Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03996/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3996 del 2024, proposto da
HE IP, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caruana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento m_dg.DAPPR11.16/07/2024.0049259.U Prot. n. 3652 emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania;
della Graduatoria Trasferimenti a Domanda Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria pubblicata in data 25.06.2024 (mod. 2019/2012);
di ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa IA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente è Agente Scelto di Polizia Penitenziaria, assegnata alla CCF di Pozzuoli.
Espone che a far data dal 10/6/24 è stata assegnata presso la CR “G. De Angelis” di EN (Ce) fino al 15/7/24 in seguito all’evacuazione dell’Istituto di Pozzuoli, gravemente danneggiato dallo sciame sismico del maggio ‘24.
Con nota del Provveditorato Regionale del DAP del 16 luglio 2024, è stata infine distaccata “ temporaneamente, senza oneri a carico dell’Amministrazione ” presso il Centro penitenziario di Napoli - Secondigliano.
1.1 - Avverso tale provvedimento, nonché avverso il decreto di trasferimento del personale conclusivo della procedura di mobilità per l’anno 2023 emesso il 25/6/24 dal Direttore Generale del Personale del DAP, è insorta la ricorrente deducendo, in estrema sintesi:
- VIOLAZIONE DELL’ART. 42 BIS D. LGS. N. 151/01 E L. 104/92;
- ILLOGICITÀ – CARENZA – CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE DEL AMMINISTRATIVO: PROCEDIMENTO ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE.
La ricorrente ha conclusivamente chiesto, previo annullamento dei suindicati provvedimenti, di “autorizzare” la sua mobilità presso la sede della casa di reclusione “G. De Angelis” di EN (distante appena 13 km, dalla sua residenza) o, in subordine, di autorizzare un provvedimento di missione presso l’Istituto di Napoli – Secondigliano, con oneri a carico dell’Amministrazione.
2 - Il Ministero della Giustizia si è costituito in resistenza, chiedendo respingersi l'impugnativa.
3 - Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 il ricorso e transitato in decisione.
4 - In limine litis , il Tribunale precisa che non terrà conto ai fini della decisione della documentazione prodotta dalla difesa dell’Amministrazione il 25/2/26 in spregio alle preclusioni stabilite dall’art. 73 co. 1 c.p.a. (risalendo, peraltro, la documentazione prodotta all’agosto 2025).
5 - Appalesandosi, poi, il ricorso infondato, non risulta necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (art. 49 co. 2 c.p.a.).
6 – Nel merito, si osserva che con l'informativa del 25 giugno 2024, l'Ufficio del Personale del provveditorato Regionale della Campania del DAP, comunicava alle organizzazioni sindacali che tutto il personale della CCF di Pozzuoli sarebbe stato assegnato in via provvisoria dal 15 luglio senza oneri per l'amministrazione presso il Centro Penitenziario di Secondigliano, “ sede che di fatto sostituirà nell'immediato la Casa Circondariale Femminile e che risulta geograficamente più vicina all'istituto di Pozzuoli ”, precisando che comunque sarebbero state accolte richieste di assegnazione provvisoria presso sedi differenti che presentassero vacanze organiche. Ad integrazione di tale informativa, in data 5/7/24 l'Ufficio stabiliva la possibilità di accogliere richieste soltanto per le sedi di Santa AR Capua Vetere, Aversa, Poggioreale e Carinola.
Cosicché con nota 12 luglio 2024 n. 48296 si invitava il personale appartenente all' Istituto Femminile di Pozzuoli ad esprimere il gradimento per l’assegnazione temporanea presso le sedi ivi indicate di Secondigliano, Santa AR Capua Vetere, Aversa, Carinola e Poggioreale, stabilendo come criteri di assegnazione (per il caso di domande che esorbitassero le disponibilità di posti) la presenza di figli minori di anni tre, la titolarità dei benefici della legge 104/1992 e l'anzianità di servizio.
6.1 – Orbene, dalla documentazione in atti non emerge alcuna vacanza con riferimento alla sede di EN (preferita dalla ricorrente).
Non a ragione, dunque, la ricorrente invoca il criterio preferenziale di cui all’art. 13 del Decreto del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 6/8/2021, a mente del quale ove sia soppressa una sede di servizio, i dipendenti che vi erano assegnati sono destinati d’ufficio alla sede limitrofa o, a domanda e senza oneri per l’amministrazione, ad altro reparto di istituto penitenziario “ con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all’interpello nazionale vigente ”.
A tal proposito, si osserva che sono rimaste incontestate le seguenti dirimenti circostanze (rappresentate dalla difesa erariale):
a) la già avvenuta copertura delle vacanze presso la sede di EN allorquando si è provveduto alla ricollocazione del personale adibito alla sede di Pozzuoli (ciò che esclude di poter ravvisare la necessaria scopertura organica);
b) la chiusura non definitiva del carcere femminile di Pozzuoli, con conseguente necessità di ricollocazione solo temporanea del personale addetto (a fronte della tendenziale definitività dei trasferimenti derivanti dalla procedura di mobilità nazionale).
6.2 - Anche la seconda censura va respinta.
I criteri preferenziali indicati dall’Amministrazione nelle note informative del 5 e 12 luglio 2024 si applicano in caso di istanze in numero superiore all’aliquota massima prevista per ciascuna sede, ma non consentono - ex se - (come assume parte ricorrente) di accedere ad una sede non prevista tra quelle che necessitano di copertura.
Per le suesposte ragioni, la domanda formulata in via principale va respinta.
7 - Parimenti da respingere è la domanda formulata in via subordinata.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 «Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi».
Al comma 1-bis del medesimo articolo è statuito che «L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
Come chiarito dal Giudice d’Appello, “ Tale indennità è finalizzata a sopperire ai disagi legati ai frequenti trasferimenti imposti al personale militare e ai dipendenti pubblici a esso equiparati, trasferimenti il cui carattere essenzialmente autoritativo ne amplifica la particolare onerosità, così da determinare i presupposti per la temporanea erogazione di un emolumento aggiuntivo, finalizzato ad attenuare gli effetti pregiudizievoli causalmente connessi all’imprevisto mutamento della sede di servizio.
Essa spetta nei casi di trasferimento verso sede sita in comune diverso da quello della sede di provenienza, salvo che per le ipotesi di trasferimento conseguente a soppressione del reparto, dove l’indennità spetta solo qualora le sedi di partenza e di arrivo non siano limitrofe ” - Consiglio di Stato, sez. II, sent, n. 830/2025.
7.1 - Nella fattispecie, ai fini che rilevano, può certamente ascriversi il distacco della ricorrente al novero dei trasferimenti d’autorità, essendo stato determinato dalla dismissione della precedente sede di servizio, non rilevando in contrario la circostanza che al personale interessato sia stato chiesto di indicare le sedi di eventuale gradimento (in termini, Tar Toscana, sez. I, sent. n. 237/2026).
Pur tuttavia, il Tribunale è dell’avviso che il beneficio domandato non spetti, tenuto conto che le sedi di provenienza e di destinazione, situate in due Comuni – Napoli e Pozzuoli – confinanti (fatto notorio) sono qualificate “ limitrofe ” negli atti amministrativi acquisiti al fascicolo, senza che la ricorrente abbia smentito la circostanza.
8 - Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA NA, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
IA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA EN | AR RA NA |
IL SEGRETARIO