Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1307/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 437 c.p.c.
resa nella causa n. 1307/2008 avente ad oggetto “sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IOVINO ROSA
- ricorrente -
e
, col ministero/assistenza dell'avv. TARULLO CP_1
FRANCESCO
- resistente - Conclusioni All'udienza del 18/04/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto Con ricorso debitamente depositato conveniva CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli, , quale proprietaria Parte_1 del veicolo danneggiante, e la , quale compagnia Controparte_2 assicurativa di riferimento, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 13/08/2006 in Agnone, ove […] l'attore alla guida della propria autovettura di tipo Peugeot 106 targata SA 941310, percorreva a velocità moderata la strada comunale via Vittorio Emanuele verso il centro abitato […] ed […] accadeva che il conducente della Toyota Yaris a causa della Controparte_3
eccessiva velocità invadeva con una manovra imprudente ed imperita la opposta corsia di marcia causando l'impatto frontale con l'auto condotta dal
Sig. […]. CP_1
Il Giudice di Pace adito, previa declaratoria di cessata materia del contendere tra l'attore e la compagnia assicurativa citata per intervenuta rinuncia alla lite da parte del primo verso quest'ultima, accoglieva solo in parte la domanda attorea sulla scorta della seguente motivazione: […] dalla copia del rapporto dei Carabinieri, prodotto dalla parte ricorrente è provato che in
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1307/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi data 13.8.2006 alle ore 5:13 si verificò il sinistro per cui è causa. Poiché non è provata la responsabilità di uno dei due conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro, è da presumere che entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti concorsero egualmente nella causazione dell'evento […]. Avverso tale decisione proponeva appello , la quale Parte_1 chiedeva, in riforma della sentenza gravata, l'integrale rigetto della domanda ex adverso proposta, per i seguenti motivi: […] Violazione dell'art. 409 ss, c.p.c. come modificato dall'art. 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102, omessa pronuncia […] Nel ricorso de quo il ricorrente si è limitato, con una sorta di ricorso standard a descrivere molto sommariamente i fatti di causa, senza per nulla indicare il luogo preciso, l'ora del sinistro e le modalità dell'accaduto […] né ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti allegati.
Violazione dell'art. 321 c.p.c. in relazione all'art. 420 c.p.c. in quanto come si legge nei motivi della decisione “il ricorrente all'udienza del 21/4/2008 limitava la domanda al risarcimento del solo danno materiale”, dando luogo in tal modo ad una vera e propria modificazione della domanda introduttiva del giudizio impedendo all'attuale appellante l'esercizio del diritto di difesa sui fatti modificati;
violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.: […] dall'istruttoria e dalla sentenza l'unico dato certo che è dato leggere persino nei motivi della decisione a pag. 2 è che “dalla copia del rapporto dei Carabinieri prodotto dalla parte ricorrente è provato che in data
13/8/2006 alle ore 5:13, si verificò il sinistro di cui è causa […] per cui alcuna prova ha pertanto fornito parte ricorrente […]. Per la conferma della decisione, stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto, insisteva per converso l'appellato, , CP_1 debitamente costituitosi. II. Diritto Infondato, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello, così come proposto, dovendo in ogni caso addivenirsi ad una conferma dell'accoglimento parziale pronunciato in prime cure. Principiando dal primo motivo di gravame, non si ravvisa alcuna Violazione dell'art. 409 ss, c.p.c. come modificato dall'art. 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102, atteso che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il ricorrente esponeva in maniera precisa i fatti posti a fondamento dalla domanda nei seguenti termini: “in data 13.8.2006 l'attore alla guida della propria autovettura di tipo Peugeut 106 targata SA 941310, percorreva a velocità moderata la strada comunale via Vittorio Emanuele verso il centro abitato;
[…] invero accadeva che il conducente della Toyota Yaris Boccia
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1307/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi
a causa della eccessiva velocità invadeva con una manovra CP_3 imprudente ed imperita la opposta corsia di marcia causando l'impatto frontale con l'auto condotta dal Sig. […]”, e le relative CP_1 conclusioni, a mezzo dell'indicazione dei seguenti elementi di prova: l'accaduto, come su descritto, trova conferma nel verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro […] (v. atto di ricorso). Anche il secondo motivo di appello Violazione dell'art. 321 c.p.c. in relazione all'art. 420 c.p.c. è privo di pregio, atteso che, come d'altronde dedotto dallo stesso appellante, “il ricorrente all'udienza del 21/4/2008 limitava la domanda al risarcimento del solo danno materiali”, sicché alcuna domanda nuova e/o modificazione del ricorso si verificava nel caso di specie, avendo all'esito del giudizio il ricorrente insistito per il risarcimento dei danni materiali richiesto sin dall'atto introduttivo, rinunciando implicitamente alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali. Anche il terzo motivo di ricorso è privo di pregio. Correttamente, infatti, il giudice di prime cure condannava la a Pt_1 risarcire il 50% del danno riportato dall'autovettura dell'attore. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso ( Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007) Nel caso di specie, la non provata responsabilità di uno dei due conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro (ritenuta dal GDP evidentemente sulla scorta del contenuto incerto del verbale dei Carabinieri in 4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1307/2008 R.G. Affari Civili Contenziosi atti, a mente del quale: “il veicolo A stava percorrendo via Vittorio Emanuele direzione Agnone centro giunto nella curva andava a collidere con il veicolo B che probabilmente viaggiava al centro della strada”), ha correttamente condotto all'applicazione in sentenza della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.., non essendo peraltro emersi, né debitamente dedotti, nemmeno in questa sede, elementi autenticamente deponenti in senso contrario o comunque diverso nei termini supra chiariti.
Alla stregua di quanto precede, quindi, non può che confermarsi la sentenza resa, anche nelle conseguenziali determinazioni in punto di quantum debeatur, contestato solo nella prospettiva dell'illegittima applicazione dell'art. 2054, 2° comma c.c. Da quanto detto, dunque, deriva il rigetto dell'appello proposto, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra doglianza, deduzione, eccezione o questione, anche di rito, comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso n. 316/2008 del Giudice di Pace di Vallo DI CP_1
Agropoli, depositata in data 12/05/2008 e non notificata, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla refusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 662,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge. Così deciso in data 28/04/2025 nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta 5