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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 14 novembre 2025, ha pronunciata ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5113/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso da se medesimo;
Parte_1
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Alessia Zarrillo;
-Resistente-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Maria
Grazia Di Gregorio;
-Resistente–
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso
1 l'Intimazione di Pagamento n. 293 2025 90185719 33/000, notificata in data
23.05.2025, emessa da in relazione alla Controparte_3 cartella di pagamento n.29320200000247085000, per gli anni contributivi 2005, 2016 e
2017, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 9.718,68, relativa alla cartella sopra richiamata.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la cartella di pagamento numero 29320200000247085000 notificata da è stata Controparte_4 impugnata subito dopo la notifica del 24/2/2020 (in piena emergenza covid) con
Ricorso R.G 2013/2020, definito della sentenza n. 2900/2022, del 12.9.2022 G.O.T.
Giuseppe Marino del Tribunale Catania, Sezione Lavoro;
che lo stesso Ente Impositore,
a seguito del provvedimento cautelare del primo giudice aveva chiesto all'Ente Esattore di sospendere i ruoli indicati in cartella;
che la Cartella, quindi, che costituisce il titolo esecutivo dell'Intimazione non ha alcun valore giuridico, in quanto la stessa è già stata impugnata, ed il relativo procedimento giudiziario di primo grado si è concluso con sentenza 2900/2022 di parziale accoglimento in relazione alla illegittima richiesta dei contributi relativi all'anno 2005; che, infatti, in ogni caso, la sentenza che chiude un giudizio di impugnazione a cartella esattoriale, anche nel caso in cui esso si concluda con un provvedimento di rigetto totale - un caso diverso da quello in esame- la sostituisce diventando il nuovo “titolo esecutivo” per la riscossione delle somme;
che la stessa sentenza 2900/2022 che ha definito il processo relativo alla illegittimità della cartella di cui sopra, per la parte in cui rigettava alcune istanze del ricorrente, è stata impugnata presso la Corte d'Appello di Catania R.G. 144/2023, il cui giudizio è ancora pendente;
che, in definitiva, l'intimazione impugnata è giuridicamente inesistente in quanto il titolo che ne è presupposto, in virtù di quanto precedentemente affermato è, anch'esso, giuridicamente inesistente;
che parte istante ha, immediatamente dopo aver ricevuto la notifica dell'intimazione, inviato una messaggio PEC all' Controparte_5 per riferire, sinteticamente, quanto sopra:
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accogliere -il ricorso, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e con il conseguente accertamento della totale illegittimità della relativa pretesa.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 L si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_6 legittimazione dell'Agente della Riscossione per l'attività di competenza dell'ente impositore e deducendo la correttezza e regolarità dell'azione di riscossione.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Osserva il decidente che con l'azione intrapresa parte ricorrente contesta l'esistenza e la validità del titolo posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Rileva il decidente che è ben vero che la cartella di pagamento n.
29320200000247085000, sottostante l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata è stata oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di Catania – Sez.
Lavoro che ha in via cautelare sospeso l'efficacia esecutiva della medesima.
La predetta cartella di pagamento portava crediti contributivi della resistente
[...] relativi agli anni 2005, 2016 e 2017. CP_1
Tuttavia, all'esito del giudizio portante il numero di ruolo 2013/2020 RG, il Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 2900/2022 pubbl. il 12/09/2022 disponendo: “Dichiara la prescrizione della pretesa creditoria relativa alla contribuzione anno 2005 (contributo integrativo, oltre sanzione ed interessi) contenuta nella cartella n. 29320200000247085
000 Rigetta ogni altra domanda relativamente alla cartella di pagamento impugnata.”.
Ebbene, come si evince dal dispositivo della sentenza, la stessa si è limitata a dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi all'anno 2005, rigettando nel resto e, correttamente, non pronunciando l'annullamento della cartella.
Orbene, la sentenza che ha solo parzialmente accolto la domanda, rigettandola nel resto e per questa via confermando la cartella di pagamento per la parte relativa ai contributi afferenti le annualità 2016 e 2017, non si è sostituita alla cartella di pagamento impugnata, bensì ha fatto riacquistare alla predetta cartella l'efficacia esecutiva sospesa in via cautelare all'inizio del giudizio, limitando l'efficacia della cartella alla riscossione della parte di contribuzione non annullata (contribuzione 2016-2017).
3 E' ben vero che la predetta sentenza è stata appellata, tuttavia, la proposizione dell'appello non ha determinato la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella relativamente alla contribuzione dovuta alla dall'odierno ricorrente per le CP_1 annualità 2016 e 2017.
Orbene, come si evince dalla documentazione versata in atti, l'intimazione di pagamento impugnata nel riportare la cartella n. 29320200000247085 000 fa riferimento unicamente ai crediti contributivi dovuti per le annualità 2016 e 2017, che sono quelle residuate dopo la pronuncia di intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'annualità 2005.
Pertanto, non si può dire che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata la stessa non fosse supportata da un sottostante valido titolo esecutivo.
Si osserva, ancora, che la Corte D'Appello – Sez. Lavoro di Catania all'esito del giudizio portante il numero di ruolo 144/2023 RG ha pronunciato la Sentenza n.
467/2025 pubbl. il 30/05/2025 con la quale ha disposto il rigetto dell'appello.
Per cui, anche alla luce della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania a seguito del giudizio di impugnazione non può essere messo in dubbio che il titolo esecutivo per la riscossione della contribuzione 2016-2017 sia sempre la cartella di pagamento n.
29320200000247085000.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa le spese;
4 Catania, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 14 novembre 2025, ha pronunciata ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5113/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso da se medesimo;
Parte_1
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Alessia Zarrillo;
-Resistente-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Maria
Grazia Di Gregorio;
-Resistente–
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso
1 l'Intimazione di Pagamento n. 293 2025 90185719 33/000, notificata in data
23.05.2025, emessa da in relazione alla Controparte_3 cartella di pagamento n.29320200000247085000, per gli anni contributivi 2005, 2016 e
2017, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 9.718,68, relativa alla cartella sopra richiamata.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la cartella di pagamento numero 29320200000247085000 notificata da è stata Controparte_4 impugnata subito dopo la notifica del 24/2/2020 (in piena emergenza covid) con
Ricorso R.G 2013/2020, definito della sentenza n. 2900/2022, del 12.9.2022 G.O.T.
Giuseppe Marino del Tribunale Catania, Sezione Lavoro;
che lo stesso Ente Impositore,
a seguito del provvedimento cautelare del primo giudice aveva chiesto all'Ente Esattore di sospendere i ruoli indicati in cartella;
che la Cartella, quindi, che costituisce il titolo esecutivo dell'Intimazione non ha alcun valore giuridico, in quanto la stessa è già stata impugnata, ed il relativo procedimento giudiziario di primo grado si è concluso con sentenza 2900/2022 di parziale accoglimento in relazione alla illegittima richiesta dei contributi relativi all'anno 2005; che, infatti, in ogni caso, la sentenza che chiude un giudizio di impugnazione a cartella esattoriale, anche nel caso in cui esso si concluda con un provvedimento di rigetto totale - un caso diverso da quello in esame- la sostituisce diventando il nuovo “titolo esecutivo” per la riscossione delle somme;
che la stessa sentenza 2900/2022 che ha definito il processo relativo alla illegittimità della cartella di cui sopra, per la parte in cui rigettava alcune istanze del ricorrente, è stata impugnata presso la Corte d'Appello di Catania R.G. 144/2023, il cui giudizio è ancora pendente;
che, in definitiva, l'intimazione impugnata è giuridicamente inesistente in quanto il titolo che ne è presupposto, in virtù di quanto precedentemente affermato è, anch'esso, giuridicamente inesistente;
che parte istante ha, immediatamente dopo aver ricevuto la notifica dell'intimazione, inviato una messaggio PEC all' Controparte_5 per riferire, sinteticamente, quanto sopra:
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accogliere -il ricorso, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e con il conseguente accertamento della totale illegittimità della relativa pretesa.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 L si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_6 legittimazione dell'Agente della Riscossione per l'attività di competenza dell'ente impositore e deducendo la correttezza e regolarità dell'azione di riscossione.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Osserva il decidente che con l'azione intrapresa parte ricorrente contesta l'esistenza e la validità del titolo posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Rileva il decidente che è ben vero che la cartella di pagamento n.
29320200000247085000, sottostante l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata è stata oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di Catania – Sez.
Lavoro che ha in via cautelare sospeso l'efficacia esecutiva della medesima.
La predetta cartella di pagamento portava crediti contributivi della resistente
[...] relativi agli anni 2005, 2016 e 2017. CP_1
Tuttavia, all'esito del giudizio portante il numero di ruolo 2013/2020 RG, il Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 2900/2022 pubbl. il 12/09/2022 disponendo: “Dichiara la prescrizione della pretesa creditoria relativa alla contribuzione anno 2005 (contributo integrativo, oltre sanzione ed interessi) contenuta nella cartella n. 29320200000247085
000 Rigetta ogni altra domanda relativamente alla cartella di pagamento impugnata.”.
Ebbene, come si evince dal dispositivo della sentenza, la stessa si è limitata a dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi all'anno 2005, rigettando nel resto e, correttamente, non pronunciando l'annullamento della cartella.
Orbene, la sentenza che ha solo parzialmente accolto la domanda, rigettandola nel resto e per questa via confermando la cartella di pagamento per la parte relativa ai contributi afferenti le annualità 2016 e 2017, non si è sostituita alla cartella di pagamento impugnata, bensì ha fatto riacquistare alla predetta cartella l'efficacia esecutiva sospesa in via cautelare all'inizio del giudizio, limitando l'efficacia della cartella alla riscossione della parte di contribuzione non annullata (contribuzione 2016-2017).
3 E' ben vero che la predetta sentenza è stata appellata, tuttavia, la proposizione dell'appello non ha determinato la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella relativamente alla contribuzione dovuta alla dall'odierno ricorrente per le CP_1 annualità 2016 e 2017.
Orbene, come si evince dalla documentazione versata in atti, l'intimazione di pagamento impugnata nel riportare la cartella n. 29320200000247085 000 fa riferimento unicamente ai crediti contributivi dovuti per le annualità 2016 e 2017, che sono quelle residuate dopo la pronuncia di intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'annualità 2005.
Pertanto, non si può dire che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata la stessa non fosse supportata da un sottostante valido titolo esecutivo.
Si osserva, ancora, che la Corte D'Appello – Sez. Lavoro di Catania all'esito del giudizio portante il numero di ruolo 144/2023 RG ha pronunciato la Sentenza n.
467/2025 pubbl. il 30/05/2025 con la quale ha disposto il rigetto dell'appello.
Per cui, anche alla luce della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania a seguito del giudizio di impugnazione non può essere messo in dubbio che il titolo esecutivo per la riscossione della contribuzione 2016-2017 sia sempre la cartella di pagamento n.
29320200000247085000.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa le spese;
4 Catania, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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