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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
IU NT Presidente est.
IC AN UD
Valentina Prudente UD ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 843 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Pina Bigini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Eleonora Violante, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 3.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia all''III.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) autorizzare in via definitiva i coniugi a vivere separati e liberi di fissare ove lo ritengano più opportuno la loro residenza.
2) Confermare l'affido condiviso fra i genitori della figlia , che Per_1 continuerà a risiedere e restare collocata presso la madre. Il padre potrà tenere con sé la minore ogni qualvolta egli lo desideri od ogniqualvolta pagina 1 di 4 ne esprimerà l'esigenza, e comunque ogni settimana nei giorni di Per_1 martedì dalle 17 alle 21 ed ogni giovedì dalle 19 all'indomani, compreso quindi il pernotto, provvedendo poi ad accompagnare la figlia a scuola nei mesi invernali o dalla madre alle ore 9 in assenza di obblighi scolastici;
il Sig. potrà inoltre tenere con sé la minore a fine settimana alternati, Pt_1 prelevandola dalla casa della madre il sabato alle ore 15 e riaccompagnandola il lunedì a scuola o dalla madre entro le ore 9, in assenza di obblighi scolastici. Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà due settimane anche non consecutive con , Per_1 comunicando alla Sig.ra entro il 30 di giugno gli eventuali periodi di CP_1 vacanza prescelti.
3) In punto di festività, trascorrerà con un genitore il 25 e 26 dicembre Per_1 e il 6 gennaio, e con l'altro il 24.12, il 31.12. e l'1.01, secondo il criterio dell' alternanza, analogamente avverrà nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e cosi per tutte le altre festività in calendario.
4) Porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento per la Parte_1 figlia pari ad € 300,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario alle Per_1 coordinate già in possesso delle parti entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ex indici Istat. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, riportandosi per la loro determinazione al Protocollo di intesa in uso presso questo Tribunale”.
FATTO E DIRITTO
1.
, premesso che in data 16.6.2012 aveva contratto matrimonio in Parte_1
GI con che dall'unione dei coniugi era nata la figlia CP_1
(18.2.2012); che, a causa dell'intollerabilità della convivenza, i Per_1
coniugi avevano promosso giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 12/2024; che era decorso il periodo ex lege ai fini del divorzio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
Si costituiva la parte convenuta, non contestando l'an della domanda.
Le parti raggiungevano quindi un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Dai documenti in atti risulta che con sentenza n. 12/2024 del Tribunale di
Massa del 15.4.2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra le parti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà
pagina 2 di 4 manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della minore, le concordate conclusioni, in punto di: affidamento congiunto della figlia, con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre;
regime di visita e di permanenza della figlia col padre;
misura del contributo da parte del padre al mantenimento della figlia e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.6.2012
a Giuggianello, tra , nato a [...] l'[...], e nata Parte_1 CP_1
a Massa il 3.7.1973, trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di
Giuggianello all'anno 2012, n. 1, Parte II, Serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giuggianello di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
recepisce le concordate condizioni di cui alle conclusioni congiunte, in punto di: affidamento condiviso della figlia minore;
collocazione prevalente e anagrafica prevalente della stessa;
diritto di permanenza e di visita in favore del padre;
misura del contributo al mantenimento della minore ad opera del padre;
regime di partecipazione alle spese straordinarie;
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 27.11.2025
Il Presidente est.
IU NT
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
IU NT Presidente est.
IC AN UD
Valentina Prudente UD ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 843 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Pina Bigini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Eleonora Violante, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 3.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia all''III.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) autorizzare in via definitiva i coniugi a vivere separati e liberi di fissare ove lo ritengano più opportuno la loro residenza.
2) Confermare l'affido condiviso fra i genitori della figlia , che Per_1 continuerà a risiedere e restare collocata presso la madre. Il padre potrà tenere con sé la minore ogni qualvolta egli lo desideri od ogniqualvolta pagina 1 di 4 ne esprimerà l'esigenza, e comunque ogni settimana nei giorni di Per_1 martedì dalle 17 alle 21 ed ogni giovedì dalle 19 all'indomani, compreso quindi il pernotto, provvedendo poi ad accompagnare la figlia a scuola nei mesi invernali o dalla madre alle ore 9 in assenza di obblighi scolastici;
il Sig. potrà inoltre tenere con sé la minore a fine settimana alternati, Pt_1 prelevandola dalla casa della madre il sabato alle ore 15 e riaccompagnandola il lunedì a scuola o dalla madre entro le ore 9, in assenza di obblighi scolastici. Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà due settimane anche non consecutive con , Per_1 comunicando alla Sig.ra entro il 30 di giugno gli eventuali periodi di CP_1 vacanza prescelti.
3) In punto di festività, trascorrerà con un genitore il 25 e 26 dicembre Per_1 e il 6 gennaio, e con l'altro il 24.12, il 31.12. e l'1.01, secondo il criterio dell' alternanza, analogamente avverrà nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e cosi per tutte le altre festività in calendario.
4) Porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento per la Parte_1 figlia pari ad € 300,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario alle Per_1 coordinate già in possesso delle parti entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ex indici Istat. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, riportandosi per la loro determinazione al Protocollo di intesa in uso presso questo Tribunale”.
FATTO E DIRITTO
1.
, premesso che in data 16.6.2012 aveva contratto matrimonio in Parte_1
GI con che dall'unione dei coniugi era nata la figlia CP_1
(18.2.2012); che, a causa dell'intollerabilità della convivenza, i Per_1
coniugi avevano promosso giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 12/2024; che era decorso il periodo ex lege ai fini del divorzio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
Si costituiva la parte convenuta, non contestando l'an della domanda.
Le parti raggiungevano quindi un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Dai documenti in atti risulta che con sentenza n. 12/2024 del Tribunale di
Massa del 15.4.2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra le parti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà
pagina 2 di 4 manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della minore, le concordate conclusioni, in punto di: affidamento congiunto della figlia, con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre;
regime di visita e di permanenza della figlia col padre;
misura del contributo da parte del padre al mantenimento della figlia e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.6.2012
a Giuggianello, tra , nato a [...] l'[...], e nata Parte_1 CP_1
a Massa il 3.7.1973, trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di
Giuggianello all'anno 2012, n. 1, Parte II, Serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giuggianello di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
recepisce le concordate condizioni di cui alle conclusioni congiunte, in punto di: affidamento condiviso della figlia minore;
collocazione prevalente e anagrafica prevalente della stessa;
diritto di permanenza e di visita in favore del padre;
misura del contributo al mantenimento della minore ad opera del padre;
regime di partecipazione alle spese straordinarie;
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 27.11.2025
Il Presidente est.
IU NT
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