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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1835 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22/01/2024 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Comune di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 1835 del 22/09/2023 notificato a mezzo posta in data
22/11/2023, per il pagamento di € 1.474,00 a titolo di Imu 2018, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● il difetto di sottoscrizione, in quanto la firma autografa è stata indebitamente sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, tenuto conto che l'atto impugnato non fornisce alcuna prova che l'originale del documento sia stato sottoscritto con la firma digitale del soggetto responsabile;
è assente l'attestazione di conformità al documento informatico, e non emergono i presupposti per l'omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge 28/12/1995, n. 549;
● la violazione di legge, poiché l'atto omette di fare riferimento specifico alla norma tributaria effettivamente violata;
● la carenza di motivazione, stante mancata specificazione nell'avviso della normativa violata e dell'esatta quantificazione dell'imposta dovuta, nonché la mancanza di chiarimenti sull'iter valutativo che ha condotto a tale determinazione;
l'atto inoltre omette di considerare che, ai sensi della normativa vigente, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, e nello stesso non si contestano né
l'omissione né l'infedeltà o incompletezza della dichiarazione, circostanze che avrebbero dovuto essere esplicitamente correlate al generico ed ambiguo addebito di 'omesso/parziale versamento';
● la infondatezza della pretesa impositiva, per quanto esposto riguardo alla mancanza di presupposti fattuali e giuridici necessari, e per l'assenza di elementi probatori concreti;
● la illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, in assenza di un'azione cosciente e volontaria, caratterizzata da dolo o colpa, suscettibile di sanzione, nonché di presunzione di colpevolezza nel nostro ordinamento.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato e, comunque, procedere al suo annullamento, poiché condotto in violazione di legge, in assoluta carenza di motivazione e nell'insussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 10/04/2025 si costituisce il Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la piena legittimità della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile sull'avviso di accertamento prodotto da sistema automatizzato, poiché la normativa speciale di cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995 sui tributi locali non è stata abrogata dalla normativa successiva sull'obbligo di firma digitale negli avvisi di accertamento;
in ogni caso la mancanza della sottoscrizione autografa non può costituire requisito di validità dell'atto amministrativo allorquando, dal complesso dei documenti che l'accompagnano, emergono altri elementi che permettono di individuare la provenienza da parte dell'ufficio preposto;
infine nell'avviso di accertamento impugnato è indicata le deliberazioni di Giunta Municipale n. 335 del 26.07.2013 e n. 293 del 15.09.2020 (con cui è stato nominato il funzionario responsabile Ici/Imu) e le Determine Dirigenziali n. 1903 del 06.10.2015 e n. 4517 del 30.09.2020
(con cui è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo sull'avviso di accertamento);
● la conformità della motivazione alle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, e la piena legittimità della pretesa impositiva per la sussistenza e fondatezza del presupposto d'imposta IMU 2018, tenuto conto che l'obbligo della motivazione è stato assolto (dall'avviso si evince chiaramente l'iter logico giuridico che ha condotto l'Ente all'adozione del provvedimento), e che sono esclusi dall'obbligo di allegazione tutti quegli atti (richiamati) a contenuto normativo anche secondario
(delibere, regolamenti, etc.) che risultano pubblicati e quindi conoscibili dal contribuente;
● la piena legittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, in assenza di incertezza obiettiva interpretativa delle norme che disciplinano il tributo.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memorie illustrative depositate in data 16/01/2026 parte ricorrente contesta quanto dedotto dal Comune ed insiste in domanda.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. Va rigettata la doglianza relativa al difetto di sottoscrizione.
1.1 Il provvedimento impugnato reca in calce l'indicazione del funzionario responsabile, dott.ssa Nominativo_1, con la seguente dicitura: “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 L. 549/1995”.
La citata norma dispone che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Nel caso di specie trattasi di documento analogico redatto attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, per il quale è stata legittimamente utilizzata la firma a stampa in forza della succitata norma e delle Determinazioni
Dirigenziali n. 1903 del 06/10/2015 e n. 4517 del 30/09/2020 “con le quali è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo”
(pag. 2 dell'accertamento).
Tanto poiché il documento, in considerazione della sua forma e del suo contenuto, risulta chiaramente prodotto dall'ente con sistemi informativi automatizzati, ovvero mediante una completa elaborazione informatica (Cass. ordinanza n. 11045/2024), attraverso l'utilizzo di archivi elettronici di dati (contenenti i nominativi dei contribuenti, i dati relativi agli immobili dagli stessi posseduti ed i versamenti effettuati) utilizzati dal Comune, dai quali con procedure informatiche vengono estratte, ai fini della redazione di ogni atto impositivo, le informazioni relative ai singoli contribuenti oggetto di accertamento.
In ordine alle succitate Determinazioni dirigenziali “deve ritenersi operante la presunzione (iuris tantum) che l'esercizio della potestà impositiva avvenga, sotto il profilo della provenienza dell'atto dal soggetto abilitato, nel rispetto dei presupposti di legge, con la conseguenza che incombe al contribuente, che contesti la sussistenza di detti presupposti, l'onere di dedurre e provare l'assenza o l'illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati” (Cass. Sentenza n. 3512 del 2012); nessuno specifico rilievo ha tuttavia mosso al riguardo parte ricorrente.
1.2 Vale comunque considerare che nel settore dei tributi locali difetta una previsione specifica di nullità dell'atto in dipendenza del difetto di sottoscrizione, specificamente dettata, ad esempio, per le imposte dirette
(art. 42 comma 3 D.P.R. 600/1973), sicché vale il principio di carattere generale della riconducibilità ontologica all'ente impositore, che qui è fuori discussione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha invero ribadito che “l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dal D.L. n. 6 del 1991, art. 6 quater convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A., i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 27022 del 21/9/2023).
2. Vanno rigettate le ulteriori doglianze relative al difetto di motivazione, alla carenza di prova ed alla infondatezza della pretesa impositiva.
2.1 L'avviso (emesso per omesso/parziale versamento) invero richiama la normativa in materia ed i provvedimenti dell'ente impositore pubblicati all'Albo pretorio, riporta gli immobili posseduti (indicando riferimenti catastali, tipologia “altro fabbricato”, diritto di proprietà, percentuale e mesi di possesso, rendita, imponibile, aliquota, acconto e saldo, importi versati e dovuti, sanzioni ed interessi con relativo calcolo), e contiene dunque tutti gli elementi necessari alla cognizione delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, individuando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione; il contribuente è stato posto dunque nelle condizioni di apprendere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di apprestare adeguatamente le proprie difese, per come avvenuto con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo la Suprema Corte ha enucleato il principio (in tema di Ici, ma estensibile a tutti i tributi locali), secondo cui “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004)” (Cass. Ordinanza 8 novembre 2017, n. 26432).
Quanto agli atti richiamati nell'avviso “La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. (Cass 5755/05; Cass 21511/06; Cass 9601/12; Cass
26644/17)” (Cass. Ordinanza n. 13420 del 2021).
Più in generale, l'eventuale difetto di motivazione dell'accertamento non può condurre alla dichiarazione di nullità del medesimo, allorché questo sia stata impugnato dal contribuente, “il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come indubbiamente avvenuto nel caso di specie.
2.2 In ordine alla prova della pretesa tributaria (Imu 2018), è sufficiente l'indicazione degli immobili posseduti dal contribuente, dal momento che ai sensi dell'articolo 1 comma 740 della L. 160/2019 “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili”; al riguardo in alcun modo parte ricorrente contesta e prova l'insussistenza di tale presupposto, né dimostra che l'immobile costituisce sua abitazione principale.
3. Quanto alle sanzioni irrogate, queste seguono la violazione, ed “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n.
12901 del 15/05/2019), prova non fornita nel caso in esame.
4. Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 923,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1835 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22/01/2024 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Comune di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 1835 del 22/09/2023 notificato a mezzo posta in data
22/11/2023, per il pagamento di € 1.474,00 a titolo di Imu 2018, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● il difetto di sottoscrizione, in quanto la firma autografa è stata indebitamente sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, tenuto conto che l'atto impugnato non fornisce alcuna prova che l'originale del documento sia stato sottoscritto con la firma digitale del soggetto responsabile;
è assente l'attestazione di conformità al documento informatico, e non emergono i presupposti per l'omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge 28/12/1995, n. 549;
● la violazione di legge, poiché l'atto omette di fare riferimento specifico alla norma tributaria effettivamente violata;
● la carenza di motivazione, stante mancata specificazione nell'avviso della normativa violata e dell'esatta quantificazione dell'imposta dovuta, nonché la mancanza di chiarimenti sull'iter valutativo che ha condotto a tale determinazione;
l'atto inoltre omette di considerare che, ai sensi della normativa vigente, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, e nello stesso non si contestano né
l'omissione né l'infedeltà o incompletezza della dichiarazione, circostanze che avrebbero dovuto essere esplicitamente correlate al generico ed ambiguo addebito di 'omesso/parziale versamento';
● la infondatezza della pretesa impositiva, per quanto esposto riguardo alla mancanza di presupposti fattuali e giuridici necessari, e per l'assenza di elementi probatori concreti;
● la illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, in assenza di un'azione cosciente e volontaria, caratterizzata da dolo o colpa, suscettibile di sanzione, nonché di presunzione di colpevolezza nel nostro ordinamento.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato e, comunque, procedere al suo annullamento, poiché condotto in violazione di legge, in assoluta carenza di motivazione e nell'insussistenza in fatto ed in diritto dei necessari presupposti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 10/04/2025 si costituisce il Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la piena legittimità della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile sull'avviso di accertamento prodotto da sistema automatizzato, poiché la normativa speciale di cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995 sui tributi locali non è stata abrogata dalla normativa successiva sull'obbligo di firma digitale negli avvisi di accertamento;
in ogni caso la mancanza della sottoscrizione autografa non può costituire requisito di validità dell'atto amministrativo allorquando, dal complesso dei documenti che l'accompagnano, emergono altri elementi che permettono di individuare la provenienza da parte dell'ufficio preposto;
infine nell'avviso di accertamento impugnato è indicata le deliberazioni di Giunta Municipale n. 335 del 26.07.2013 e n. 293 del 15.09.2020 (con cui è stato nominato il funzionario responsabile Ici/Imu) e le Determine Dirigenziali n. 1903 del 06.10.2015 e n. 4517 del 30.09.2020
(con cui è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo sull'avviso di accertamento);
● la conformità della motivazione alle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, e la piena legittimità della pretesa impositiva per la sussistenza e fondatezza del presupposto d'imposta IMU 2018, tenuto conto che l'obbligo della motivazione è stato assolto (dall'avviso si evince chiaramente l'iter logico giuridico che ha condotto l'Ente all'adozione del provvedimento), e che sono esclusi dall'obbligo di allegazione tutti quegli atti (richiamati) a contenuto normativo anche secondario
(delibere, regolamenti, etc.) che risultano pubblicati e quindi conoscibili dal contribuente;
● la piena legittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, in assenza di incertezza obiettiva interpretativa delle norme che disciplinano il tributo.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memorie illustrative depositate in data 16/01/2026 parte ricorrente contesta quanto dedotto dal Comune ed insiste in domanda.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. Va rigettata la doglianza relativa al difetto di sottoscrizione.
1.1 Il provvedimento impugnato reca in calce l'indicazione del funzionario responsabile, dott.ssa Nominativo_1, con la seguente dicitura: “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 L. 549/1995”.
La citata norma dispone che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Nel caso di specie trattasi di documento analogico redatto attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, per il quale è stata legittimamente utilizzata la firma a stampa in forza della succitata norma e delle Determinazioni
Dirigenziali n. 1903 del 06/10/2015 e n. 4517 del 30/09/2020 “con le quali è stata autorizzata la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo”
(pag. 2 dell'accertamento).
Tanto poiché il documento, in considerazione della sua forma e del suo contenuto, risulta chiaramente prodotto dall'ente con sistemi informativi automatizzati, ovvero mediante una completa elaborazione informatica (Cass. ordinanza n. 11045/2024), attraverso l'utilizzo di archivi elettronici di dati (contenenti i nominativi dei contribuenti, i dati relativi agli immobili dagli stessi posseduti ed i versamenti effettuati) utilizzati dal Comune, dai quali con procedure informatiche vengono estratte, ai fini della redazione di ogni atto impositivo, le informazioni relative ai singoli contribuenti oggetto di accertamento.
In ordine alle succitate Determinazioni dirigenziali “deve ritenersi operante la presunzione (iuris tantum) che l'esercizio della potestà impositiva avvenga, sotto il profilo della provenienza dell'atto dal soggetto abilitato, nel rispetto dei presupposti di legge, con la conseguenza che incombe al contribuente, che contesti la sussistenza di detti presupposti, l'onere di dedurre e provare l'assenza o l'illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati” (Cass. Sentenza n. 3512 del 2012); nessuno specifico rilievo ha tuttavia mosso al riguardo parte ricorrente.
1.2 Vale comunque considerare che nel settore dei tributi locali difetta una previsione specifica di nullità dell'atto in dipendenza del difetto di sottoscrizione, specificamente dettata, ad esempio, per le imposte dirette
(art. 42 comma 3 D.P.R. 600/1973), sicché vale il principio di carattere generale della riconducibilità ontologica all'ente impositore, che qui è fuori discussione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha invero ribadito che “l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dal D.L. n. 6 del 1991, art. 6 quater convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A., i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 27022 del 21/9/2023).
2. Vanno rigettate le ulteriori doglianze relative al difetto di motivazione, alla carenza di prova ed alla infondatezza della pretesa impositiva.
2.1 L'avviso (emesso per omesso/parziale versamento) invero richiama la normativa in materia ed i provvedimenti dell'ente impositore pubblicati all'Albo pretorio, riporta gli immobili posseduti (indicando riferimenti catastali, tipologia “altro fabbricato”, diritto di proprietà, percentuale e mesi di possesso, rendita, imponibile, aliquota, acconto e saldo, importi versati e dovuti, sanzioni ed interessi con relativo calcolo), e contiene dunque tutti gli elementi necessari alla cognizione delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, individuando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione; il contribuente è stato posto dunque nelle condizioni di apprendere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di apprestare adeguatamente le proprie difese, per come avvenuto con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo la Suprema Corte ha enucleato il principio (in tema di Ici, ma estensibile a tutti i tributi locali), secondo cui “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004)” (Cass. Ordinanza 8 novembre 2017, n. 26432).
Quanto agli atti richiamati nell'avviso “La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. (Cass 5755/05; Cass 21511/06; Cass 9601/12; Cass
26644/17)” (Cass. Ordinanza n. 13420 del 2021).
Più in generale, l'eventuale difetto di motivazione dell'accertamento non può condurre alla dichiarazione di nullità del medesimo, allorché questo sia stata impugnato dal contribuente, “il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come indubbiamente avvenuto nel caso di specie.
2.2 In ordine alla prova della pretesa tributaria (Imu 2018), è sufficiente l'indicazione degli immobili posseduti dal contribuente, dal momento che ai sensi dell'articolo 1 comma 740 della L. 160/2019 “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili”; al riguardo in alcun modo parte ricorrente contesta e prova l'insussistenza di tale presupposto, né dimostra che l'immobile costituisce sua abitazione principale.
3. Quanto alle sanzioni irrogate, queste seguono la violazione, ed “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n.
12901 del 15/05/2019), prova non fornita nel caso in esame.
4. Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 923,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico