Art. 2.
Al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni e il consiglio di amministrazione dell'ANAS, elabora il piano decennale della viabilita' di grande comunicazione, tenendo conto del decreto di classificazione previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 1.
Ai fini della elaborazione di tale piano, gli interventi e le relative scale di priorita', anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287 , e all' articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 , sono individuati sulla base dei seguenti criteri generali:
1) completamento ed ammodernamento di itinerari di grande comunicazione;
2) realizzazione o ammodernamento di itinerari a servizio di infrastrutture portuali, aeroportuali, interportuali ed intermodali;
3) miglioramento di itinerari per i quali non esistono sufficiente viabilita' o mezzi di trasporto alternativo.
Una quota non inferiore al 40 per cento del piano e' destinata alla viabilita' dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Al piano decennale cosi' elaborato devono essere garantite adeguate basi finanziarie ed a tal fine il piano stesso e' sottoposto, prima della presentazione alle Camere, al parere del CIPE.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano decennale e' presentato alle Camere per acquisire il parere delle competenti commissioni permanenti. Nella stesura del piano decennale si tiene conto degli interventi in corso nella viabilita' ANAS non inclusa nel sistema viario previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge e, allegate al piano decennale stesso, si trasmettono le relative previsioni per il triennio successivo alla data di inizio del piano.
Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, ottenuto entro novanta giorni il parere delle competenti commissioni permanenti, adotta con proprio decreto il piano decennale.
Per le modificazioni e le integrazioni che si rendessero necessarie, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta i provvedimenti di sua competenza secondo la procedura prevista al comma precedente.
Lo stato di attuazione ed il rispetto delle priorita' sono sottoposti annualmente all'esame del Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione della ANAS.
Al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni e il consiglio di amministrazione dell'ANAS, elabora il piano decennale della viabilita' di grande comunicazione, tenendo conto del decreto di classificazione previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 1.
Ai fini della elaborazione di tale piano, gli interventi e le relative scale di priorita', anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287 , e all' articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 , sono individuati sulla base dei seguenti criteri generali:
1) completamento ed ammodernamento di itinerari di grande comunicazione;
2) realizzazione o ammodernamento di itinerari a servizio di infrastrutture portuali, aeroportuali, interportuali ed intermodali;
3) miglioramento di itinerari per i quali non esistono sufficiente viabilita' o mezzi di trasporto alternativo.
Una quota non inferiore al 40 per cento del piano e' destinata alla viabilita' dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Al piano decennale cosi' elaborato devono essere garantite adeguate basi finanziarie ed a tal fine il piano stesso e' sottoposto, prima della presentazione alle Camere, al parere del CIPE.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano decennale e' presentato alle Camere per acquisire il parere delle competenti commissioni permanenti. Nella stesura del piano decennale si tiene conto degli interventi in corso nella viabilita' ANAS non inclusa nel sistema viario previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge e, allegate al piano decennale stesso, si trasmettono le relative previsioni per il triennio successivo alla data di inizio del piano.
Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, ottenuto entro novanta giorni il parere delle competenti commissioni permanenti, adotta con proprio decreto il piano decennale.
Per le modificazioni e le integrazioni che si rendessero necessarie, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta i provvedimenti di sua competenza secondo la procedura prevista al comma precedente.
Lo stato di attuazione ed il rispetto delle priorita' sono sottoposti annualmente all'esame del Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione della ANAS.