Sentenza breve 2 febbraio 2026
Decreto collegiale 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 02/02/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4237 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Vitruvio, n.5;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano e Sabrina AR Licciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, n. 6;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche Innovative di Sostegno Abitativo, in data 20.08.2025, notificato in data 8.9.2025, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente diretto ad ottenere l'accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell'art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016
- di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NT AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente gravame, il signor -OMISSIS- impugna il provvedimento del Comune di Milano, in epigrafe meglio specificato, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo presentato diretto ad ottenere l’accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.) ai sensi dell’art. 23, comma 13 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, stante l’assenza del requisito obbligatorio relativo alla titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale.
2. A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure:
- “ 1) Violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del R.R. 4/2017 - Violazione dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Eccesso di potere – Illogicità e irragionevolezza nell’applicazione della norma di cui all’art. 7 del R.R. 4/2017, coma 1, lett. a) - Disparità di trattamento. Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione nell’accesso ai servizi pubblici, in violazione dei principi sanciti dall’ art. 3 Cost. Italiana, e in relazione alle disposizioni di cui all’art. 18 del TFUE e all’art. 14 della CEDU ”;
- “ 2) Violazione dell’art. 23, comma 13, della L.R. 16/2016 e della D.G.R. n. XI/2063/2019 e D.G.R. XI/6101/2022. Eccesso di potere – Illogicità e irragionevolezza dell’applicazione della norma di cui all’art. 7 del R.R. 4/2017, coma 1, lett.a) . Difetto di istruttoria. - Disparità di trattamento. Sussistenza del requisito di cui all’art. 7 del R.R. 4/2017, comma 1, lett.a) ”.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato.
4. Alla camera di consiglio del 10.12.2025, la causa è stata rinviata “ ai fini della valutazione da parte della PA della circostanza, dimostrata in atti, del possesso del permesso di soggiorno per anni due nel momento in cui era stato respinto il ricorso amministrativo ” da parte del ricorrente avverso il rigetto dell’istanza di S.A.T.
5. Successivamente, con nota del 22.01.2026, il ricorrente ha rappresentato che tutto il nucleo familiare ha ottenuto l’assegnazione di un alloggio nell’ambito dei Servizi Abitativi Permanenti (S.A.P.) del Comune di Milano, con provvedimento del 15.1.2026 emesso a favore della coniuge richiedente, che ha accettato per se stessa e per i propri familiari; pertanto, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
6. Alla camera di consiglio del 27.01.2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
7. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. “ definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, mentre la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis, Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176; id., V, 10-01-2023, n. 302) ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 4.01.2024, n.32).
8. Ciò posto, sulla base delle allegazioni e produzioni documentali del ricorrente non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio dipende dall’ottenimento di un alloggio concesso ad altro titolo e nell’ambito di una diversa istanza, non in riscontro alla domanda di accesso ai S.A.T. di cui si discute nella presente sede.
9. Tuttavia, la dichiarazione del ricorrente assume inequivocabilmente valenza di manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della controversia e alla decisione nel merito della causa, per cui, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio.
10. Per le ragioni che precedono e data la non manifesta infondatezza del ricorso al momento della sua presentazione, si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, come già stabilito con decreto dell’apposita Commissione n. -OMISSIS-. Il Collegio si riserva la liquidazione del compenso spettante al difensore della ricorrente, cui si provvederà con un separato pronunciamento, da adottarsi a seguito di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato già disposta con decreto della competente Commissione n.-OMISSIS-, rinviando la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NT AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AM | AR AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.