Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250.000.000, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 4 ("Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse"), per lire 100.000.000, e dello stanziamento del capitolo n. 13 ("Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse"), per lire 150.000.000, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lo esercizio finanziario 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250.000.000, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 4 ("Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse"), per lire 100.000.000, e dello stanziamento del capitolo n. 13 ("Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse"), per lire 150.000.000, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lo esercizio finanziario 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.