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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19936 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI CH nato a [...] il [...] AR EO nato a [...] il [...] AR AN nato a [...] il [...] AR US nato a [...] il [...] DA NI nato a [...] il [...] DE FE US nato a [...] il [...] NO IA nato a [...] il [...] UZ NI nato a [...] il [...] RA CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere US COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Udito il difensore di LI CH, Avv. MARCO MEDURI in sostituzione dell' Avv. IN IO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19936 Anno 2024 Presidente: UZS ANNA Relatore: COSCIONI US Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 maggio 2022, confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia nella parte in cui LI EL era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 10, 15 e 16 (furto aggravato) e 11 (estorsione), AR ES dei reati di cui ai capi 9 (ricettazione) 10, 12 ,14, 15, 16 (furto aggravato), 11 e 13 (estorsione), DA ON dei reati di cui ai capi 9 (ricettazione), 10, 12, 15 e 16 (furto aggravato) 11 e 13 (estorsione) OS AN del reato di cui al capo 1 (art.73 D.P.R. n. 309/90, commi 1 e 4), OS TT dei reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5, 6 (artt. 73 commi 1 e commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90), OS PE del reato di cui al capo 2 (art 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90), De EU PE del reato di cui al capo 2 (art 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90), RU ST dei reati di cui ai capi 3, 4 (art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), ZZ OM responsabile dei reati di cui ai capi 4, 7 (art. 73 comma 1 D.P.R n. 309/90) e 8 (art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di LI EL, lamentando che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti, aveva optato per una riduzione interiore al terzo della pena base, senza rappresentare le motivazioni per cui non si era ritenuto opportuno concederle nella massima estensione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di AR ES, eccependo l'omessa motivazione in ordine alla esclusione della recidiva contestata e lamentando l'eccessività della pena. 3. Propone ricorso per cassazione il difensore di OS TT. 3.1 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine al valore probatorio della conversazione n.21 del 29.12.2018, ricavata dal fatto che non era stata oggetto di contestazione da parte del difensore del coimputato DI (capo 2). 3.2 II difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine al giudizio di identificazione dell'imputato, in netta antitesi rispetto a quanto dedotto per il coimputato RU. 3.3 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'uso personale della sostanza stupefacente di cui al capo 3: la Corte di appello non si era avveduta che proprio gli agenti di PG avevano evidenziato la preoccupazione di OS circa l'uso personale della sostanza stupefacente destinata alla 2 s - -)1/44 vendita da parte dei coimputati;
in altri termini, quella che doveva essere detenuta per la cessione a terzi, era stata in realtà consumata per l'uso personale degli imputati 3.4 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione dei reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 ai sensi del V°comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. 3.5 II difensore rileva l'omessa motivazione in ordine all'eccessivo aumento in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contestato e l'eccessivo aumento per la continuazione con l'ulteriore episodio contestato. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di OS AN, rielevando che l'apparato argomentativo adottato dai giudici di secondo grado nel formulare il giudizio di colpevolezza era illogico e contraddittorio, e che risultava in maniera palese l'indeterminatezza e la genericità della pena. 5. Propone ricorso per cassazione il difensore di OS PE 5.1 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine al valore probatorio della conversazione n.21 del 29.12.2018, ricavata dal fatto che non era stata oggetto di contestazione da parte del difensore del coimputato DI (capo 2). 5.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione del reato di cui al capo 2 ai sensi del V° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. 5.3 Il difensore rileva l'omessa motivazione in ordine all'eccessivo aumento in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contestato e l'eccessivo aumento per la continuazione con l'ulteriore episodio contestato. 6. Propone ricorso per cassazione il difensore di DA ON. 6.1 II difensore rileva che gli elementi che avevano consentito di pervenire ad una affermazione di penale responsabilità in capo a DA si basavano esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni ambientali captate all'interno dell'auto di LI EL e su alcune conversazioni telefoniche che non provavano che fosse proprio DA autore delle stesse;
era vero che il soggetto le cui conversazioni erano state captate all'interno dell'autovettura si chiamava ON, ma non poteva considerarsi provato che fosse proprio DA solo in ragione degli spostamenti dell'autovettura nei pressi della sua abitazione, Relativamente ai singoli reati, il difensore osserva che: quanto capo 9, non si era mai parlato di precedenti reati commessi e si era fatto accenno a due autovetture tra le più comuni in Italia;
3 kAf quanto ai reati di cui ai capi 10 e 11 la PG procedente aveva omesso di intervenire durante la commissione dei delitti di furto ed estorsione, per cui gli agenti avevano basato l'identificazione sulla somiglianza del tono di voce tra il soggetto oggetto di indagini e DA quanto ai reati di cui ai capi 12 e 13 non vi era prova del coinvolgimento di DA;
quanto al reato di cui al capo 15, anche in questo caso la PG non era intervenuta, per cui non era possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti 6.2 Il difensore osserva che in appello era stata chiesta la concessione delle attenuanti generiche, vista anche la scelta processuale adottata, e non era sufficiente il richiamo all'art. 133 cod.pen. 6.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata era carente dal punto di vista motivazionale, visto che la Corte di appello si era limitata a riportarsi brevemente a quanto scritto nella sentenza di primo grado. 7. Propone ricorso per cassazione il difensore di DI PE. 7.1 Il difensore rileva che gli elementi che avevano consentito di pervenire ad una affermazione di penale responsabilità in capo a DI si basavano esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni ambientali captate all'interno di quello che secondo l'accusa era il /ocus commissi delicti, ossia il "garage di TT", intercettazioni non riscontrate da alcun altro elemento;
il difensore contesta l'attribuzione della voce intercettata a DI, effettuata dalla PG unicamente mediante conoscenza diretta ed all'uso dello pseudonimo "sci-sci" per riferirsi al soggetto identificato come DI;
osserva che all'interno del medesimo procedimento vi era un altro soggetto noto come "scià-sciò", davvero simile al precedente;
trattandosi di "droga parlata", non era stato possibile alcuna verifica circa la concreta capacità drogante della sostanza. 7.2 II difensore lamenta il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma V° dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. 7.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata era carente dal punto di vista motivazionale, visto che la Corte di appello si era limitata a riportarsi brevemente a quanto scritto nella sentenza di primo grado. 8 Propone ricorso per cassazione il difensore di RU ST. 8.1 Il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della voce dell'imputato: si presumeva l'avvenuta comparazione vocale da parte degli inquirenti in occasione della perquisizione del 29 marzo 2019 in assenza di un atto di polizia giudiziaria attestante la detta attività di indagine;
inoltre, la Corte di appello non si era avveduta che proprio gli agenti di PG avevano 4 evidenziato la preoccupazione di un interlocutore di RU circa l'uso personale della sostanza stupefacente destinata alla vendita da parte dei coimputati;
in altri termini, quella che doveva essere detenuta per la cessione a terzi, era stata in realtà consumata per l'uso personale degli imputati. 8.2 Relativamente al capo 4, il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione in ordine alla detenzione del quantitativo e del tipo di sostanza stupefacente. 8.3 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione dei reati di cui ai capi 3 e 4 ai sensi del V° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. 8.4 Il difensore rileva l'omessa motivazione in ordine all'eccessivo aumento in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contestato e l'eccessivo aumento per la continuazione con l'ulteriore episodio contestato. 9. Propone ricorso per cassazione il difensore di ZZ OM. 9.1 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 73 comma V, D.P.R. n. 309/90, visto che in un arco temporale di tre mesi erano stati quattro i presunti episodi di cessione contestati a ZZ. 9.2 Il difensore osserva che la pena irrogata era eccessiva, tenuto conto che l'imputato aveva optato per un rito alternativo, consentendo di evitare lungaggini processuali, per cui le attenuanti generiche ben avrebbero potuto essere concesse nella massima estensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Preliminarmente si deve osservare come le censure dei ricorrenti relativt alla responsabilità propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inoltre, come osservato dalla Corte di appello, il processo si è svolto con rito abbreviato, per cui, non avendo nessuno degli imputati condizionato la richiesta alla effettuazione di perizie foniche, mantengono pieno valore le identificazioni 5 degli imputati effettuate dagli inquirenti in base alla comparazione delle voci captate nelle intercettazioni ed al fatto che gli imputati si chiamavano per nome (si veda l'ampia motivazione contenuta alle pagine 14 e seguenti della sentenza impugnata). Ciò premesso, il ricorso proposto nell'interesse di LI EL deve essere dichiarato inammissibile. 1.2 Si deve ribadire che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, dovendosi avere riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost;
si deve inoltre rilevare come gli elementi addotti dall'imputato nell'atto di appello relativamente alle attenuanti generiche erano estremamente generici, per cui nessun onere motivazione aveva la Corte di appello sul punto. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di AR ES deve essere dichiarato inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato;
quanto alla pena, è principio costantemente affermato questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato sulla quantificazione della pena e sulla impossibilità di escludere la recidiva alle pag.34 e 35 della sentenza impugnata, così adempiendo all'onere motivazione richiesto, e i motivi di ricorso sui punti trattati sono estremamente generici. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di OS TT deve essere dichiarato inammissibile- 3.1 Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la Corte di appello ha osservato che la intercettazione telefonica disposta sull'utenza in uso a OS TT aveva permesso di comparare la voce captata nelle conversazioni 6 intercettate con quella captata in ambientale, così permettendo l'identificazione di OS TT come uno dei soggetti presenti nel box all'interno del quale si parlava della vendita di sostanza stupefacente (si veda pag.18 sentenza impugnata nella parte relativa a "numero di dosi, di denaro, di bigliettini con annotazioni"); stante la certa identificazione dell'imputato, del tutto irrilevante è quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso sul differente modo di identificare il coimputato RU;
si veda sul punto l'esaustiva motivazione riportata alle pagine 20 e seguenti della sentenza impugnata 3.2 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pretende di fornire una spiegazione del contenuto delle intercettazioni diversa da quella effettuata dal giudice di merito a pag.25 della sentenza impugnata;
si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, D'RE e altri, Rv. 268389). Relativamente all'eccezione secondo cui la sostanza sarebbe stata destinata all'uso personale degli imputati, il motivo di ricorso non si confronta con le pagine della motivazione della sentenza (pag.21 e seguenti) nelle quali si evidenzia l'esistenza di una attività di spaccio, desunta dal fatto che nelle conversazioni intercettate si parlava della contabilità delle somme ricavate dalla vendita e dei quantitativi di sostanza stupefacente ceduti, che faceva emergere il giro di affari del gruppo, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente un uso personale 3.3 Quanto alla mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi di cui al V° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, vi è congrua motivazione della Corte di appello sia a pag.23 che a pag. 26 della sentenza impugnata, ove vengono evidenziati l'attività continuativa, l'esistenza di un locale dedicato allo spaccio, la presenza di utenze dedicate e di sentinelle che vigilano per allertare le forze dell'ordine, tutti elementi incompatibili con la richiesta riqualificazione: è noto che in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente. 3.4 Relativamente alla dosimetria della pena, vi è motivazione della Corte di appello sia per quanto riguarda la pena base che per i singoli aumenti per la 7 f'• continuazione (pag.27 della sentenza impugnata); peraltro, il motivo sulla continuazione appare generico, visto che viene contestato un solo aumento per la continuazione, mentre i reati posti in continuazione sono quattro. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di OS AN deve essere dichiarato inammissibile, stante la sua estrema genericità, per cui non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata: invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di OS PE deve essere dichiarato inammissibile. 5.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, formulato in maniera identica a quella del coimputato OS TT, si deve osservare che il fatto che il difensore di De EU non abbia contestato l'interpretazione data dal giudice di merito alla conversazione intercettata è un dato del tutto irrilevante, ferma restando l'interpretazione stessa (su cui, si ribadisce, non è ammesso sindacato in questa sede), che viene abbondantemente argomentata dalla Corte di appello nelle pagine 20 e seguenti della sentenza impugnata. 5.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, redatti in termini identici ai motivi 4 e 5 del ricorso proposto nell'interesse di OS TT (è stata mantenuta anche la stessa numerazione, sebbene il ricorso di OS PE abbia solo tre motivi) si richiamano le considerazioni già esposte relative al predetto ricorrente, con la precisazione che la motivazione sulla pena e sull'aumento per la continuazione è contenuta a pag.23 della sentenza impugnata. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di DA ON deve essere dichiarato inammissibile. 6.1 Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello (pag.29) nella quale si evidenzia che l'incontro del 20 gennaio 2019 era stato preceduto da una conversazione telefonica captata sulla utenza intestata a DA, che contattava l'utenza di LI EL chiedendogli "Oh, ma venite" e ricevendo risposta affermativa da LI, che si recava prima da AR e poi in via Urbe 32, residenza di DA;
anche nella sera del 20 gennaio 2019 l'incontro tra DA e LI è preceduto da una telefonata del primo al secondo, ciò che ha consentito di attribuire a DA i reati di cui ai capi 10, 11 ,12 e 13 (si veda la motivazione contenuta nelle seconda parte dipa.29 della sentenza impugnata); quanto al capo 9, il motivo di ricorso cerca di 8 dare una spiegazione della conversazione intercettata diversa da quella contenuta a pag.30 della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità; la motivazione relativa ai reati di cui aj capi 15 e 16 è contenuta alle pagine 33 e 34 della sentenza impugnata e, attesa l'identificazione dell'imputato, è irrilevante che gli agenti di polizia giudiziaria, che monitoravano l'autovettura di LI, abbiano scelto di non intervenire. 6.2 La Corte di appello ha anche motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali sulla dosimetria della pena a pag. 35 della sentenza impugnata, evidenziando la particolare intensità del dolo dell'imputato; del tutto generico è l'ultimo motivo proposto. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di DI PE deve essere dichiarato inammissibile. 7.1 Il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo di quanto già eccepito in appello, senza alcun confronto, relativamente alla identificazione dell'imputato, con quanto affermato dalla Corte di appello alle pagine 20 e 21 della sentenza impugnata;
si deve pertanto ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Le rimanenti censure, secondo cui De EU si sarebbe occupato solo del conteggio delle somme e non della cessione e sulla capacità drogante della sostanza ceduta non si confrontano, la prima con la parte della motivazione in cui la Corte di appello evidenzia che De EU chiede ad un certo FI cosa intenda acquistare, segno evidente che il box era il luogo destinato allo spaccio, posto in essere anche da De EU: la seconda con la considerazione che, se è vero che 9 ) "in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata" (così Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251), è anche vero che la Corte di appello è risalita alla natura della sostanza ed al peso della stessa con la motivazione contenuta a pag. 17 della sentenza impugnata. 7.2 Quanto alla mancata riqualificazione nella ipotesi di cui al V° comma del D.P.R. n. 309/90, devono essere richiamate le considerazioni già svolte, attesa la esaustiva motivazione contenuta a pag.23 della sentenza impugnata. 7.3 Il terzo motivo di ricorso, formulato in maniera identica all'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di DA, è inammissibile alla luce della sua estrema genericità. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di RU ST deve essere dichiarato inammissibile. 8.1 L'identificazione di RU è stata correttamente spiegata dalla Corte di appello a pag. 24 della sentenza impugnata, ed è una mera affermazione del difensore che gli inquirenti che procedevano all'ascolto delle conversazioni intercettata siano diversi da quelli che hanno effettuato la perquisizione. Quanto al dedotto uso personale, il motivo di ricorso è formulato in maniera identica al motivo proposto da OS TT, per cui anche in questo caso si deve rilevare che si pretende di dare alla intercettazione una interpretazione diversa da quella adottata dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. 8.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello: ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Così deciso il 24/04/2024 8.3 Sulla impossibilità di riqualificare i fatti nell'ipotesi di cui al V°comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 si ribadisce quanto già detto, alla luce della motivazione contenuta a pag. 26 della sentenza impugnata. 8.4 La motivazione sulla pena e sull'aumento per la continuazione è contenuta a pag.26 della sentenza impugnata, con pieno rispetto dell'onere motivazione richiesto. 9. Il ricorso proposto nell'interesse di ZZ OM deve essere dichiarato inammissibile. 9.1 Quanto al primo motivo, anche in questo caso vi è congrua motivazione a pag.28 della sentenza impugnata. 9.2 Analogo discorso deve essere svolto anche per quanto riguarda la motivazione sulla pena e sugli aumenti a titolo di continuazione;
deve essere rilevato che, come per motivi proposti anche da altri ricorrenti, la scelta del rito abbreviato sia del tutto irrilevante ai fini della commisurazione della pena, visto che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, e quindi non se ne può tener conto due volte poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato. 10. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve infine essere disposta la correzione della sentenza di appello nella parte in cui la data di nascita di OS TT è indicata nel 1977 anziché nel 1997
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Corregge la sentenza di appello nell'anno di nascita di OS TT indicato erroneamente nel "1977" con l'anno esatto "1997". Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto.
udita la relazione svolta dal Consigliere US COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Udito il difensore di LI CH, Avv. MARCO MEDURI in sostituzione dell' Avv. IN IO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19936 Anno 2024 Presidente: UZS ANNA Relatore: COSCIONI US Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 maggio 2022, confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia nella parte in cui LI EL era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 10, 15 e 16 (furto aggravato) e 11 (estorsione), AR ES dei reati di cui ai capi 9 (ricettazione) 10, 12 ,14, 15, 16 (furto aggravato), 11 e 13 (estorsione), DA ON dei reati di cui ai capi 9 (ricettazione), 10, 12, 15 e 16 (furto aggravato) 11 e 13 (estorsione) OS AN del reato di cui al capo 1 (art.73 D.P.R. n. 309/90, commi 1 e 4), OS TT dei reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5, 6 (artt. 73 commi 1 e commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90), OS PE del reato di cui al capo 2 (art 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90), De EU PE del reato di cui al capo 2 (art 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90), RU ST dei reati di cui ai capi 3, 4 (art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), ZZ OM responsabile dei reati di cui ai capi 4, 7 (art. 73 comma 1 D.P.R n. 309/90) e 8 (art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di LI EL, lamentando che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti, aveva optato per una riduzione interiore al terzo della pena base, senza rappresentare le motivazioni per cui non si era ritenuto opportuno concederle nella massima estensione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di AR ES, eccependo l'omessa motivazione in ordine alla esclusione della recidiva contestata e lamentando l'eccessività della pena. 3. Propone ricorso per cassazione il difensore di OS TT. 3.1 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine al valore probatorio della conversazione n.21 del 29.12.2018, ricavata dal fatto che non era stata oggetto di contestazione da parte del difensore del coimputato DI (capo 2). 3.2 II difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine al giudizio di identificazione dell'imputato, in netta antitesi rispetto a quanto dedotto per il coimputato RU. 3.3 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'uso personale della sostanza stupefacente di cui al capo 3: la Corte di appello non si era avveduta che proprio gli agenti di PG avevano evidenziato la preoccupazione di OS circa l'uso personale della sostanza stupefacente destinata alla 2 s - -)1/44 vendita da parte dei coimputati;
in altri termini, quella che doveva essere detenuta per la cessione a terzi, era stata in realtà consumata per l'uso personale degli imputati 3.4 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione dei reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 ai sensi del V°comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. 3.5 II difensore rileva l'omessa motivazione in ordine all'eccessivo aumento in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contestato e l'eccessivo aumento per la continuazione con l'ulteriore episodio contestato. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di OS AN, rielevando che l'apparato argomentativo adottato dai giudici di secondo grado nel formulare il giudizio di colpevolezza era illogico e contraddittorio, e che risultava in maniera palese l'indeterminatezza e la genericità della pena. 5. Propone ricorso per cassazione il difensore di OS PE 5.1 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine al valore probatorio della conversazione n.21 del 29.12.2018, ricavata dal fatto che non era stata oggetto di contestazione da parte del difensore del coimputato DI (capo 2). 5.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione del reato di cui al capo 2 ai sensi del V° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. 5.3 Il difensore rileva l'omessa motivazione in ordine all'eccessivo aumento in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contestato e l'eccessivo aumento per la continuazione con l'ulteriore episodio contestato. 6. Propone ricorso per cassazione il difensore di DA ON. 6.1 II difensore rileva che gli elementi che avevano consentito di pervenire ad una affermazione di penale responsabilità in capo a DA si basavano esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni ambientali captate all'interno dell'auto di LI EL e su alcune conversazioni telefoniche che non provavano che fosse proprio DA autore delle stesse;
era vero che il soggetto le cui conversazioni erano state captate all'interno dell'autovettura si chiamava ON, ma non poteva considerarsi provato che fosse proprio DA solo in ragione degli spostamenti dell'autovettura nei pressi della sua abitazione, Relativamente ai singoli reati, il difensore osserva che: quanto capo 9, non si era mai parlato di precedenti reati commessi e si era fatto accenno a due autovetture tra le più comuni in Italia;
3 kAf quanto ai reati di cui ai capi 10 e 11 la PG procedente aveva omesso di intervenire durante la commissione dei delitti di furto ed estorsione, per cui gli agenti avevano basato l'identificazione sulla somiglianza del tono di voce tra il soggetto oggetto di indagini e DA quanto ai reati di cui ai capi 12 e 13 non vi era prova del coinvolgimento di DA;
quanto al reato di cui al capo 15, anche in questo caso la PG non era intervenuta, per cui non era possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti 6.2 Il difensore osserva che in appello era stata chiesta la concessione delle attenuanti generiche, vista anche la scelta processuale adottata, e non era sufficiente il richiamo all'art. 133 cod.pen. 6.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata era carente dal punto di vista motivazionale, visto che la Corte di appello si era limitata a riportarsi brevemente a quanto scritto nella sentenza di primo grado. 7. Propone ricorso per cassazione il difensore di DI PE. 7.1 Il difensore rileva che gli elementi che avevano consentito di pervenire ad una affermazione di penale responsabilità in capo a DI si basavano esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni ambientali captate all'interno di quello che secondo l'accusa era il /ocus commissi delicti, ossia il "garage di TT", intercettazioni non riscontrate da alcun altro elemento;
il difensore contesta l'attribuzione della voce intercettata a DI, effettuata dalla PG unicamente mediante conoscenza diretta ed all'uso dello pseudonimo "sci-sci" per riferirsi al soggetto identificato come DI;
osserva che all'interno del medesimo procedimento vi era un altro soggetto noto come "scià-sciò", davvero simile al precedente;
trattandosi di "droga parlata", non era stato possibile alcuna verifica circa la concreta capacità drogante della sostanza. 7.2 II difensore lamenta il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma V° dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. 7.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata era carente dal punto di vista motivazionale, visto che la Corte di appello si era limitata a riportarsi brevemente a quanto scritto nella sentenza di primo grado. 8 Propone ricorso per cassazione il difensore di RU ST. 8.1 Il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della voce dell'imputato: si presumeva l'avvenuta comparazione vocale da parte degli inquirenti in occasione della perquisizione del 29 marzo 2019 in assenza di un atto di polizia giudiziaria attestante la detta attività di indagine;
inoltre, la Corte di appello non si era avveduta che proprio gli agenti di PG avevano 4 evidenziato la preoccupazione di un interlocutore di RU circa l'uso personale della sostanza stupefacente destinata alla vendita da parte dei coimputati;
in altri termini, quella che doveva essere detenuta per la cessione a terzi, era stata in realtà consumata per l'uso personale degli imputati. 8.2 Relativamente al capo 4, il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione in ordine alla detenzione del quantitativo e del tipo di sostanza stupefacente. 8.3 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione dei reati di cui ai capi 3 e 4 ai sensi del V° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. 8.4 Il difensore rileva l'omessa motivazione in ordine all'eccessivo aumento in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contestato e l'eccessivo aumento per la continuazione con l'ulteriore episodio contestato. 9. Propone ricorso per cassazione il difensore di ZZ OM. 9.1 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 73 comma V, D.P.R. n. 309/90, visto che in un arco temporale di tre mesi erano stati quattro i presunti episodi di cessione contestati a ZZ. 9.2 Il difensore osserva che la pena irrogata era eccessiva, tenuto conto che l'imputato aveva optato per un rito alternativo, consentendo di evitare lungaggini processuali, per cui le attenuanti generiche ben avrebbero potuto essere concesse nella massima estensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Preliminarmente si deve osservare come le censure dei ricorrenti relativt alla responsabilità propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inoltre, come osservato dalla Corte di appello, il processo si è svolto con rito abbreviato, per cui, non avendo nessuno degli imputati condizionato la richiesta alla effettuazione di perizie foniche, mantengono pieno valore le identificazioni 5 degli imputati effettuate dagli inquirenti in base alla comparazione delle voci captate nelle intercettazioni ed al fatto che gli imputati si chiamavano per nome (si veda l'ampia motivazione contenuta alle pagine 14 e seguenti della sentenza impugnata). Ciò premesso, il ricorso proposto nell'interesse di LI EL deve essere dichiarato inammissibile. 1.2 Si deve ribadire che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, dovendosi avere riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost;
si deve inoltre rilevare come gli elementi addotti dall'imputato nell'atto di appello relativamente alle attenuanti generiche erano estremamente generici, per cui nessun onere motivazione aveva la Corte di appello sul punto. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di AR ES deve essere dichiarato inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato;
quanto alla pena, è principio costantemente affermato questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato sulla quantificazione della pena e sulla impossibilità di escludere la recidiva alle pag.34 e 35 della sentenza impugnata, così adempiendo all'onere motivazione richiesto, e i motivi di ricorso sui punti trattati sono estremamente generici. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di OS TT deve essere dichiarato inammissibile- 3.1 Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la Corte di appello ha osservato che la intercettazione telefonica disposta sull'utenza in uso a OS TT aveva permesso di comparare la voce captata nelle conversazioni 6 intercettate con quella captata in ambientale, così permettendo l'identificazione di OS TT come uno dei soggetti presenti nel box all'interno del quale si parlava della vendita di sostanza stupefacente (si veda pag.18 sentenza impugnata nella parte relativa a "numero di dosi, di denaro, di bigliettini con annotazioni"); stante la certa identificazione dell'imputato, del tutto irrilevante è quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso sul differente modo di identificare il coimputato RU;
si veda sul punto l'esaustiva motivazione riportata alle pagine 20 e seguenti della sentenza impugnata 3.2 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pretende di fornire una spiegazione del contenuto delle intercettazioni diversa da quella effettuata dal giudice di merito a pag.25 della sentenza impugnata;
si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, D'RE e altri, Rv. 268389). Relativamente all'eccezione secondo cui la sostanza sarebbe stata destinata all'uso personale degli imputati, il motivo di ricorso non si confronta con le pagine della motivazione della sentenza (pag.21 e seguenti) nelle quali si evidenzia l'esistenza di una attività di spaccio, desunta dal fatto che nelle conversazioni intercettate si parlava della contabilità delle somme ricavate dalla vendita e dei quantitativi di sostanza stupefacente ceduti, che faceva emergere il giro di affari del gruppo, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente un uso personale 3.3 Quanto alla mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi di cui al V° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, vi è congrua motivazione della Corte di appello sia a pag.23 che a pag. 26 della sentenza impugnata, ove vengono evidenziati l'attività continuativa, l'esistenza di un locale dedicato allo spaccio, la presenza di utenze dedicate e di sentinelle che vigilano per allertare le forze dell'ordine, tutti elementi incompatibili con la richiesta riqualificazione: è noto che in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente. 3.4 Relativamente alla dosimetria della pena, vi è motivazione della Corte di appello sia per quanto riguarda la pena base che per i singoli aumenti per la 7 f'• continuazione (pag.27 della sentenza impugnata); peraltro, il motivo sulla continuazione appare generico, visto che viene contestato un solo aumento per la continuazione, mentre i reati posti in continuazione sono quattro. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di OS AN deve essere dichiarato inammissibile, stante la sua estrema genericità, per cui non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata: invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di OS PE deve essere dichiarato inammissibile. 5.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, formulato in maniera identica a quella del coimputato OS TT, si deve osservare che il fatto che il difensore di De EU non abbia contestato l'interpretazione data dal giudice di merito alla conversazione intercettata è un dato del tutto irrilevante, ferma restando l'interpretazione stessa (su cui, si ribadisce, non è ammesso sindacato in questa sede), che viene abbondantemente argomentata dalla Corte di appello nelle pagine 20 e seguenti della sentenza impugnata. 5.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, redatti in termini identici ai motivi 4 e 5 del ricorso proposto nell'interesse di OS TT (è stata mantenuta anche la stessa numerazione, sebbene il ricorso di OS PE abbia solo tre motivi) si richiamano le considerazioni già esposte relative al predetto ricorrente, con la precisazione che la motivazione sulla pena e sull'aumento per la continuazione è contenuta a pag.23 della sentenza impugnata. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di DA ON deve essere dichiarato inammissibile. 6.1 Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello (pag.29) nella quale si evidenzia che l'incontro del 20 gennaio 2019 era stato preceduto da una conversazione telefonica captata sulla utenza intestata a DA, che contattava l'utenza di LI EL chiedendogli "Oh, ma venite" e ricevendo risposta affermativa da LI, che si recava prima da AR e poi in via Urbe 32, residenza di DA;
anche nella sera del 20 gennaio 2019 l'incontro tra DA e LI è preceduto da una telefonata del primo al secondo, ciò che ha consentito di attribuire a DA i reati di cui ai capi 10, 11 ,12 e 13 (si veda la motivazione contenuta nelle seconda parte dipa.29 della sentenza impugnata); quanto al capo 9, il motivo di ricorso cerca di 8 dare una spiegazione della conversazione intercettata diversa da quella contenuta a pag.30 della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità; la motivazione relativa ai reati di cui aj capi 15 e 16 è contenuta alle pagine 33 e 34 della sentenza impugnata e, attesa l'identificazione dell'imputato, è irrilevante che gli agenti di polizia giudiziaria, che monitoravano l'autovettura di LI, abbiano scelto di non intervenire. 6.2 La Corte di appello ha anche motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali sulla dosimetria della pena a pag. 35 della sentenza impugnata, evidenziando la particolare intensità del dolo dell'imputato; del tutto generico è l'ultimo motivo proposto. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di DI PE deve essere dichiarato inammissibile. 7.1 Il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo di quanto già eccepito in appello, senza alcun confronto, relativamente alla identificazione dell'imputato, con quanto affermato dalla Corte di appello alle pagine 20 e 21 della sentenza impugnata;
si deve pertanto ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Le rimanenti censure, secondo cui De EU si sarebbe occupato solo del conteggio delle somme e non della cessione e sulla capacità drogante della sostanza ceduta non si confrontano, la prima con la parte della motivazione in cui la Corte di appello evidenzia che De EU chiede ad un certo FI cosa intenda acquistare, segno evidente che il box era il luogo destinato allo spaccio, posto in essere anche da De EU: la seconda con la considerazione che, se è vero che 9 ) "in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata" (così Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251), è anche vero che la Corte di appello è risalita alla natura della sostanza ed al peso della stessa con la motivazione contenuta a pag. 17 della sentenza impugnata. 7.2 Quanto alla mancata riqualificazione nella ipotesi di cui al V° comma del D.P.R. n. 309/90, devono essere richiamate le considerazioni già svolte, attesa la esaustiva motivazione contenuta a pag.23 della sentenza impugnata. 7.3 Il terzo motivo di ricorso, formulato in maniera identica all'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di DA, è inammissibile alla luce della sua estrema genericità. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di RU ST deve essere dichiarato inammissibile. 8.1 L'identificazione di RU è stata correttamente spiegata dalla Corte di appello a pag. 24 della sentenza impugnata, ed è una mera affermazione del difensore che gli inquirenti che procedevano all'ascolto delle conversazioni intercettata siano diversi da quelli che hanno effettuato la perquisizione. Quanto al dedotto uso personale, il motivo di ricorso è formulato in maniera identica al motivo proposto da OS TT, per cui anche in questo caso si deve rilevare che si pretende di dare alla intercettazione una interpretazione diversa da quella adottata dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. 8.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello: ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Così deciso il 24/04/2024 8.3 Sulla impossibilità di riqualificare i fatti nell'ipotesi di cui al V°comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 si ribadisce quanto già detto, alla luce della motivazione contenuta a pag. 26 della sentenza impugnata. 8.4 La motivazione sulla pena e sull'aumento per la continuazione è contenuta a pag.26 della sentenza impugnata, con pieno rispetto dell'onere motivazione richiesto. 9. Il ricorso proposto nell'interesse di ZZ OM deve essere dichiarato inammissibile. 9.1 Quanto al primo motivo, anche in questo caso vi è congrua motivazione a pag.28 della sentenza impugnata. 9.2 Analogo discorso deve essere svolto anche per quanto riguarda la motivazione sulla pena e sugli aumenti a titolo di continuazione;
deve essere rilevato che, come per motivi proposti anche da altri ricorrenti, la scelta del rito abbreviato sia del tutto irrilevante ai fini della commisurazione della pena, visto che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, e quindi non se ne può tener conto due volte poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato. 10. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve infine essere disposta la correzione della sentenza di appello nella parte in cui la data di nascita di OS TT è indicata nel 1977 anziché nel 1997
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Corregge la sentenza di appello nell'anno di nascita di OS TT indicato erroneamente nel "1977" con l'anno esatto "1997". Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto.