziato che la società convenuta “non è nuova ad operazioni finalizzate all’illecito ottenimento di contributi pubblici, come emerge dalla sentenza di condanna per false fatturazioni attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi mai erogate, al solo fine di rendicontare spese insussistenti o “gonfiate” onde poter ottenere i contributi pubblici di cui al relativo POR AB (Corte dei conti, Sez. Giurisd.
AB, sent. n. 105/2021 confermata da Corte dei conti, II Sezione Centrale di Appello, sent. n. 33/2023)” e, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che “La palmare evidenza di quanto accertato dalla Guardia di Finanza ha poi trovato conferma nella sentenza del Tribunale penale di Cosenza, n. 1798/2923, pubbl. il 23/11/2023, emessa all’esito del procedimento penale n. 4456/2019 R.G.N.R., che, sebbene abbia assolto tutti gli imputati per l’intervenuta prescrizione, ha comunque mantenuto integro l’impianto accusatorio”.
1.4 La procura regionale ha, pertanto, ritenuto provata l’antigiuridicità della condotta, in ragione delle già menzionate risultanze dell’indagine contabile.
Inoltre, la condotta illecita dei convenuti sarebbe connotata da dolo “perché con il loro consapevole comportamento hanno tutti preso attivamente parte al procedimento finalizzato all’indebito ottenimento dei suindicati contributi pubblici e, quindi, alla verificazione del danno erariale loro contestato.”. La condotta dolosa è confermata dalla evidente violazione delle clausole contenute negli allegati “Atti di adesione ed obbligo”, sottoscritte dai beneficiari dei contributi, e del quadro normativo di riferimento. Anche la documentazione versata in atti, relativa al parallelo procedimento penale, evidenzia che le condotte contestate sono state realizzate appositamente per ottenere in maniera fraudolenta le menzionate provvidenze pubbliche.
1.5 Il danno erariale è stato quantificato dall’attore pubblico nell’intera somma illecitamente ottenuta, pari ad 536.943,81 euro, da “imputarsi solidalmente a carico di tutti i convenuti in ragione del dolo che ha connotato le loro condotte e dell’illecito arricchimento che ne è conseguito”, cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo.
2. Il pubblico ministero contabile ha, inoltre, osservato che, a seguito della rituale notifica dell’invito a dedurre, “avviata” il 9 luglio 2024, sono pervenute nei termini solo le deduzioni difensive di tre incolpati, non convenuti nel presente giudizio perché la loro posizione è stata archiviata, mentre alcuna difesa è stata spiegata dagli odierni convenuti.
3. Con decreto presidenziale n. 50 del 28 febbraio 2025, regolarmente notificato unitamente all’atto di citazione, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il 16 dicembre 2025.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31 marzo 2025, si è costituito in giudizio il signor ND SE ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’inammissibilità, l’irricevibilità, la prescrizione e, quindi, l’infondatezza nel merito dell’azione erariale. Il convenuto ha, successivamente, spiegato le proprie eccezioni e difese con ulteriore memoria difensiva, depositata il 18 novembre 2025. In particolare, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte perché, con riguardo alla società della quale è socio (“SE Sport Group s.r.l.”), non è configurabile alcun rapporto di servizio, risultando del tutto estranea al procedimento in ragione del quale sono state finanziate le tre società acquirenti dei beni in contestazione. La società fornitrice ed i suoi rappresentanti non sono stati, infatti, destinatari di provvidenze economiche pubbliche, non hanno in alcun modo beneficiato delle stesse e non erano in alcun modo vincolati alla realizzazione di un programma sostenuto dalla pubblica amministrazione. Ha aggiunto di essere solo procuratore di una società “alla quale si sono rivolti per transazioni di natura completamente privatistica i soggetti beneficiari del contributo.”.
Inoltre, l’azione erariale si è prescritta perché la procura regionale era già a conoscenza della notizia di danno dal 19 giugno 2019, in ragione della comunicazione della notizia di reato della Guardia di Finanza analoga a quella successivamente trasmessa alla procura erariale, e, comunque, dal 9 luglio 2019, data di invio a mezzo p.e.c. alla procura generale della Corte dei conti della nota prot. n. 224426/2019 contenente una informativa dettagliata relativa ai fatti oggetto di causa. Tale informativa è stata trasmessa, in pari data, anche alla Regione AB, con espresso invito alla revoca dei contributi per le già menzionate condotte illecite. La pretesa attorea è, pertanto, tardiva perché la notifica dell’invito a dedurre si è perfezionata in data successiva al 9 luglio 2024 (data di scadenza del termine quinquennale di prescrizione). Il convenuto ha, altresì, eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza e genericità della stessa, dalla quale non sarebbe possibile
“estrapolare le specifiche contestazioni a carico dell’esponente, trattando sommariamente e cumulativamente tre distinti finanziamenti in favore di tre diverse aziende senza differenziarle ma con un richiamo per semplice relationem a quanto sarebbe risultato dalle indagini investigative”, peraltro compiute a distanza di anni dalla compravendita e dalla consegna dei beni in contestazione. Nel merito, ha osservato che non tutta l’attività societaria può essere automaticamente imputata al suo procuratore ma soltanto quella dallo stesso effettivamente svolta nell’interesse della società e che, pertanto, la domanda risarcitoria è infondata, non avendo la procura regionale circostanziato le condotte illecite poste in essere dal convenuto; che l’atto di citazione non indica né i beni né quali di questi sono stati acquistati dalle singole società beneficiarie dei finanziamenti e a quale prezzo; che la genericità della contestazione è, peraltro, confermata dalla ripartizione indifferenziata del danno alle società beneficiarie “come se ognuna di esse dovesse rispondere anche dei contributi altrui”; che i beni oggetto delle transazioni contestate dall’attore pubblico erano stati realmente acquistati; che, pertanto, le compravendite non erano fittizie; che tali circostanze sono state accertate dal giudice penale, come si evince dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e dal conforme decreto del g.i.p.; che, inoltre, la presenza dei beni nei luoghi di pertinenza dei tre operatori beneficiari è stata documentata anche dalle deduzioni e dalle allegazioni fotografiche dei funzionari regionali incolpati e poi archiviati dal procuratore regionale. Il convenuto ha, quindi, depositato in allegato una perizia contabile asseverata per dimostrare la infondatezza delle contestazioni avanzate dall’organo requirente con riferimento alle fatture indicate nell’atto di citazione, sia con riguardo alla tracciabilità delle operazioni in esame che con riguardo al ricarico dei prezzi (ove si consideri, peraltro, che “il riferimento a “prodotti similari acquistati sul libero mercato” non è supportato da dati oggettivi o verificabili.” e che “In assenza di tali riscontri, il giudizio di sproporzione appare fondato su presunzioni e non su elementi tecnici attendibili.”). Con particolare riferimento alla quantificazione del danno, il signor ND SE ha eccepito la carenza di prova del pregiudizio patrimoniale oggetto di contestazione, posto che non vi è stato alcuno specifico riscontro delle somme corrispondenti ai beni venduti fittiziamente e di quelle che risultano congrue in relazione ai beni che si assumono acquistati ad un prezzo sproporzionato, considerato, peraltro, che il danno può essere calcolato soltanto al netto del prezzo dei beni acquistati ritenuto congruo.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 settembre 2025, si è costituito in giudizio il convenuto IO SE ed ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dell’azione per violazione del divieto del ne bis in idem, considerato che la Regione AB, già dal 2020, ha disposto la revoca del finanziamento in favore della ditta “360 slide shop riders philosophy” di cui è titolare, procedendo al recupero del finanziamento erogato, e che risulta, pertanto, pendente dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro l’opposizione a tale provvedimento proposta dal convenuto, iscritta al n.
7034/2024 R.G.. Ha, quindi, eccepito l’inammissibilità della citazione per l’omessa notifica dell’invito a dedurre e la nullità delle medesima per carenza di una notizia di danno specifica e concreta e, comunque, per genericità del petitum. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione dell’azione erariale per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994, considerato che l’erogazione del finanziamento è avvenuta nel 2015. Nel merito, ha denunciato l’infondatezza della domanda erariale perché tutti i macchinari acquistati, regolarmente pagati, non sono mai stati distolti dall’uso previsto, come risulta dalla documentazione versata in atti e segnatamente dalle verifiche effettuate dai funzionari regionali i quali sono risultati esenti da responsabilità sia in sede penale che in sede contabile. Ha, infine, sottolineato che i beni acquistati sono stati successivamente spostati in altri immobili di cui aveva la legittima disponibilità, a seguito della scadenza del contratto di locazione dell’immobile nel quale erano stati originariamente sistemati.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17 novembre 2025, si è costituita in giudizio la signora IA SA CR ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, perché la convenuta è divenuta amministratrice della società “Free tourist s.r.l.” successivamente ai fatti di causa, e la prescrizione dell’azione erariale, perché la notizia di reato era conosciuta già dal 19 giugno 2019, in ragione della comunicazione della Guardia di Finanza analoga a quella successivamente trasmessa alla procura erariale, e, comunque, dal 9 luglio 2019, data di invio a mezzo p.e.c. alla procura generale della Corte dei conti della nota prot. n. 224426/2019 contenente una informativa dettagliata relativa ai fatti oggetto di causa. Tale informativa è stata trasmessa, in pari data, anche alla Regione AB, con espresso invito alla revoca dei contributi per le già menzionate condotte illecite. La pretesa attorea è, pertanto, tardiva perché la notifica dell’invito a dedurre si è perfezionata in data successiva al 9 luglio 2024 (data di scadenza del termine quinquennale di prescrizione). Nel merito, ha osservato che non vi è prova che la convenuta ha svolto di fatto le funzioni di amministratrice della società e, in ogni caso, non è dato di comprendere perché la stessa è chiamata a rispondere dell’intero danno contestato e non solo di quello corrispondente al finanziamento erogato alla “Free tourist s.r.l.”. Inoltre, l’atto di citazione non indica né i beni né quali di questi sono stati acquistati dalle singole società beneficiarie dei finanziamenti e a quale prezzo. Secondo la convenuta, inoltre, i beni oggetto delle transazioni contestate dall’attore pubblico erano stati realmente acquistati e la presenza dei beni nei luoghi di pertinenza dei tre operatori beneficiari è stata documentata anche dalle deduzioni e dalle allegazioni fotografiche dei funzionari regionali incolpati e poi archiviati dal procuratore regionale. La convenuta ha, quindi, denunciato l’infondatezza delle contestazioni avanzate dall’organo requirente con riferimento alle fatture indicate nell’atto di citazione, sia con riguardo alla tracciabilità delle operazioni in esame che con riguardo al ricarico dei prezzi. Con particolare riferimento alla quantificazione del danno ha, infine, eccepito la carenza di prova del pregiudizio patrimoniale oggetto di contestazione.
7. Con unica comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18 novembre 2025, si sono costituiti in giudizio la “SE Sport Group s.r.l.”, la signora RA SE ed il signor RE SE ed hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, perché non è configurabile alcun rapporto di servizio tra la società convenuta, i suoi rappresentanti e asseriti procuratori, e l’amministrazione regionale, risultando questi ultimi del tutto estranei al procedimento in ragione del quale sono state finanziate le tre società acquirenti dei beni in contestazione. La società fornitrice ed i suoi rappresentanti non sono stati, infatti, destinatari di provvidenze economiche pubbliche, non hanno in alcun modo beneficiato delle stesse e non erano in alcun modo vincolati alla realizzazione di un programma sostenuto dalla pubblica amministrazione. Hanno, quindi, eccepito la prescrizione dell’azione erariale, perché la procura regionale era già a conoscenza della notizia di danno dal 19 giugno 2019, in ragione della comunicazione della notizia di reato della Guardia di Finanza analoga a quella successivamente trasmessa alla procura erariale, e, comunque, dal 9 luglio 2019, data di invio a mezzo p.e.c. alla procura generale della Corte dei conti della nota prot. n. 224426/2019 contenente una informativa dettagliata relativa ai fatti oggetto di causa. Tale informativa è stata trasmessa, in pari data, anche alla Regione AB, con espresso invito alla revoca dei contributi per le già menzionate condotte illecite. La pretesa attorea è, pertanto, tardiva perché la notifica dell’invito a dedurre si è perfezionata in data successiva al 9 luglio 2024 (data di scadenza del termine quinquennale di prescrizione). I convenuti hanno, altresì, eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza e genericità della stessa. Nel merito, hanno osservato che, con riguardo alla posizione della signora RA SE, convenuta in giudizio nella qualità di legale rappresentante della società, la pretesa erariale è infondata perché “non vengono indicati i singoli atti e comportamenti a lei imputabili e generatori di danno erariale” e, con riferimento alla posizione del signor RE SE, che non tutta l’attività societaria può essere automaticamente imputata al suo procuratore ma soltanto quella dallo stesso effettivamente svolta nell’interesse della società e che, pertanto, la domanda risarcitoria è infondata, non avendo la procura regionale circostanziato le condotte illecite poste in essere dal convenuto. Inoltre, l’atto di citazione non indica né i beni né quali di questi sono stati acquistati dalle singole società beneficiarie dei finanziamenti e a quale prezzo. La genericità della contestazione è, altresì, confermata dalla ripartizione indifferenziata del danno alle società beneficiarie. Secondo i convenuti, inoltre, i beni oggetto delle transazioni contestate dall’attore pubblico erano stati realmente acquistati e la presenza dei beni nei luoghi di pertinenza dei tre operatori beneficiari è stata documentata anche dalle deduzioni e dalle allegazioni fotografiche dei funzionari regionali incolpati e poi archiviati dal procuratore regionale. I convenuti hanno, quindi, depositato in allegato una perizia contabile asseverata per dimostrare la infondatezza delle contestazioni avanzate dall’organo requirente con riferimento alle fatture indicate nell’atto di citazione, sia con riguardo alla tracciabilità delle operazioni in esame che con riguardo al ricarico dei prezzi. Con particolare riferimento alla quantificazione del danno hanno, infine, eccepito la carenza di prova del pregiudizio patrimoniale oggetto di contestazione.
8. Nell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il p.m. contabile ha concluso per l’integrale accoglimento delle domande risarcitorie e i difensori delle parti costituite, riportandosi alle difese già spiegate negli scritti difensivi, hanno insistito per il rigetto delle domande attoree. Il p.m. contabile ha, tra l’altro, precisato che l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale deve essere rigettata perché, ai sensi dell’art. 85, c. 4, del d.l. n. 18/2020, al termine quinquennale di prescrizione deve essere aggiunto l’ulteriore periodo di 176 giorni, in ragione dell’emergenza da Covid-19, decorrenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Sul punto, la difesa delle parti costituite ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, riportandosi alle argomentazioni già spiegate negli scritti difensivi. L’avv. OM AR ha aggiunto che l’applicazione della sospensione del termine prescrizionale nel periodo emergenziale è questione controversa, perché la stessa si dovrebbe applicare solo ai casi nei quali il fatto illecito ricade nel periodo di sospensione e non anche a fatti precedenti e scadenze successive. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il Collegio dichiara, in via preliminare, la contumacia del convenuto Roberto GE. La notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza è, infatti, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia degli atti nella casa comunale di Crotone, affissione dell’avviso di avvenuto deposito alla porta del destinatario in busta chiusa, al quale è stata data notizia con raccomandata a.r. n. 668372583993, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 13 gennaio 2025. La raccomandata a.r. è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, con il conseguente perfezionamento della notifica. Ne deriva che il signor ER GE, ancorché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
10. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile formulata dalla difesa dei convenuti “SE Sport Group s.r.l.”, ND, RE e RA SE è parzialmente fondata.
10.1 Questi ultimi, con riguardo alla posizione della società fornitrice, hanno sottolineato che non è configurabile alcun rapporto di servizio perché la stessa è estranea al procedimento di concessione dei finanziamenti di derivazione comunitaria, disposti dalla Regione AB in favore delle tre aziende acquirenti dei beni in contestazione. La società ed i suoi rappresentanti non sono stati, infatti, destinatari di alcun beneficio pubblico e non sono mai stati in alcun modo vincolati alla realizzazione del programma incentivato dall’amministrazione regionale, oggetto del presente giudizio.
10.2 Al riguardo si osserva che, come è noto, la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e, in particolare, in ragione del “(…) c.d. petitum sostanziale, individuabile indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui si articola.” (Sez. II App.,
sent. n. 30/2021; id. sentenze nn. 121/2021 e 31/2025). È stato, inoltre, affermato che, ai fini della configurazione della giurisdizione contabile, “(…)
è necessaria e, al contempo, sufficiente, l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo preteso autore, mentre attiene al merito ogni questione riguardante l’effettiva sussistenza (…)” (Sez. II App., sentenze nn. 148/2023 e 128/2025); che “Con specifico riguardo all’ipotesi di amministratore di fatto, […] “Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato, o un ente pubblico non economico – alla natura degli scopi perseguiti: cosicché ove il soggetto privato distolga da questi ultimi il contributo ricevuto, si rende autore di uno sviamento dalle finalità di legge e cagiona un danno erariale anche sotto il profilo della sottrazione di risorse pubbliche a possibili obbiettivi alternativi; e di tale danno deve rispondere davanti al giudice contabile (Cass Sez. unite 9 maggio 2011, n. 10062)””; e che “Se tale è il principio discretivo della giurisdizione, è di chiara evidenza come nella specie il ricorrente abbia inteso contestare l’effettiva ingerenza nell’amministrazione della s.r.l., e quindi la concreta esistenza del rapporto di servizio ed il merito, che non incidono sulla giurisdizione della Corte dei conti e che devono essere scrutinati nel giudizio di responsabilità contabile” (cfr. Cass civ., SSUU, ord. n. 19088 dell’1.8.2017).” (Sez.
App. Sicilia, sent. n. 88/2024, con la quale il giudice d’appello siciliano ha, tra l’altro, affermato che “il Giudice di primo grado ha indebitamente negato la giurisdizione contabile alla stregua della “mancata prova” di indici sintomatici suffraganti la qualifica di amministratore di fatto, ossia di profili riguardanti (non già una questione pregiudiziale, bensì) il merito della questione, in quanto afferenti alla sussistenza del rapporto di servizio, che è uno degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile.” e che “[…] ha, dunque, errato nel soffermarsi sulla sussistenza “in concreto”, anziché “in astratto”, di indici sintomatici rivelatori del ruolo di amministratore di fatto da parte del Sindoni, quando invece le prospettazioni attoree e la causa petendi, ipotizzano un danno erariale compiuto mediante ingerenza gestoria in alcuni consorzi e società, deponevano di per sé, ampiamente, per la provvista di giurisdizione.”). Con specifico riguardo alla fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici, è utile ricordare che “ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore, e dunque ai fini dell’astratta configurabilità di un danno erariale con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione ma è sufficiente che il beneficiario l’abbia illegittimamente percepita.”, che, pertanto, “Ai fini della giurisdizione è ampiamente sufficiente la dedotta e prospettata illegittimità della percezione per mancato possesso nella beneficiaria dei rigorosi requisiti di legge per rafforzare la sussistenza del rapporto di servizio, già desumibile dalla destinazione esclusiva alla realizzazione di interesse pubblico qualificato dagli incentivi in oggetto” (Cass. SS.UU., ord. n. 3100 del 2 febbraio 2022) e, infine, che “ (…) in caso di erogazione da parte dell’amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata a una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria, quanto con chi sia stato incaricato di realizzare concretamente il programma a cui il contributo risultava vincolato; sicché in caso di sviamento della somma erogata dalla finalità programmata, sussiste la responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un qualsiasi rapporto, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti (ex multis, da ultimo, Cas. SS. UU., ord. n. 15893/2022).” (Sez. II App, sentenza n. 160/2025).
10.3 Nella prospettazione della Procura regionale, oggetto del giudizio di responsabilità è la indebita percezione di contributi pubblici da parte delle tre menzionate aziende, in concorso fraudolento tra di loro e con la società fornitrice “SE Sport Group s.r.l.”, la quale non solo avrebbe consentito la
“rendicontazione fraudolenta di spese mai sostenute”, e, quindi, la “percezione ed utilizzo dei contributi regionali per finalità differenti da quelle previste dalla Regione AB.”, ma si sarebbe anche ingerita nella gestione societaria ai fini della illecita percezione delle provvidenze pubbliche. Pertanto, la giurisdizione di questa Corte si configurerebbe sia nei confronti della società fornitrice dei beni oggetto della vendita fittizia, dei suoi soci e procuratori speciali e della legale rappresentate, RE, ND e RA SE -
perché le circostanze di fatto già esposte “dimostrano in maniera inequivocabile che la complessiva operazione fraudolenta sia stata realizzata unicamente per consentire alle suindicate tre aziende di rendicontare le spese di acquisto di tali beni ai fini dell’ottenimento illecito dei rimborsi pubblici” e perché è sufficiente “per il configurarsi della giurisdizione contabile e, dunque, della responsabilità amministrativa, che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque ingerito, anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze (Cass.
sez. un. n. 9966 del 27.04.2010).” - sia nei confronti dei signori IO SE, ER GE e IA SA CR, legali rappresentanti delle imprese beneficiarie dei contributi pubblici oggetto di contestazione erariale, posto che “La produzione di fatture false relative a beni mai venduti configura, come noto, attività produttiva di danno erariale relativamente ai contributi pubblici così ottenuti”, e che le condotte illecite di questi ultimi sono consistite
“nella rendicontazione fraudolenta di spese mai sostenute, e dunque, nella percezione ed utilizzo di contributi regionali per finalità diverse da quelle previste dalla Regione AB”. Il pregiudizio patrimoniale arrecato all’amministrazione regionale, individuato nell’importo complessivo percepito dai già menzionati legali rappresentanti, è, stato, pertanto addebitato in solido agli odierni convenuti, perché “hanno tutti preso parte al procedimento finalizzato all’indebito ottenimento dei contributi pubblici e, quindi, alla verificazione del danno erariale loro contestato.” essendo tutti coinvolti nella “complessiva operazione fraudolenta”.
10.4 Ad avviso del collegio, l’attore pubblico ha configurato, come innanzi accennato, solo in parte correttamente la giurisdizione contabile, sia in punto di fatto che di diritto.
10.4.1 È, infatti, pacifico che, in forza della giurisprudenza sopra richiamata, tra la Regione AB e le tre imprese beneficiarie dei contributi regionali, ed i rispettivi legali rappresentanti, che avrebbero disposto delle somme erogate in modo diverso da quello preventivato e, comunque, posto in essere i presupposti per la loro illegittima percezione (Sez. II App., sent. n. 130/2024),
sussiste quella specifica relazione funzionale che consente di configurare in maniera inequivoca il rapporto di servizio su cui si fonda il legittimo esercizio della giurisdizione contabile. Siamo, infatti, in presenza di soggetti privati destinatari di provvidenze economiche funzionali alla realizzazione di un programma di interesse pubblico.
10.4.2 Con riguardo alla posizione della “SE Sport Group s.r.l.” e dei suoi amministratori, occorre invece partire dalla considerazione di fondo che la stessa non compare nella vicenda di causa quale diretta beneficiaria del finanziamento regionale, ma solo di azienda fornitrice di beni e servizi, ossia di soggetto legato da un rapporto negoziale di diritto comune agli imprenditori convenuti e che hanno chiesto e ricevuto i fondi. Stando così le cose, la giurisdizione erariale nei confronti della società in rassegna, prima facie nemmeno configurabile in ragione di quanto testé puntualizzato, la si potrebbe di contro ritenere sussistente solo laddove, in linea con la giurisprudenza innanzi citata, gli elementi di causa rendessero quantomeno prospettabile una qualche sua collusione e ingerenza nelle condotte di indebita percezione realizzate dai destinatari dei finanziamenti. Dall’esame della segnalazione di danno prot. n. 229964 del 15 luglio 2019 del Nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone una siffatta ingerenza, riconducibile allo schema del rapporto di servizio, è rintracciabile solo nel caso del rapporto tra la “SE Sport Group s.r.l.” e le società “Sila escursioni s.a.s.”
e “Free tourist s.r.l.” e non anche con riguardo alla ditta “360 Slide Shop Riders Philosophy” di IO SE.
10.4.3 In particolare, con riferimento al finanziamento ottenuto dalla “Sila Escursioni s.a.s.”, di cui il convenuto ER GE era amministratore, si legge che “Il conto corrente dedicato, intestato alla SILA ESCURSIONI s.a.s. è risultato attivo esclusivamente dal settembre 2015 all’aprile 2016 e presenta due evidenti anomalie: - in data 06/10/2015 si è registrata una disposizione di bonifico in uscita di 10.000,00 euro a favore della ER s.r.l. quale
“acconto per l’acquisto di n. 10 quad outlander 570 max”, non è stata trovata giustificazione commerciale circa il pagamento in acconto direttamente dal compratore alla società produttrice ed il successivo pagamento degli stessi beni nuovamente al venditore CA RO RL; - in data 15/12/2015 si è registrato un bonifico in entrata di 74.000,00 euro da parte di SE ND
(socio e procuratore della CA SPORT RO RL), al quale è seguito nella medesima giornata un bonifico in uscita alla CA SPORT RO RL quale pagamento di fattura.” e che “E’ stato attuato in tal caso un pagamento con
“flusso di ritorno”, ossia quella pratica di pagamento fittizio che ha il solo scopo di certificare la spesa di acquisto effettuata da rendicontare all’Ente Regione.”.
Appare, pertanto, evidente che la prospettazione di una ingerenza gestoria della società fornitrice nei confronti dell’azienda percettrice del contributo regionale, enunciata in maniera generica dal p.m. contabile nell’atto di citazione, trova conforto nella menzionata segnalazione di danno erariale e consente, pertanto, di considerare la stessa riconducibile allo schema del rapporto di servizio che radica la giurisdizione del giudice contabile.
10.4.4 Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla società “Free tourist s.r.l.”, di cui la convenuta IA SA CR era amministratrice. Si legge, infatti, nella denuncia di danno che “Con l’atto di cessione di quote della RE RI RL, repertorio n. 28952 de 17/12/2015, la sig.ra MACRI’
IA SA ha acquistato la totalità delle quote societarie attraverso la cessione di n. 01 assegno circolare n. 5109807791 in favore di VI Serafina, n. 1 assegno circolare n. 5109796089 a favore di DE CA IM e n.
1 assegno circolare n. 5109796088 a favore di IU BORIS.”; che “I successivi accertamenti presso l’intermediario Banco Popolare dell’Emilia Romagna, hanno permesso di accertare che: - i citati assegni circolari sono stati emessi in data 17/12/2015 dal c/c n. 600-835072, in essere presso l’agenzia di San IO in Fiore (CS), intestato alla CA SPORT RL; - i predetti assegni sono stati richiesti personalmente da CA DO; tutti gli assegni indicati nell’atto notarile risultavano riversati sul c/c della CA SPORT RO RL in data 18/12/2015.”; che “L’atto notarile n. 28952 del 17/12/2015 dinnanzi al Notaio Dr. Francesco GIGLIO è un atto pubblico contenente palesemente dichiarazioni degli stipulanti, dinanzi a pubblico ufficiale, false e non veritiere.”; e che “La MACRI’ IA SA ha rivestito nella fattispecie la funzione di mero prestanome, in funzione dell’amministratore di fatto della RE RI RL CA DO.”. Si legge, inoltre, che “Tra le fatture di spesa rendicontate alla Regione AB dalla RE RI RL, vi è la fattura n. 550, datata 30/12/2015, emessa dalla ditta individuale Project Point di AB EN, con sede in Crotone, per la realizzazione di un sito web per l’importo di 1.000,00 euro (oltre IVA).”; che “Dalle dichiarazioni del titolare della citata ditta individuale emerge come il lavoro eseguito riguardava esclusivamente una preparazione grafica per la creazione di un sito web della RE RI RL e che il lavoro è stato commissionato e pagato direttamente da CA ND e non dall’intestatario della fattura.” e che “Il conto corrente dedicato, intestato alla RE RI RL è risultato attivo esclusivamente per la data del 31/12/2015, giorno in cui sono state registrate due operazioni: - il bonifico ricevuto dalla Regione AB per l’importo di 132.814,00 euro quale I SAL; - il contestuale bonifico effettuato a favore della CA RO RL per l’importo di 132.562,25 euro.”. Anche per tale fattispecie di illecito erariale, relativa alla indebita percezione del contributo regionale da parte della società “Free tourist s.r.l.”, sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti della società fornitrice e dei suoi amministratori, ove si consideri la prospettata ingerenza nella gestione della menzionata società tale da configurare un ruolo di amministratore di fatto in capo alla prima.
10.4.5 Viceversa, nel caso del rapporto tra la società “SE Sport Group s.r.l.” fornitrice dei beni e la “360 Slide shop riders philosophy” di IO SE, nella prospettazione attorea per come integrata dalle menzionate risultanze investigative, non è possibile rintracciare alcun rapporto di servizio, neanche sotto forma di interferenza nella gestione, e, pertanto, non è configurabile alcuna relazione funzionale tra la Regione AB e la “SE Sport Group s.r.l.”. Infatti, posto che nessun rilievo può in tal senso annettersi alla circostanza che il signor IO SE sia fratello degli amministratori della società fornitrice e che sia stato amministratore di quest’ultima dal 16 dicembre 1999 al 13 ottobre 2004, dalla denuncia di danno non emerge in alcun modo, a differenza di quanto esposto in precedenza, una interferenza diretta della società fornitrice nella gestione del finanziamento regionale in questione. Con particolare riguardo al rapporto tra quest’ultima e la ditta beneficiaria delle provvidenze pubbliche, nella denuncia di danno è stato sottolineato che alcuni beni acquistati dalla azienda del convenuto (n.
4 varchi di accesso pubblico completi di stampante termica e n. 1 tappeto elettrico per l’impianto di risalita) sono stati di fatto in uso esclusivo della società fornitrice e non della beneficiaria delle provvidenze economiche regionali. Anche tale circostanza non appare sufficiente a configurare neanche in via astratta una relazione funzionale tale da legittimare la giurisdizione contabile, ove si consideri che ciò che rileva è, come in precedenza sottolineato ma giova ribadirlo, un rapporto di natura negoziale privatistica tra aziende. Pertanto, con riguardo alla fattispecie di indebita percezione delle provvidenze pubbliche da parte della “360 Slide Shop Riders Philosophy” di IO SE, è da escludere la giurisdizione di questa Corte nei confronti della società “SE Sport Group s.r.l.”, dei signori ND e RE Scalise, quali soci e procuratori speciali, e della signora RA SE, quale amministratrice unica della medesima società. Non assume, peraltro, alcun rilievo la circostanza, enfatizzata dal p.m. contabile, di una precedente condanna della società fornitrice da parte di questa Corte territoriale, posto che, in quel caso, a differenza dell’odierna fattispecie, il giudizio di responsabilità, definito con sentenza n. 105/2021, confermata dalla sentenza n. 33/2023 della Sez. II d’Appello di questa Corte, ha visto convenuta in via principale la
“SE Sport Group s.r.l.”, quale indebita percettrice di contributi regionali.
10.5 Infondata è, viceversa, l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla signora IA SA CR, in ragione del fatto che la convenuta sarebbe divenuta amministratrice della società “Free tourist s.r.l.” successivamente ai fatti di causa. Così come impostata sul piano evidentemente sostanziale della condotta e del relativo nesso causale, l’eccezione, più che prospettare una questione attinente alla giurisdizione, invece correttamente configurata dall’attore pubblico per via del ruolo svolto dalla convenuta di legale rappresentante della società beneficiaria dei contributi regionali, potrebbe al più delineare un eventuale difetto di legittimazione passiva della stessa o rilevare sotto il profilo della fondatezza, o meno, della pretesa erariale avanzata nei suoi confronti.
11. Prive di pregio sono, altresì, le eccezioni di nullità della citazione, per carenza di una notizia di danno specifica e concreta e, comunque, per genericità del petitum, e d’inammissibilità della stessa per violazione del divieto del ne bis in idem e per l’omessa notifica dell’invito a dedurre, formulate dal signor IO SE. Secondo la difesa del convenuto, l’atto di citazione sarebbe nullo perché emesso sulla base di una notizia di danno generica che, a sua volta, ha comportato la formulazione di “una contestazione altrettanto vaga”, posto che le sue condotte “non vengono contestualizzate e specificamente differenziate rispetto a quelle degli altri convenuti”. Orbene, in disparte la genericità dell’eccezione in esame, il collegio al contrario ritiene che la notizia di danno contenuta nella informativa della Guardia di Finanza e posta a fondamento dell’azione erariale, soddisfi ampiamente i requisiti richiesti dagli artt. 51 e 53 c.g.c., posto che, con riguardo alla posizione della “360 Slide riders philosophy” del deducente IO SE (vedi, in particolare, pagg. 14 – 18 dell’informativa), reca informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati e, inoltre, contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione e la quantificazione del danno e l’individuazione dei presunti responsabili.
Quanto all’eccepita genericità dell’atto introduttivo, è appena il caso di sottolineare che dal suo contenuto e dalla documentazione depositata in allegato allo stesso, emergono con sufficiente chiarezza tanto il petitum che la causa petendi, con la nitida contestazione al convenuto di avere indebitamente percepito i contributi pubblici in violazione dell’atto di adesione ed obbligo del 21 settembre 2015, spiegata attraverso una chiara ed intellegibile ricostruzione fattuale delle condotte illecite e dei relativi addebiti. La citazione presenta, pertanto, tutti gli elementi essenziali richiesti dall’art. 86 c.g.c.. Per le medesime ragioni appare priva di pregio la denunciata genericità della contestazione erariale da parte degli altri convenuti. Secondo la difesa del signor IO SE, l’azione erariale sarebbe, inoltre, preclusa perché è pendente dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro l’opposizione alla revoca del finanziamento disposta dalla Regione AB, iscritta al n. 7034/2024 R.G.. Al riguardo, valga ricordare che “L’azione di responsabilità per danno erariale esercitata dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dall’amministrazione danneggiata restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali. Pertanto, il dipendente può essere convenuto in giudizio per entrambi i titoli, con il solo limite del cumulo del danno risarcibile.” (da ultimo, Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 17634 del 26 giugno 2024) e che “la Corte di cassazione ammette la coesistenza dell’azione risarcitoria proposta dalla P.A.
danneggiata e dell’azione per danno erariale ad iniziativa del P.M. contabile, anche in ordine al medesimo fatto causativo di pregiudizio, dando luogo alla duplicità e quindi alla concorrenza delle due azioni, a tutela degli interessi delle amministrazioni pubbliche danneggiate da soggetti legati alle stesse da un rapporto di servizio. Tale concorrenza di azioni viene tradizionalmente intesa non come un problema di giurisdizione, bensì come coesistenza e alterità delle due azioni, salva l’impossibilità di ottenere un risarcimento superiore al danno effettivo subito dall’amministrazione. Solo in tal caso le due azioni, quella risarcitoria e quella per responsabilità erariale si pongono in rapporto di reciproca preclusione” (Sez. II App., sentenza n. 216; id. da ultimo, sentenza n. 160/2025 cit.), sicché l’eccezione di inammissibilità in esame è parimenti priva di pregio. Non meno infondata deve, infine, ritenersi l’inammissibilità della citazione per la mancata notifica dell’invito a dedurre. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti dal procuratore regionale che l’invito a dedurre è stato notificato al convenuto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta del destinatario, al quale è stata data notizia con avviso raccomandata a.r. n.
668372589317, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 2 agosto 2024, restituita al mittente per compiuta giacenza. Ne deriva che a fronte della regolarità della notifica dell’invito a dedurre attestata, peraltro, dall’ufficiale giudiziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c.,
alcun rilievo probatorio può assumere la dichiarazione dell’amministratore di condominio in ordine all’asserito malfunzionamento del servizio postale nella zona.
12. L’eccezione di prescrizione formulata dai convenuti è infondata nei termini di seguito spiegati.
12.1 Il signor IO SE ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale per la decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994, sul rilievo che l’erogazione del finanziamento alla ditta di cui è titolare è avvenuta nel 2015. Il collegio non condivide una siffatta argomentazione, posto che, nel caso in esame, si è in presenza di una tipica fattispecie di occultamento doloso del danno, pertanto “(…) la circostanza che, diversamente da quanto normativamente previsto in ambito civilistico, nell’ambito della responsabilità per danno erariale, la sussistenza dell’occultamento doloso non determini [n.d.r., determina] la sospensione della decorrenza del termine prescrizionale, ma ne impedisce l’inizio del decorso, consente al giudice di valutare, a prescindere dalla espressa contestazione dell’occultamento doloso formulata dalla Procura, in sede di atto di citazione, la sussistenza di fatti che determinino la slittamento del dies a quo, ove, ovviamente, sia stato attivato il contraddittorio (Sez. III App., sent. n. 54 del 2025, sent. n. 37 del 2025; Sez. II App., sent. n. 161 del 2023).” (da ultimo, Sez. III App. sent. n.
144/2025). È, peraltro, noto che “Elemento costitutivo della prescrizione (art.
2934 c.c.) è l’inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge”
e che “La parte, alla cui iniziativa l’eccezione è riservata (art. 2938 c.c.), ha soltanto l’onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell’inattività (…).
La determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell’estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge.” (Cass., sez. un., 25 luglio 2022, n. 10955), che “Spetta al giudice qualificare l’inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all’individuazione di un termine più esiguo o più ampio.” (Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12182) e che, pertanto, “Come quaestio iuris si atteggia anche l’individuazione del momento inziale della prescrizione (…). Il giudice è chiamato a valutare d’ufficio il momento inziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti.” (da ultimo, Cass., sez. lav.,
3 agosto 2022, n. 24047; Cass., sez. V, 10 novembre 2021, n. 33169). Ne deriva che “l’identificazione del regime prescrizionale (ovvero della disciplina legale applicabile al caso di specie, in cui assumono particolare l’individuazione del dies a quo e la durata della prescrizione) confluisce nella quaestio iuris, che è riservata alla determinazione giudiziale, in omaggio al principio iura novit curia (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 464/2021, con la giurisprudenza contabile e della Cassazione ivi richiamata).” (da ultimo, Sez. II App., sent. n. 226/2025). In ragione dei suesposti orientamenti giurisprudenziali, è possibile, pertanto, affermare che il procuratore regionale, ancorché non abbia fatto uso del sintagma “occultamento doloso del danno”, ha esposto gli elementi che ne dimostrano l’esistenza, considerato che la fattispecie di illecito erariale dedotta in giudizio riguarda la indebita percezione di contributi regionali mediante la vendita fittizia, la conseguente produzione di false fatture di acquisto dei beni oggetto dell’incentivo economico e lo sviamento del finanziamento ottenuto dalla finalità pubblica per la quale era stato concesso, elementi che senza l’attività investigativa della Guardia di Finanza non sarebbero stati in alcun modo disvelati. Ne deriva che il termine di prescrizione non può decorrere dalla data della erogazione del finanziamento ma dalla data in cui il danno è stato effettivamente scoperto.
12.2 Priva di pregio è anche la medesima eccezione formulata, sia pure con differente argomentazione, dagli altri convenuti. Secondo questi ultimi, la notizia di danno era conosciuta già dal 19 giugno 2019, in ragione della comunicazione della Guardia di Finanza analoga a quella successivamente trasmessa alla procura erariale, e, comunque, dal 9 luglio 2019, data di invio a mezzo p.e.c. alla procura generale della Corte dei conti della nota prot. n.
224426/2019 contenente una informativa dettagliata relativa ai fatti oggetto di causa. Tale informativa è stata trasmessa, in pari data, anche alla Regione AB, con espresso invito alla revoca dei contributi per le già menzionate condotte illecite. La pretesa attorea è, pertanto, tardiva perché la notifica dell’invito a dedurre si è perfezionata in data successiva al 9 luglio 2024 (data di asserita scadenza del termine quinquennale di prescrizione). Al riguardo, mette conto evidenziare, preliminarmente, che, come correttamente evidenziato in udienza dal procuratore regionale, ai fini del calcolo della prescrizione deve tenersi conto del periodo di sospensione durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art. 85, c. 4, del d.l. n. 18/2020. È, inoltre, necessario osservare che, poiché gli inviti a dedurre sono stati notificati nel 2024, va applicato ratione temporis il testo consolidato di tale disposizione, risultante dai vari interventi emendativi che, durante il periodo emergenziale, lo hanno riguardato per soddisfare le esigenze di modulazione della disciplina in funzione dell’andamento della pandemia. Come è noto, tale diposizione prevede che “In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso (…).”. E’, altresì, noto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, “l’articolazione di un regime emergenziale specifico e assorbente per il plesso giudiziario Corte dei conti preclude l’utilizzabilità di regimi previsti per i diversi plessi (giustizia civile, penale, tributaria e militare).”, che “inequivoci elementi testuali presenti nella norma (in particolare, la formula “A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche”) inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l’effetto sospensivo riconducibile al primo periodo della disposizione (8/3 – 31/8 del 2020) e quello di cui al secondo periodo della medesima disposizione.” e che, pertanto, “deve essere confermato l’orientamento giurisprudenziale che individua il periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni.” (Sez. II App., sentenza n. 57/2024; id., da ultimo, Sez. II App., sentenze nn.
151/2025, 302/2024, 19/2024, 275/2023; Sez. I App., sentenza n.
470/2023; Sez. III App., sentenza n. 484/2023). Mette conto evidenziare, inoltre, che, dalla documentazione versata in atti dalle parti, emerge che la comunicazione della notizia di reato, ex art. 347 c.p.p., del 19 giugno 2019 non può assumere alcun rilievo perché non indirizzata alla procura erariale ma alla procura della repubblica presso il Tribunale di Crotone; di contro, a differenza di quanto affermato dal requirente, la trasmissione della notizia damni alla procura generale della Corte dei conti può senz’altro valere ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione, ma che per quanto nello specifico concerne il caso di specie, non vi è prova in atti che la procura generale abbia ricevuto il 9 luglio 2019 la menzionata notizia di danno mentre invero risulta che la stessa è stata trasmessa alla procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione AB il 18 ottobre 2019;
che, inoltre, rileva, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, la trasmissione del rapporto informativo della Guardia di Finanza di Crotone, ex art. 17 della legge n. 689/1981, con nota prot. n. 224447 del 9 luglio 2019 inviata alla Regione AB a mezzo p.e.c. del 10 luglio 2019 (documenti depositati in giudizio dalla convenuta IA SA CR e dai convenuti
“SE Sport Group s.r.l.”, ND, RE e RA SE), con la quale l’organo investigativo ha trasmesso all’amministrazione danneggiata la notizia di danno erariale, trascritta in maniera pedissequa nella successiva segnalazione di danno prot. n. 229964 del 15 luglio 2019, acquisita in pari data al protocollo della procura attrice. Pertanto, il dies a quo della prescrizione non può che decorrere dal 10 luglio 2019, data in cui la regione ha avuto piena conoscenza della fattispecie di illecito erariale oggetto del presente giudizio. Del resto, anche se la notizia di danno fosse pervenuta il 9 luglio 2019 alla procura generale, con anticipazione di un giorno del termine iniziale della prescrizione, l’azione erariale non potrebbe ritenersi comunque prescritta, posto che la notifica dell’invito a dedurre si è perfezionata per tutti i convenuti nel periodo compreso tra il 10 luglio 2024 e il 3 dicembre 2024, e, quindi, prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione, prorogato ex lege di ulteriori 176 giorni. Risulta, infatti, che l’invito a dedurre è stato notificato: a) alla “SE Sport Group s.r.l.” e al signor RE Scalise il 10 luglio 2024 in mani proprie; b) al signor IO SE, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta del destinatario, al quale è stata data notizia con avviso raccomandata a.r. n. 668372589317, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 2 agosto 2024, restituita al mittente per compiuta giacenza; c) alla signora IA SA CR, una prima volta, ai sensi dell’art.
140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta della destinataria, alla quale è stata data notizia con avviso raccomandata a.r. n. 668372589955, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 12 luglio 2024, restituita non consegnata per “destinatario sconosciuto”, ed una seconda volta, sempre ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta della destinataria, alla quale è stata data notizia con avviso raccomandata a.r. n.
668403324518, come risulta dalla relata di notifica del 22 novembre 2024, consegnata a mani di familiare convivente il 3 dicembre 2024; d) alla signora RA SE, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta del destinatario, al quale è stata data notizia con avviso raccomandata a.r. n. 668372589341, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 2 agosto 2024, restituita al mittente per compiuta giacenza; e) al signor NO SE, ai sensi dell’art.
140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale di Crotone ed affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta del destinatario, al quale è stata data notizia con avviso raccomandata a.r. n. 668372589306, come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 2 agosto 2024, restituita al mittente per compiuta giacenza; f) al signor ER GE, convenuto contumace, in mani proprie il 4 settembre 2024. Da qui la infondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione erariale.
13. Nel merito, questo collegio ritiene che l’azione risarcitoria sia meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito spiegati. In proposito, prima di ogni altra considerazione è, però, utile chiarire che la domanda risarcitoria formulata in via solidale per il complessivo importo di euro 536.943,81 in realtà si basa su tre distinti e autonomi finanziamenti regionali, rispetto ai quali, già nella prospettazione attorea oltre che in sede di accertamento giudiziale della stessa, le condotte illecite contestate ai convenuti (SE GioNN, CR IA SA e GE ER) non risultano in alcun modo collegate tra di loro. Ciò, dunque, per chiarire come la pretesa erariale di conseguire una pronuncia di condanna in solido non possa che ritenersi priva di elementi che ne giustifichino la formulazione, ovviamente anche in relazione al concorso della società fornitrice nella commissione degli illeciti erariali per i quali sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei termini innanzi spiegati, tanto più ove si consideri che con avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione AB il 31 dicembre 2014, in attuazione della linea di intervento 5.3.2.2 “Azioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la promozione e l’erogazione dei Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali”, l’amministrazione regionale ha definito le regole per la concessione di contributi regionali nel settore del turismo (attività ricettive e servizi) attraverso i c.d. pacchetti integrati di agevolazioni (PIA), che sono strumenti di incentivazione di natura integrata i quali, attraverso la presentazione di un unico piano di sviluppo aziendale, articolato in piani specifici singolarmente ammissibili, consentono alle imprese di richiedere contributi finanziari per piani di investimenti produttivi o per piani di servizi reali. I destinatari di tali forme di incentivazione erano le piccole e medie imprese calabresi, costituite in forma individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile, operanti in una serie di settori tassativamente indicati, sulla base della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007. Così opinando, il collegio non può che conseguentemente valutare la domanda distinguendola in base alle singole poste di finanziamento richieste da ciascun convenuto.
13.1 Prendendo, pertanto, le mosse dalla posizione del signor ER GE, rileva in atti che il 2 settembre 2015, la “Sila escursioni s.a.s.”, di cui il convenuto era socio accomandatario e legale rappresentante, ha ottenuto un contributo regionale a valere sul POR AB 2007/2013 – PI “madre natura, padre cultura”, linea di intervento 5.3.2.2, pari a 190.817,25 euro, con bonifico del 31 dicembre 2015, a seguito del verbale di sopralluogo del 17 dicembre 2015, eseguito dai funzionari regionali dott. Francesco De Girolamo e dott.ssa LA NO. Risulta dall’attività investigativa della Guardia di Finanza di Crotone che il convenuto, in violazione delle disposizioni che regolano la concessione del contributo regionale compendiate nell’avviso pubblico di partecipazione innanzi indicato e nel previsto atto di adesione, ha ottenuto il beneficio economico mediante dichiarazioni mendaci in ordine all’acquisto e alla effettiva disponibilità dei beni oggetto della misura di sostegno comunitario e non ha svolto l’attività finanziata. Vi è, infatti, ampia evidenza in atti che uno dei mezzi acquistati, e rendicontati alla regione (motoslitta bio istruttore), “è stata fatturata in vendita alla SILA ESCURSIONE sas ben 52 giorni pima del reale acquisto del bene da parte della CA SPORT RO RL che ha acquistato il bene solo successivamente al verbale di sopralluogo dei funzionari regionali ed alla chiusura del progetto creando così un artifizio di spesa rendicontato all’ente erogatore.”; che “il conto corrente dedicato, intestato alla SILA ESCURSIONI s.a.s., è risultato attivo esclusivamente dal settembre 2015 all’aprile 2016”; che il conto corrente ha evidenziato due anomalie e cioè che “in data 6 ottobre 2015 si è registrato una disposizione di bonifico in uscita di 10.000,00 euro a favore della ER RL quale “acconto per l’acquisto di n. 10 quad outlander 570 max”” ma “non è stata trovata giustificazione commerciale circa il pagamento in acconto direttamente dal compratore alla società produttrice ed il successivo pagamento degli stessi beni nuovamente al venditore CA SPORT RO RL” e che
“in data 15 dicembre 2015 si è registrato un bonifico in entrata di 74.000,00 euro da parte di CA ND (socio e procuratore della CA SPORT RO RL), al quale è seguito nella medesima giornata un bonifico in uscita alla CA SPORT RO RL quale pagamento di fattura.”, con la conseguenza che “E’ stato attuato in tal caso un pagamento con “flusso di ritorno”,
ossia quella pratica di pagamento fittizio che ha il solo scopo di certificare la spesa d’acquisto effettuata da rendicontare all’Ente Regione.”; che, pertanto,
“(…) sulle n. 2 fatture d’acquisto per totali 261.323,77 euro oltre IVA, ben 21.200,00 euro riguardano materiali non tracciabili; 14.573,00 euro per la motoslitta bio istruttore è da considerarsi fittizio in quanto non nella disponibilità né del compratore, né del venditore al momento dell’emissione della fattura;
74.000,00 euro sono pagamenti fittizi effettuati con la pratica del “flusso di ritorno”; che, inoltre, “Dei 10 quad acquistati in data 11/12/2015 dalla SILA ESCURSIONI s.a.s., per i quali è obbligo di legge l’immatricolazione e la copertura assicurativa, solo 7 sono stati immatricolati ma solo nel periodo gennaio
– marzo 2019”; che solo due dei menzionati mezzi risultavano coperto da idonea assicurazione per il noleggio, alla data di redazione della notizia di danno (15 luglio 2019); che, infine, alla medesima data, il convenuto ER GE risultava recluso presso la casa circondariale di Crotone, essendo stato tratto in arresto il 13 aprile 2017, con scadenza definitiva della pena al 12 novembre 2020, e il socio accomodante, AL GE, anch’egli tratto in arresto nella medesima data, dal 12 settembre 2018 scontava la pena degli arresti domiciliari in Crotone, sicché “Non avendo la società SILA ESCURSIONI s.a.s. alcun dipendente regolarmente assunto sin dalla data di costituzione, non si hanno notizie al momento di dove siano detenuti e a chi siano in uso i materiali, le attrezzature e gli automezzi oggetto del finanziamento” con la ovvia conseguenza che “la società SILA ESCURSIONI s.a.s. non ha comunque adempiuto all’obbligo di impiego quinquennale dei beni finanziati.” (cfr.
pagg. 7 e 8 della segnalazione di danno del 15 luglio 2019). Le suesposte circostanze di fatto, accertate dalla Guardia di Finanza, provano che il convenuto ha indebitamente percepito i contributi regionali mediante dichiarazione non veritiera in ordine all’acquisto e alla disponibilità dei beni oggetto del finanziamento in esame e che, inoltre, non ha mai utilizzato tali beni perché non ha svolto l’attività imprenditoriale incentivata, nei termini e secondo le modalità previste dall’avviso pubblico e dall’atto di adesione ed obbligo, con ciò distogliendo ingenti risorse economiche pubbliche dalle finalità per le quali erano state stanziate ed arrecando un grave pregiudizio patrimoniale alla Regione AB. È appena il caso di osservare, infine, che i provvedimenti di archiviazione e di assoluzione nei paralleli procedimenti penali, che hanno riguardato rispettivamente i funzionari regionali delegati ai controlli sulle pratiche di finanziamento e gli odierni convenuti, non mitigano in alcun modo la responsabilità amministrativa del signor ER GE. Infatti, la posizione dei funzionari regionali NO LA e De AM Vincenzo, che sono stati incaricati di redigere il verbale di sopralluogo finale propedeutico all’erogazione del contributo richiesto, è stata archiviata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 2 novembre 2021, in ragione della loro estraneità all’operazione fraudolenta in contestazione. La circostanza, evidenziata nella richiesta di archiviazione del 13 settembre 2021, che “Nei verbali di sopralluogo viene regolarmente dato atto di quanto riscontrato presso ciascuna delle sedi indicate nonché della presenza di beni e strumenti necessari al fine dell’ottenimento del finanziamento.” non può, pertanto, essere invocata a supporto della liceità della condotta del convenuto. Infatti, il giudice penale si è limitato ad escludere un “attivo coinvolgimento nelle operazioni criminose poste in essere dagli indagati rinviati a giudizio” (odierni convenuti) dei funzionari regionali, senza con ciò riconoscere la legittimità del procedimento in contestazione e il lecito utilizzo delle provvidenze pubbliche da parte dei citati nel presente procedimento per danno erariale. I funzionari si sono, infatti, limitati a riscontrare la presenza dei beni dichiarati nella domanda di finanziamento e non anche la tracciabilità degli stessi, oltre che il loro effettivo acquisto ed uso. Mette conto evidenziare, inoltre, che la contestazione erariale ha ad oggetto anche la violazione dell’obbligo di impiego quinquennale dei beni finanziati per le finalità per le quali erano stati acquistati, ovvero un profilo che non è stato oggetto della menzionata decisione del giudice penale.
Né assume rilievo la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1798/2023 del 21 novembre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei signori ER GE, RE, ND e IO SE, e IA SA CR per la intervenuta prescrizione dei reati rispettivamente ascritti. La sentenza in esame si è, infatti, limitata a dichiarare la prescrizione non ravvisandosi “gli estremi per una immediata pronuncia assolutoria nel merito.”.
Ne deriva che, ad avviso del collegio, sussiste la responsabilità amministrativa del signor ER GE sotto il profilo oggettivo dell’illecito erariale contestato.
13.1.1 D’altro canto, la condotta causale è da ritenersi all’evidenza dolosa siccome intenzionalmente preordinata al conseguimento di provvidenze economiche non dovute mercè la mendace dichiarazione in ordine alla titolarità dei beni finanziati dalla regione, per come, tra l’altro, asseverata con la sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Al riguardo, è bene ricordare, peraltro, che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, dispone che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione”. La sottoscrizione del menzionato atto di sottomissione rende, peraltro, evidente il dolo erariale del signor ER GE, ove si consideri che quest’ultimo ha intenzionalmente violato le previsioni dell’avviso pubblico e gli obblighi convenzionalmente assunti con la Regione AB, nella piena consapevolezza del pregiudizio patrimoniale arrecato con la indebita percezione e lo sviamento dalla finalità pubblica dei contributi regionali percepiti sine titulo.
13.1.2 Riguardo alla posizione del sg. GE, la domanda risarcitoria va accolta in misura pari all’importo del contributo erogato alla società di cui il convenuto è legale rappresentante, euro 190.817,25. Sotto tale profilo, è appena il caso di ricordare, inoltre, che “è costante la giurisprudenza di queste sezioni che definisce “priva di causa” qualunque forma di finanziamento pubblico che, per la condotta illecita, dolosa (come nella specie) o gravemente colposa, del beneficiario abbia comportato uno sviamento, anche solo parziale, del programma pubblico (Sez. II App., n. 279/2020)” e che “una volta appurata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l’accesso al finanziamento pubblico con riferimento anche solo a parte dello stesso, la rilevanza dell’inadempimento rende il finanziamento nella sua interezza privo di giustificazione causale, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali esso è stato erogato, ovvero perché sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore finanziario e merito economico” (Sez.
III app. sent. n. 14/2021; cfr., ex multis, Sez. II app. sent. n. 281/2023; id.
sent. n. 310/2021; id. sent. n. 279/2020; id. sent. n. 60/2018)” (da ultimo, Sez. II App. sentenza n. 51/2025).
13.1.3 Quanto al rapporto intercorso tra la società di GE e la “SE Sport Group s.r.l.” e il suo socio e procuratore speciale ND SE, va senz’altro affermata l’ingerenza della società fornitrice e dell’indicato socio nella commissione dell’illecito erariale in esame, ingerenza che si è concretizzata nella messa a disposizione dell’impresa di ER GE della provvista finanziaria di 74.000,00 euro al solo scopo di consentire la fittizia certificazione dell’acquisto dalla società fornitrice, evidentemente connivente, dei beni da rendicontare alla regione, così di fatto consentendo la indebita percezione del contributo in esame. A conferma del concorso nella commissione dell’illecito erariale della società fornitrice e del suo procuratore speciale, si osserva, inoltre, che, come risulta dalla notizia di danno (pag. 7), la motoslitta bio istruttore è stata fatturata in vendita alla SILA ESCURSIONI sas ben 52 giorni prima del reale acquisto del bene da parte della società fornitrice che, a sua volta, aveva acquistato il bene in data successiva al sopralluogo dei funzionari regionali ed alla chiusura del progetto. E ciò senza considerare che anche la maggior parte dei restanti beni acquistati dalla società convenuta non risultano tracciati o tracciabili e che, pertanto, come correttamente evidenziato dall’organo investigativo, il loro acquisto deve essere considerato fittizio al pari degli altri. Occorre, infine, considerare che dalla documentazione versata in atti dall’attore pubblico, ampiamente esaminata e descritta dall’organo investigativo nella denuncia di danno, emerge che una serie di beni acquistati dalla società fornitrice sono stati rivenduti alla “Sila escursioni s.a.s.” ad un prezzo maggiore di quello di acquisto “con percentuali che vanno dal 104,5% al 121,93% in più sul prezzo di acquisto evidenziando una discrasia evidente con prodotti similari acquistabili sul libero mercato” (cfr.
pag. 6 notizia di danno). In fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte territoriale ha avuto modo di precisare che “costituiscono mezzi nuovi unicamente quelli fatturati direttamente dal costruttore (o dal rivenditore autorizzato dal costruttore).”, che l’acquisto di mezzi nuovi “è funzionale all’esigenza di evitare che, attraverso i passaggi intermedi, venga meno la “tracciabilità” dei beni, “in uno con l’esigenza che le fatturazioni intermedie non comportino un ingiustificato aumento dei prezzi”, “dovuto all’utile dei vari intermediari” (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 330/2018)”, che “L’alterazione dei costi, peraltro, è ovviamente maggiore di quella desumibile dal confronto tra le due fatture, in quanto i beni di consumo, anche qualora rimangano effettivamente inutilizzati e vengano tenuti in custodia in magazzino, perdono comunque parte del valore commerciale, anche soltanto in ragione del mero decorso del tempo.” e che “è radicalmente inverosimile che un mezzo di trasporto possa mai essere rivenduto ad un prezzo maggiore di quello originario dopo tre anni (e che si possa realmente trovare un acquirente così sprovveduto, soprattutto se imprenditore), si tratta indubbiamente di una circostanza del tutto inveritiera, dolosamente rappresentata al fine di rendicontare all’Amministrazione costi maggiori di quelli reali.” (sentenza n. 78/2021, confermata dalla Sez. II App. con sentenza n. 325/2022). Risulta, peraltro, evidente che oggetto della contestazione erariale non è solo la congruità del prezzo di acquisto quanto la circostanza, incontestata e incontestabile, che i beni finanziati dalla regione sono stati ceduti dalla società fornitrice con un ingiustificabile sovraprezzo in danno delle finanze regionali. In definitiva, i fatti sopra esposti appaiono sufficienti a ritenere sussistente il concorso doloso della
“SE Sport Group s.r.l.” e del suo procuratore speciale ND SE nella commissione dell’illecito erariale da parte del signor ER GE, con la conseguente condanna in solido degli stessi al pagamento dell’importo di euro 190.817,25. Infine, relativamente alla posizione dei convenuti RE e RA SE, rispettivamente procuratore speciale e amministratrice pro tempore della società fornitrice, il collegio osserva che, nella fattispecie in esame, non viene in rilievo alcuna condotta illecita, pertanto, gli stessi devono essere dichiarati esenti dalla responsabilità erariale in parte qua.
13.2 La pretesa attorea è meritevole di accoglimento anche nei confronti della signora CR IA SA, legale rappresentane della “Free tourist s.r.l.” dal 14 dicembre 2015 al 30 marzo 2018. Risulta, infatti, dalla notizia di danno che la società beneficiaria del contributo regionale di 189.735,00 euro, a valere sul POR AB 2007/2013 – PI “madre natura, padre cultura”, linea di intervento 5.3.2.2, non ha prodotto alcun “volume d’affari per gli anni di imposta 2015/2017”; che la signora IA SA CR, escussa dall’organo investigativo il 29 aprile 2019, ha, tra l’altro, dichiarato che “la Free Tourist RL al momento è inattiva e non svolge alcuna attività”; che la stessa ha, inoltre, affermato di “non aver corrisposto somme di denaro per l’acquisto delle quote della società”, di non sapere “da chi siano stati emessi gli assegni circolari indicati nell’atto di cessione delle quote del 17/12/2015” e di non potere fornire spiegazioni “circa i materiali acquistati con il predetto finanziamento, né la destinazione e l’uso attuale dei materiali acquistati”. Appare, pertanto, evidente che la convenuta, titolare della società che ha ottenuto il beneficio economico mediante dichiarazioni mendaci in ordine all’acquisto e alla effettiva disponibilità dei beni oggetto della misura di sostegno comunitario, rese dal precedente amministratore, ha contribuito alla distrazione delle risorse pubbliche concesse dalla regione perché non ha svolto l’attività finanziata, in violazione dei sopra descritti avviso pubblico e atto di adesione ed obbligo.
Ha, inoltre, assunto il ruolo di mero prestanome della “SE Sport Group s.r.l.”, e del suo procuratore speciale ND SE, rendendo possibile la commissione dell’illecito erariale oggetto di contestazione. A ciò si aggiunga che, anche in tale caso, valgono le considerazioni già svolte sub 13.1, relative ai provvedimenti di archiviazione e di assoluzione nei paralleli procedimenti penali, a carico dei funzionari regionali delegati ai controlli sulle pratiche di finanziamento e degli odierni convenuti, che non consentono di esonerare la CR dalla responsabilità amministrativa contestatale.
13.2.1 Inoltre, la condotta causale è da ritenersi all’evidenza dolosa siccome intenzionalmente preordinata alla distrazione del finanziamento pubblico dalle finalità per le quali era stato concesso ove si consideri che la signora CR IA SA, nonostante la percezione del contributo regionale e la conseguente assunzione di responsabilità derivante dagli obblighi convenzionalmente assunti dalla società con l’amministrazione danneggiata, li ha intenzionalmente violati contribuendo con la propria condotta alla distrazione dalla finalità pubblica delle provvidenze economiche ottenute ed ha, altresì, consapevolmente consentito al convenuto ND SE, procuratore speciale della società fornitrice, e vero dominus della società beneficiaria, di percepire indebitamente le risorse comunitarie in danno della Regione AB.
13.2.2 La domanda attrice deve, quindi, essere accolta, dovendosi ritenere sotto il profilo dell’elemento oggettivo corretta la quantificazione del danno operata dalla procura regionale nell’importo del contributo erogato alla società, di cui la convenuta è stata legale rappresentante all’epoca dei fatti in contestazione, pari a 189.735,00 euro.
13.2.3 Anche in questo caso deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria a carico della “SE Sport Group s.r.l.” e del suo socio e procuratore speciale ND SE a causa della provata ingerenza nella gestione, più propriamente nella effettiva conduzione, della società “Free tourist s.r.l.” in luogo della signora CR IA SA, mera prestanome di quest’ultimo, al solo scopo di locupletare illecitamente il contributo in esame, come risulta evidente dalle menzionate risultanze dell’indagine contabile eseguita dalla Guardia di Finanza, e come di seguito si andrà più diffusamente a spiegare.
È di solare evidenza la fittizia certificazione dell’acquisto di beni da rendicontare alla regione, l’assenza di qualsivoglia attività aziendale, che attesta incontrovertibilmente la mancata utilizzazione dei beni per gli scopi pubblici perseguiti con la concessione del finanziamento, e la ingerenza gestoria del convenuto ND SE e della società di cui è socio e procuratore speciale, funzionale alla indebita percezione del contributo in esame. In particolare, a conferma della commissione dell’illecito erariale da parte della società fornitrice e del suo procuratore speciale, in concorso con la signora CR IA SA, risulta dalla notizia di danno (pag. 13), che “Tra le fatture di spesa rendicontate alla Regione AB dalla Free tourist RL, vi è la fattura n. 550, datata 30/12/2015, emessa dalla ditta Project Point di AB Domenico, con sede in Crotone, per la realizzazione di un sito web per l’importo di euro 1.000,00 euro (oltre IVA).”, che “In data 03/05/2019 è stato escusso in atti ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 148/88, il sig. AB EN il quale in sintesi ha inteso dichiarare: “sono stato contattato per la creazione di una bozza di un sito web inerente il noleggio di attrezzature sportive; tale lavoro mi è stato pagato con un bonifico di cui vi allego attestazione…. non ho mai conosciuto la sig.ra NA di cui mi dite, né altri soggetti della RE RI RL; il lavoro mi è stato commissionato e pagato dal sig. CA ND titolare della CA SPORT RO RL che mi ha fornito l’intestazione del cliente da indicare nella fattura da emettere…. il dominio di cui mi chiedete non è stato da me né pubblicato, né registrato, ma il lavoro riguardava esclusivamente una bozza di sito senza una veste grafica….””, che “Nel verbale di sopralluogo, datato 23/02/2016, i funzionari incaricati Dott. Francesco DE GIOL e la Dott.ssa LA VATRANO accertavano la presenza dei materiali acquistati e la pubblicazione on line del sito www.silaexplora.it”, che “Successivi accertamenti presso il provider ARUBA.it hanno permesso di accertare che il sito silaexplora.it è stato attivato in data 17/02/2016 ed è scaduto in data 17/02/2017 senza essere rinnovato dal titolare del servizio, in violazione degli obblighi imposti dall’atto di obbligo sottoscritto dalla VI AF che prevedeva un periodo minimo di 5 anni dalla chiusura del finanziamento.”, che
“Il conto corrente dedicato, intestato alla RE RI RL è risultato attivo esclusivamente per la data del 31/12/2015, giorno in cui sono state registrate due operazioni: - il bonifico ricevuto dalla Regione AB per l’importo di euro 132.814,00 euro quale I SAL; - il contestuale bonifico effettuato a favore della CA SPORT RO RL per l’importo di euro 132.562,25 euro.”, che
“Il saldo del II ed ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori) è stato invece effettuato in data 07/05/2016, sull’IBAN n. [...] (diverso da quello indicato nell’atto di adesione ed obbligo) in essere presso la BPER di San IO in Fiore (CS) per l’importo di euro 56.921,00 euro.” e, infine, che “Dei 10 Quad acquistati in data 28/12/2915 dalla RE RI
RL, per i quali è obbligo di legge l’immatricolazione e la copertura assicurativa, dalla banca dati ACI/PRA nessuno risulta essere stato immatricolato a nome della citata società e di conseguenza nessun quad è al momento provvisto della regolare copertura assicurativa.”. Appare, pertanto, evidente che non solo i beni acquistati dalla società convenuta non risultano tracciati o tracciabili
(vedi pag. 11 della notizia di danno), con la ovvia conseguenza che il loro acquisto deve essere considerato fittizio, e che, come già ampiamente esposto sub 13.1.3, la cessione dei beni finanziati dalla regione è avvenuto con un ingiustificabile sovraprezzo in danno delle finanze regionali (cfr. pag. 11 della notizia di danno, ove tra l’altro, si legge che “le n. 20 bici mountain bike, le n.
20 paia di ciaspole per adulti, ed il laboratorio sci adulti sono stati rivenduti applicando un rincaro di vendita fuori mercato, infatti sui singoli prodotti è stato attribuito un rialzo sproporzionato del prezzo di vendita, con percentuali che vanno dal 91,18% al 367,63% in più sul prezzo di acquisto, evidenziando una discrasia evidente con prodotti similari acquistabili sul libero mercato.”),
ma anche che il signor ND SE, in nome e per conto della “SE Sport Group s.r.l.”, ha svolto, d’intesa con la signora IA SA CR, le funzioni di amministratore di fatto della “Free tourist s.r.l.” al fine di utilizzarla come bancomat, e cioè al solo scopo di percepire illecitamente il contributo della regione, in palese e consapevole violazione dell’avviso pubblico e dell’atto di adesione ed obbligo, sottoscritto dalla medesima società, meglio descritti in precedenza. Pertanto, i fatti sopra esposti appaiono sufficienti a ritenere sussistente, unitamente a quella della signora IA SA CR, la condotta dolosa foriera di danno erariale della “SE Sport Group s.r.l.” e del suo procuratore speciale ND SE, con la conseguente condanna in solido degli stessi al pagamento dell’importo di 189.735,00 euro. Il collegio osserva, infine, che, anche in questo caso, non viene in rilievo alcuna condotta illecita dei convenuti RE e RA SE, rispettivamente procuratore speciale e amministratrice pro tempore della società fornitrice, e, pertanto, gli stessi devono essere dichiarati esenti dalla responsabilità erariale addebitata loro per tale posta di danno.
13.3 Parimenti meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda attorea nei confronti del convenuto IO SE. Quest’ultimo, nella qualità di titolare della ditta individuale “360 Slide shop riders philosophy”, ha, infatti, sottoscritto il già menzionato atto di adesione ed obbligo il 21 settembre 2015. In ragione della sottoscrizione di tale atto, ha ottenuto un contributo regionale a valere sul POR AB 2007/2013 – PI “madre natura, padre cultura”, linea di intervento 5.3.2.2, pari a 156.391,56 euro. Risulta dall’attività investigativa della Guardia di Finanza di Crotone che il sunnominato ha ottenuto il beneficio economico mediante dichiarazioni mendaci in ordine all’acquisto e alla effettiva disponibilità dei beni oggetto della misura di sostegno comunitario e che non ha svolto l’attività finanziata (vedi pag. 17 della notizia di danno). Si legge, in particolare, nella menzionata notizia di danno che “la spesa fatturata alla ditta 360 SLIDE SHOP RIDERS PHILOSOPHY di 7.505,00 euro per l’acquisto di una motoslitta soccorso con barella è da intendersi fittizia in quanto la motoslitta risulta acquistata ben 30 mesi prima della cessione alla ditta del fratello IO, quindi da intendersi già in uso e non nuova di fabbrica, mentre il rimorchio con barella è stato acquistato 35 giorni dopo l’emissione della fattura di vendita e poco prima della redazione del verbale di sopralluogo dei funzionari incaricati e la chiusura del finanziamento POR AB 2007/2013;”, che “i n. 4 varchi d’accesso pubblico completi di stampante termica e il n. 01 tappeto elettrico (impianto di risalita), sono da intendersi quali beni non in uso al sig. CA IO. Infatti, il titolare della ditta, privo di manodopera regolarmente assunta sin dall’anno 2015, non sarebbe in grado di gestire il negozio di vendita abbigliamento nei pressi del palaghiaccio, il negozio di noleggio nei pressi dell’impianto di risalita, i n. 4 varchi d’accesso, l’impianto di risalita e l’uso della motoslitta di soccorso con barella completamente da solo.”, che, infatti, “i varchi di accesso all’impianto di risalita sulle piste da sci e l’impianto di risalita posto alla base del piazzale e utilizzato quale scuola sci portatori di un notevole introito economico a mezzo di biglietto rilasciato dalla cassa unica dell’impianto sciistico in uso alla società CA SPORT RO RL, si ritengono gli stessi beni acquistati nominalmente dalla ditta di CA IO, ma di fatto in uso alla stessa società venditrice ed impiegati pienamente nel corso della stagione sciistica invernale;” e che “infine l’artifizio attuato si manifesta in quanto per il tappetino elettrico è stata fatturata la cessione alla ditta 360 SLIDE SHOP RIDERS PHILOSOPHY in data 27/11/2015, in realtà la CA SPORT RO RL ha acquistato il bene solo 33 giorni dopo attraverso la fattura d’acquisto n.
1066335 del 20/12/2015. La fattura di vendita emessa a favore della ditta del fratello IO ha il solo scopo di produrre i costi da rendicontare alla Regione AB.”. Dalla documentazione versata in atti dall’attore pubblico emerge, inoltre, che una serie di beni ceduti dalla società fornitrice sono stati rivenduti all’azienda del convenuto ad un prezzo maggiore di quello di acquisto con “un rialzo sproporzionato del prezzo di vendita, con percentuali che vanno dal 48,41% al 218,20% in più sul prezzo di acquisto evidenziando una discrasia evidente con prodotti similari acquistabili sul libero mercato, al solo scopo di creare un aumento ingiustificato dei costi da rendicontare alla Regione AB ” (cfr. pag. 17 notizia di danno). Anche in questo caso, ad avviso del collegio, non assumono valore le argomentazioni difensive del convenuto in ordine alla congruità del prezzo di vendita, per le medesime ragioni già indicate sub 13.1.3. Le suesposte circostanze di fatto, accertate dalla Guardia di Finanza, provano che il convenuto ha indebitamente percepito i contributi regionali mediante la dichiarazione non veritiera in ordine all’acquisto e alla disponibilità dei beni oggetto del finanziamento in esame e, inoltre, non ha mai utilizzato tali beni perché non ha svolto l’attività imprenditoriale incentivata, nei termini e secondo le modalità previste dall’avviso pubblico e dall’atto di adesione ed obbligo, con ciò distogliendo ingenti risorse economiche pubbliche dalle finalità per le quali erano state stanziate ed arrecando un grave pregiudizio patrimoniale alla Regione AB. A ciò si aggiunga che, anche in tale caso, valgono le considerazioni già svolte relativamente ai provvedimenti di archiviazione e di assoluzione nei paralleli procedimenti penali, a carico dei funzionari regionali delegati ai controlli sulle pratiche di finanziamento e degli odierni convenuti, che non consentono di esonerare il convenuto dalla responsabilità amministrativa contestatagli.
13.3.1 Quanto all’elemento soggettivo che ha connotato la condotta del convenuto in esame, appare indubitabile la sua rilevanza in punto di dolo mercè la mendace dichiarazione in ordine alla titolarità dei beni finanziati dalla regione, per come, tra l’altro, asseverata con la sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il cui art. 75, come si è già detto, sanziona la non veridicità del contenuto dell’autocertificazione con la
N O
TA SP
E SE G
iu d izio n
. 2 4 16 9
FO
G LIO
IM
P O
R TO
O
R IG
IN A
LE A TTO
D I C
ITA ZIO
N E
€ 9 6,0 0 n
. 5 co p ie p red etto atto p er u so n o tifica
€ 4 80 ,0
O R
IG IN
A LE D
P FISSA
ZIO N
E U D
IEN ZA
€ 1 6 ,0 n . 5 co p ie p red etto atto p er u so n o tifica
€ 8 0,0 0
D
IR ITTI D
I C A
N C
ELLER IA
€ 1 03 ,3 5
N
O TIFIC
H E
€
2,9 9
O
R IG
IN A
LE SEN TEN
ZA
1 4
€
2 24 ,0 0
FO
R M
U LA
ESEC U
T IV
A SEN
TEN ZA
€ 2 24 ,0 0
D
IR ITTI D
I C A
N C
ELLER IA
FO R
M U
LA ESEC
U TIV
A SEN
TEN ZA
€ 1 9,6
T O
TA LE
€ 1
.2 4 5 ,9
D IC
O N
S I E
U R
O M
IL L
E D
U E
C E
N T
O Q
U A
R A
N T
A C
IN Q
U E
/9 9 Il F u n zio n ario D o tt.ssa S tefan ia V asap o llo F irm a to d ig ita lm en te decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa.
13.3.2 La domanda attrice deve, quindi, accolta, dovendosi ritenere sotto il profilo dell’elemento oggettivo corretta la quantificazione del danno operata dalla procura regionale con riguardo all’importo del contributo erogato alla società di cui il convenuto è legale rappresentante, pari a 156.391,56 euro.
14. I convenuti soccombenti, “SE Sport Group s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ND e IO SE, IA SA CR e ER GE devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell’art. 31, c. 1 e 5, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 31, c. 2, c.g.c., si liquidano in favore dei convenuti RE e RA SE e a carico della Regione AB gli onorari e i diritti di difesa, nell’importo di euro 2.000,00 ciascuno, oltre a Spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione AB, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del convenuto ER GE;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile nei termini esposti in motivazione;
- dichiara esenti da responsabilità amministrativa i convenuti RA SE e RE SE;
- condanna i convenuti ER GE, “SE Sport Group s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ND SE al pagamento in solido in favore della Regione AB dell’importo di 190.817,25 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
- condanna i convenuti IA SA CR, “SE Sport Group s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ND SE al pagamento in solido in favore della Regione AB dell’importo di 189.735,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
- condanna il convenuto IO SE al pagamento in favore della Regione AB dell’importo di 156.391,56 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
- condanna i convenuti “SE Sport Group s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ND e IO SE, IA SA CR e ER GE al pagamento in solido delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine;
- liquida in favore dei convenuti RE e RA SE e a carico della Regione AB gli onorari e i diritti di difesa, nell’importo di euro 2.000,00 ciascuno, oltre a Spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente AN D’IA EN ZZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 21/01/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente