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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente e Relatore BELMONTE MARIA TERESA, Giudice BOTTONI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4681/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90155165 48000 IVA-ALTRO 2010 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150023306807000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150028651168000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100201500327220124000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001018730000 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 722/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alle ore 10:25. Difensore_2Resistente/Appellato: il dott. si riporta alle controdeduzioni affermando di aver depositato gli atti interruttivi e le relate di notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 SRL ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 100 2025 90155165 48/000 dell'importo di euro 46.509,54 relativa alle seguenti cartelle:
Cartella 10020150023306807000 03/08/2015 10.522,45
Cartella 10020150028651168000 19/11/2015 8.428,83
Cartella 10020150032720124000 19/01/2016 3.570,38
Cartella 10020160001018730000 27/01/2016 23.987,88. Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione , per mancata prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione. Instauratosi il contraddittorio ADER ha contestato ogni avverso dedotto ed ha chiesto il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, sentito il relatore, la Corte ha deciso.
Parte resistente ha provato la rituale notifica delle cartelle richiamate nell'intimazione e avuto riguardo alle date di notifica e considerata la sospensione covid, i tributi erariali, che si prescrivono in dieci anni, non sono prescritti. Per quanto concerne, invece, interessi e sanzioni, che si prescrivono in cinque anni, ADER ha depositato le istanze di rottamazione della società rispettivamente in data 30.4.2019 e 17.5.2019 . In proposito va ricordato che la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/04/2024, n. 9221 (rv. 670971-01) Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/08/2024, n. 22948 (rv. 672213-01), i termini sono stati interrotti. Ne segue che essendo intervenuto il riconoscimento del debito in data 17.5.2019 è da tale data che decorrono i termini di prescrizione, quinquennali, per sanzioni ed interessi. Va però considerato che è intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale Covid. L'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La normativa sopra citata è stata interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 28/11/2024) 15/01/2025, n. 960). Ne segue che, essendo stata prorogata la originaria sospensione, dall'8.3.2020 fino al 31 agosto 2021 , i termini hanno incominciato di nuovo a decorrere dal primo.1.2024 ( considerata l'operatività della sospensione per due anni successivi alla scadenza del periodo stesso essendo stati sospesi i termini dall'8.3.2020 ed essendo ripreso il decorso il 1° gennaio 2024). Si è avuta, quindi una sospensione di 542 giorni.
Ne segue che cumulando i termini già decorsi dal 17.5.2019 al 7.2.2020 e quelli decorsi dopo la sospensione, dal 1.1.2024 al 22.9.2025, non si è verificata neanche la prescrizione dei crediti quinquennali. Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sez. IX, in composizione collegiale, Ricorrente_1pronunziando sul ricorso proposto da SRL avverso l' intimazione di pagamento n. 100 2025 90155165 48/000, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.087,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Salerno il 23.2. 2026 Il Presidente est.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente e Relatore BELMONTE MARIA TERESA, Giudice BOTTONI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4681/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90155165 48000 IVA-ALTRO 2010 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150023306807000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150028651168000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100201500327220124000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001018730000 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 722/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alle ore 10:25. Difensore_2Resistente/Appellato: il dott. si riporta alle controdeduzioni affermando di aver depositato gli atti interruttivi e le relate di notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 SRL ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 100 2025 90155165 48/000 dell'importo di euro 46.509,54 relativa alle seguenti cartelle:
Cartella 10020150023306807000 03/08/2015 10.522,45
Cartella 10020150028651168000 19/11/2015 8.428,83
Cartella 10020150032720124000 19/01/2016 3.570,38
Cartella 10020160001018730000 27/01/2016 23.987,88. Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione , per mancata prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione. Instauratosi il contraddittorio ADER ha contestato ogni avverso dedotto ed ha chiesto il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, sentito il relatore, la Corte ha deciso.
Parte resistente ha provato la rituale notifica delle cartelle richiamate nell'intimazione e avuto riguardo alle date di notifica e considerata la sospensione covid, i tributi erariali, che si prescrivono in dieci anni, non sono prescritti. Per quanto concerne, invece, interessi e sanzioni, che si prescrivono in cinque anni, ADER ha depositato le istanze di rottamazione della società rispettivamente in data 30.4.2019 e 17.5.2019 . In proposito va ricordato che la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/04/2024, n. 9221 (rv. 670971-01) Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/08/2024, n. 22948 (rv. 672213-01), i termini sono stati interrotti. Ne segue che essendo intervenuto il riconoscimento del debito in data 17.5.2019 è da tale data che decorrono i termini di prescrizione, quinquennali, per sanzioni ed interessi. Va però considerato che è intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale Covid. L'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La normativa sopra citata è stata interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 28/11/2024) 15/01/2025, n. 960). Ne segue che, essendo stata prorogata la originaria sospensione, dall'8.3.2020 fino al 31 agosto 2021 , i termini hanno incominciato di nuovo a decorrere dal primo.1.2024 ( considerata l'operatività della sospensione per due anni successivi alla scadenza del periodo stesso essendo stati sospesi i termini dall'8.3.2020 ed essendo ripreso il decorso il 1° gennaio 2024). Si è avuta, quindi una sospensione di 542 giorni.
Ne segue che cumulando i termini già decorsi dal 17.5.2019 al 7.2.2020 e quelli decorsi dopo la sospensione, dal 1.1.2024 al 22.9.2025, non si è verificata neanche la prescrizione dei crediti quinquennali. Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sez. IX, in composizione collegiale, Ricorrente_1pronunziando sul ricorso proposto da SRL avverso l' intimazione di pagamento n. 100 2025 90155165 48/000, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.087,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Salerno il 23.2. 2026 Il Presidente est.