CASS
Sentenza 28 ottobre 2021
Sentenza 28 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2021, n. 38973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38973 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG t pte c: e.em tua_ e2t :j2is A' 42_ c A.A.A.LetTo Qt4 rei c.c9-14.3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38973 Anno 2021 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 12/07/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso il 17 febbraio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto la domanda di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, introdotta da ZZ CO, al contempo ammettendo l'istante al beneficio della semilibertà. 1.1 In motivazione si evidenzia che pure a fronte dei progressi trattamentali, dell'assenza di procedimenti in corso e di precedenti ulteriori rispetto ai fatti in esecuzione e dell'avvenuta ricomposizione dei conflitti intrafamiliari, la misura della semilibertà appare quella maggiormente idonea a garantire il completamento del percorso rieducativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - ZZ ES deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia che il Tribunale - in un contesto esecutivo caratterizzato da evidente carenza di pericolosità attuale - non ha evidenziato alcun elemento negativo, tale da sostenere la scelta di non consentire l'accesso alla misura alternativa di maggiore ampiezza e si è limitato a richiamare in modo del tutto generico il principio di progressività tratta mentale. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Ed invero la parte reiettiva della decisione non risulta sostenuta da elementi di fatto - tali da far emergere ragioni antagoniste all'applicazione dell'affidamento in prova - ed è dunque espressiva di una mera valutazione discrezionale in punto di progressività nell'accesso a forme alternative di espiazione della pena. Pur trattandosi di un principio (quello di progressività trattamentale) indubbiamente presente nel sistema esecutivo, la sua applicazione concreta deve coniugarsi con l'obbligo di motivazione e, dunque, non può risolversi - lì dove dalla istruttoria siano emerse indicazioni pienamente positive sulla evoluzione della personalità - in un generico richiamo alla maggiore idoneità della misura meno ampia. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso il 12 luglio 2021
lette/sentite le conclusioni del PG t pte c: e.em tua_ e2t :j2is A' 42_ c A.A.A.LetTo Qt4 rei c.c9-14.3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38973 Anno 2021 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 12/07/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso il 17 febbraio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto la domanda di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, introdotta da ZZ CO, al contempo ammettendo l'istante al beneficio della semilibertà. 1.1 In motivazione si evidenzia che pure a fronte dei progressi trattamentali, dell'assenza di procedimenti in corso e di precedenti ulteriori rispetto ai fatti in esecuzione e dell'avvenuta ricomposizione dei conflitti intrafamiliari, la misura della semilibertà appare quella maggiormente idonea a garantire il completamento del percorso rieducativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - ZZ ES deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia che il Tribunale - in un contesto esecutivo caratterizzato da evidente carenza di pericolosità attuale - non ha evidenziato alcun elemento negativo, tale da sostenere la scelta di non consentire l'accesso alla misura alternativa di maggiore ampiezza e si è limitato a richiamare in modo del tutto generico il principio di progressività tratta mentale. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Ed invero la parte reiettiva della decisione non risulta sostenuta da elementi di fatto - tali da far emergere ragioni antagoniste all'applicazione dell'affidamento in prova - ed è dunque espressiva di una mera valutazione discrezionale in punto di progressività nell'accesso a forme alternative di espiazione della pena. Pur trattandosi di un principio (quello di progressività trattamentale) indubbiamente presente nel sistema esecutivo, la sua applicazione concreta deve coniugarsi con l'obbligo di motivazione e, dunque, non può risolversi - lì dove dalla istruttoria siano emerse indicazioni pienamente positive sulla evoluzione della personalità - in un generico richiamo alla maggiore idoneità della misura meno ampia. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso il 12 luglio 2021