Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5339 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11254 del 2025, proposto da
AG F.lli LI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati David Brunelli, Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento emesso da TE in data 9.8.2025, avente ad oggetto “ Sistema qualificazione (“Sistema Qualificazione”) e Albo Operatori Economici Qualificati ("Albo Operatori Economici Qualificati”) di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (“TE” o “Stazione Appaltante”). Conclusione del procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 e proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti, relativi alla idoneità dell'operatore economico AG AT LI S.r.l. (“Operatore”) nel Comparto merceologico SLGS02 “Manutenzione aree a verde e giardinaggio” dell'Albo Qualificazione ed alla richiesta di rinnovo idoneità nel comparto MELE06 “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ”, con cui è stata disposta la sospensione della qualifica della ricorrente con riferimento alla Idoneità SLGS02 e della richiesta di rinnovo dell'Idoneità MELE06 per un periodo di sei mesi dalla data di ricezione del provvedimento:
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:
il provvedimento emesso da TE datato 7.7.2025, avente ad oggetto “Albo Fornitori Qualificati", con il quale è stata comunicata al ricorrente - nelle more della definizione del procedimento di verifica dei requisiti avviato in data 4.6.2025 - la sospensione cautelativa dell'idoneità nel comparto SLGS02 e la sospensione della valutazione della richiesta di rinnovo per il comparto MELE06;
la nota di TE, datata 4.6.2025, di comunicazione di avvio del procedimento;
il provvedimento di congelamento dell'iscrizione all'Albo Fornitori dell'Operatore adottato in data 15.5.2025;
nella misura in cui dovessero ritenersi ostativi al riconoscimento/conservazione da parte della ricorrente dell'iscrizione nell'Albo Qualificazioni per i comparti MELE06 e SGLS02, la normativa generale del Sistema di Qualificazione di TE S.p.A. e il regolamento inerente alle “Condotte che costituiscono gravi illeciti disciplinari” adottato da TE ai sensi dell'art. 169, comma 1, D.lgs. 36/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è una società che svolge, tra l’altro, lavori di taglio e potatura piante, decespugliamento, manutenzione aree verdi e taglio erba, anche lungo le pertinenze stradali, nonché lavori di edilizia e riforestazione, operando con diverse Pubbliche Amministrazioni.
2. La ricorrente ha chiesto e ottenuto anche l’iscrizione nel Sistema di Qualificazione e Albo fornitori Qualificati istituito da TE. In particolare, con provvedimento del 18.12.2024 la ricorrente è stata iscritta nell’Albo Qualificazione, con validità triennale, con riferimento al comparto SLGS02 “ Manutenzione aree a verde e giardinaggio ” e, in data 6.3.2025, ha chiesto il rinnovo dell’iscrizione nell’Albo Qualificazione per il comparto MELE06 “ Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ” (procedimento, tuttavia, non ancora definito).
3. In data 15.5.2025 alla ricorrente è arrivata una notifica automatica da parte del sistema informativo delle certificazioni di TE con cui è stato comunicato che « lo stato della richiesta n. 78222 per il GM SLGS02 (Manutenzione aree a verde e giardinaggio) è passato da “Idoneo Qualificazione” a “Idoneità congelata ”. […] Idoneità congelata in via di massima cautela per sopraggiunti gravi elementi che rendono dubbia l’integrità e affidabilità dell’Operatore Economico ».
4. In data 4.6.2025 TE ha comunicato alla ricorrente l’avvio di un procedimento finalizzato alla possibile adozione di provvedimenti di rigetto della richiesta di rinnovo della “Idoneità MELE06” e di sospensione o revoca della “Idoneità SLGS02”. L’avvio del procedimento è stato motivato con riferimento alle seguenti ragioni:
- la ricorrente, in base al Regolamento di Qualificazione di TE e al D. Lgs. n. 36/2023, ha l’obbligo di informare la stazione appaltante di ogni evento anche solo potenzialmente rilevante in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Codice Appalti;
- TE ha appreso dell’esistenza del procedimento penale n. 25565/2020 presso il Tribunale di Roma, nell’ambito del quale sarebbe emerso che il legale rappresentante della ricorrente (fino 3.12.2021) avrebbe concorso, con altri soggetti, nel reato di cui all’art. 353 c.p. con riferimento ad alcune gare bandite, per il tramite di TE, da TE Rete Italia S.p.A.;
- la ricorrente, violando gli obblighi cui sarebbe stata soggetta, ha omesso di comunicare l’esistenza di tale procedimento penale e di adottare misure di self cleaning e tale condotta non solo avrebbe impedito ogni valutazione da parte di TERNA sulla rilevanza di tale procedimento penale, ma avrebbe pure pregiudicato il rapporto fiduciario tra stazione appaltante e operatore economico.
5. In data 7.7.2025 TE, facendo seguito al provvedimento di congelamento del 15.5.2025, nelle more della conclusione del procedimento di verifica avviato, in via cautelare, ha disposto la sospensione dell’idoneità nel comparto SLGS02 oltre che la sospensione della valutazione della richiesta di rinnovo per il comparto MELE06.
6. In data 9.8.2025, TE, a conclusione del procedimento avviato in data 4.6.2025, ha rigettato le osservazioni dell’odierna ricorrente e ha quindi disposto la definitiva sospensione dell’Idoneità SLGS02 e della richiesta di rinnovo dell’Idoneità MELE06 per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento emesso, riservandosi l’adozione di ulteriori provvedimenti “ ritenuti necessari e/o utili inclusa la revoca della qualifica ”.
7. La ricorrente ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) “ Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 10 e 16 della normativa generale del sistema di qualificazione di terna s.p.a. nonché degli artt. 169, 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023 e del regolamento sulle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali di terna s.p.a. violazione, falsa e/o erronea applicazione del d.lgs. 50/2016. violazione del principio di legalità e di retroattività della norma più favorevole nonché dell’art. 7 della CEDU. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e manifesta ingiustizia, irragionevolezza e illogicità. Difetto di motivazione . La ricorrente, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’Albo Qualificazione con riferimento al comparto SLGS02 “Manutenzione aree a verde e giardinaggio” e al momento della richiesta di rinnovo dell’iscrizione nell’Albo Qualificazione per il comparto MELE06 “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” (marzo 2025), anche ove fosse stata a conoscenza del procedimento penale di cui si tratta, non avrebbe avuto alcun obbligo dichiarativo, in quanto tale procedimento vedrebbe coinvolto solo un amministratore cessato dalla carica in data 3.12.2021 e deceduto in data 4.3.2021 (e quindi non più in grado da tempo di influenzare l’operatore economico) e per un reato comunque estinto in data 4.12.2021. Non sussisterebbe nemmeno alcun obbligo informativo successivo, in quanto non vi sarebbero fatti sopravvenuti idonei a incidere sui requisiti di ordine generale; né potrebbero considerarsi tali la richiesta di rinvio a giudizio o la fissazione dell’udienza preliminare in quanto tali atti non riguardano la società e nemmeno il suo ex amministratore e sono mai stati notificati alla ricorrente o ai suoi attuali amministratori. Nessuno degli attuali amministratori e soci avrebbe mai avuto conoscenza di tale procedimento penale, né al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’albo, né successivamente. Conseguentemente, non vi sarebbe stato nemmeno alcun obbligo per la ricorrente di adottare misure di self cleaning per dimostrare la sua affidabilità perché non sussisterebbe alcuna causa di esclusione, né tale obbligo si potrebbe far discendere, nel quadro fattuale sopra descritto, dalla mera contingenza per cui l’attuale legale rappresentante della ricorrente è la figlia del soggetto inizialmente coinvolto nel procedimento penale e già all’epoca dei fatti amministratrice della società. Non potrebbe farsi richiamo al D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare all’art. 80, comma 5, lett. c), in quanto tale normativa sarebbe inapplicabile alle idoneità di cui si tratta che sono state tutte ottenute sotto la vigenza del D.Lgs. 36/2023 e la fattispecie attenzionata non costituirebbe grave illecito professionale nemmeno ai sensi di tale disciplina, dovendo peraltro in ogni caso applicarsi retroattivamente la norma più favorevole (d.lgs. n. 36/2023);
II) “ Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 21 quater della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e manifesta ingiustizia, irragionevolezza e illogicità. Violazione del principio di proporzionalità. difetto di motivazione ”. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in quanto ingiustificato e sproporzionato, tenuto conto che i fatti relativi all’indagine sarebbero molto risalenti nel tempo e nelle more la società avrebbe mostrato precisione, competenza e serietà nell’esecuzione delle commesse affidate, la ricorrente sarebbe del tutto estranea al procedimento penale in questione e non avrebbe mai ricevuto notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né della richiesta di rinvio a giudizio e della fissazione dell’udienza preliminare, né di qualunque altro atto da cui potesse venire a conoscenza della pendenza del procedimento penale, risultando le condotte incriminate riferite a un amministratore cessato e deceduto da tempo che non poteva avrebbe potuto esercitare alcuna influenza o condizionamento sull’operatore economico. Non sussisterebbero, pertanto, le gravi ragioni e i presupposti normativamente previsti per disporre la sospensione.
8. TE S.p.A. si è costituita, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’omessa impugnazione nei termini decadenziali sia il provvedimento di congelamento dell’idoneità, adottato e comunicato il 15 maggio 2025, che il provvedimento di sospensione adottato il data 6 giugno 2025 e comunicato il successivo 7 luglio, che costituiscono atti presupposti del provvedimento di sospensione del 9 agosto 2025 e concludendo, nel merito, per il rigetto dell’impugnativa.
9. All’udienza pubblica dell’11.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da TE, essendo esso infondato nel merito.
11. L’art. 162 del d.lgs. n. 36/2023 recepisce la disciplina eurounitaria di cui agli artt. 68 e 77 della direttiva n. 2014/25/UE, aventi ad oggetto l’istituto del sistema di qualificazione nell’ambito dei settori speciali. In particolare, il comma 1 stabilisce la possibilità per gli enti aggiudicatori di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. All’uopo devono essere indicate le finalità del sistema e le modalità per conoscere le disposizioni del relativo funzionamento e lo stesso deve essere reso pubblico con un avviso contenente le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione H.
12. L’art. 168 riproduce, con alcune rimodulazioni e novità (in particolare, ai sensi del comma 3, negli atti di istituzione del sistema di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti « prevedono […] che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l’iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 104 »), il pregresso art. 134 del d.lgs. n. 50/2016, e ribadisce un regime specifico per gli appalti dei settori speciali, contemplando la facoltà degli enti aggiudicatori di disciplinare il sistema delle aggiudicazioni istituendo un sistema di qualificazione degli operatori economici da invitare alla procedura di selezione (in linea con la disciplina contenuta nell’art. 77, dir. n. 2014/25/UE).
13. L’art. 169, co. 1, stabilisce poi che “ Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98 ”.
14. Si conferma, pertanto, la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di fissare, come sancito dall’art. 77, co. 2, della direttiva. 2014/25/UE, « norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l’iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema ».
15. La presenza di un sistema di qualificazione consente poi, come previsto dall’art. 77, co. 5, della direttiva, di innestare le successive procedure di aggiudicazione attraverso procedure ristrette o procedure negoziate nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.
16. Tanto premesso, come risulta dalle allegazioni di parte resistente, già nel vigore del previgente d.lgs. 50/2016 TE aveva disciplinato un proprio Sistema di Qualificazione, oggetto di successivi aggiornamenti al nuovo Codice dei contratti.
17. L’art. 10.1 della Disciplina vigente nel 2021 stabiliva che “ L’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per l’affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. A tal fine l’impresa deve attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii., mediante l’apposito documento presente sul Portale Qualificazione. Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura Qualificazione Imprese in caso della sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini del suddetto art. 80 D.lgs. 50/ 2016. Il mancato adempimento di tali obblighi informativi può costituire causa di sospensione o, nei casi più gravi, revoca della qualifica stessa. Le comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo infoqualificazione@terna.it o, in alternativa, via PEC all’indirizzo e-mail qualificazione-terna@pec.terna.it. Non saranno ammesse altre modalità di comunicazione (invio e-mail ad altre strutture di TE, comunicazioni informali telefoniche o con altri mezzi, ecc.) ”.
18. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, tale articolo è stato modificato nel modo seguente: “ L’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria per l’affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. A tal fine, l’Operatore economico deve attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti, mediante apposita documentazione presente sul Portale Qualificazione . Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di TE in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei suddetti artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti. L’omissione di tali informazioni può comportare valutazioni da parte di TE in merito all’affidabilità professionale ed integrità, tali da determinare l’adozione di ogni più idoneo provvedimento tra quelli disciplinati all’art. 16 della presente Normativa ”.
19. Ciò premesso, risulta dagli atti che, in data 6.7.2021, veniva eseguita presso l’abitazione dell’allora rappresentante legale e presso la sede della società una perquisizione locale/domiciliare e informatica, alla quale ha prestato assistenza all’indagato, per espressa richiesta di quest’ultimo, la figlia e attuale presidente (allora, amministratore delegato). In tale contesto, quest’ultima ha senz’altro avuto la possibilità di comprendere sia le ipotesi di reato per cui si procedeva, sia la natura della documentazione rinvenuta e sottoposta a sequestro.
20. In ragione della natura dei reati contestati al rappresentante legale della società (turbativa d’asta proprio nell’ambito di gare bandite da TE), già a partire da tale momento sussisteva, secondo i termini di cui al richiamato art. 10.1 del Disciplinare del sistema di qualificazione, l’obbligo per la società informare TE di tale vicenda, essendo indubbia la rilevanza dei fatti indicati ai fini delle valutazioni di quest’ultima in ordine alla permanenza dei requisiti per il mantenimento della qualificazione, trattandosi della contestazione di fatti penalmente rilevanti a carico dell’ ex legale rappresentante della società ricorrente, coinvolto in un procedimento penale per plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare bandite dalla resistente stessa, rappresentativi di circostanze di una gravità tale da non ammettere alcuna dilazione temporale nella relativa comunicazione alla struttura QFO di TE.
21. Sul punto, occorre precisare che, come già chiarito dalla Sezione, “ l’omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale […] non costituisce certamente una causa autonoma ed atipica di esclusione dalla gara […] ma rileva nell’ambito della Normativa di settore quale base giuridico/fattuale di un provvedimento cautelare (la sospensione) che incide con effetti limitati nel tempo sulla qualificazione degli operatori economici e, al ricorrere di determinate condizioni, persino revocabile. In altri termini la violazione di obblighi informativi potrà, semmai, rilevare anche ai fini della valutazione della gravità dell’illecito professionale eventualmente contestato, ma non ne costituisce una figura paradigmatica ” (cfr. sentenza 15.1.2026, n. 765).
22. Già nel vigore del vecchio codice dei contratti la Sezione aveva chiarito che, con riguardo ai provvedimenti di sospensione dai sistemi di qualificazione non può farsi richiamo, sic et simpliciter , alla disciplina dettata dal codice in materia di cause di esclusione dalle procedure evidenziali non possa essere seguita, venendo in rilievo una fattispecie afferente al distinto ambito dei poteri di natura cautelare che gli enti aggiudicatori possono esercitare in relazione alla gestione di propri sistemi di qualificazione, il che rende inconferente il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione.
23. Si è invero osservato che “ La ratio del sistema di qualificazione […] è quella di selezionare ex ante i potenziali partner contrattuali delle commesse pubbliche in ragione della sussistenza di requisiti di tipo tecnico e di complessiva affidabilità . Infatti, è ragionevole che la posizione in qualche modo privilegiata dei soggetti qualificati, che legittimamente si sottraggono ad un confronto generalizzato con qualsiasi altro competitor non qualificato, venga ad essere fisiologicamente controbilanciata dal necessario possesso di elevati standard qualitativi indispensabili a garantire la permanenza di un vincolo di piena fiducia tra il suddetto operatore e la Stazione appaltante che tale sistema di qualificazione ha istituito e governa ”. In questa prospettiva, l’esercizio da parte dell’ente aggiudicatore di un potere di tipo cautelare, che per sua natura presenta un carattere anticipatorio, si alimenta bensì del benchmark normativo in tema di requisiti di ordine generale. Tuttavia, la relativa applicazione “ non può essere, per così dire, piena in quanto l’ente aggiudicatore non è chiamato a determinarsi in ordine all’esclusione di un concorrente da una specifica gara d’appalto, bensì è tenuto a vagliare il permanere del legame fiduciario che funge da condicio sine qua non ai fini del (conseguimento o) mantenimento delle qualificazioni rilasciate ” (TAR Lazio – Roma, III, 17.3.2023, n. 4961).
24. In ragione di quanto sopra occorre, pertanto, concludere che:
- l’attuale rappresentante legale della società e all’epoca dei fatti amministratore delegato conosceva certamente il procedimento penale, sia in ragione dello strettissimo legame familiare con l’indagato, sia per aver partecipato alle operazioni di perquisizione;
- trattandosi di un’imputazione per fatti commessi dal legale rappresentante nell’esercizio dell’attività d’impresa, peraltro proprio in relazione a gare bandite da TE, sussisteva indubitabilmente l’obbligo per la società di notiziare TE di tale vicenda;
- l’omissione dell’obbligo informativo è stata legittimamente assunta da TE a fondamento del provvedimento di sospensione, venendo in considerazione, in uno con la gravità dei fatti addebitati all’ex rappresentante legale, la rottura del rapporto di fiducia con la stazione appaltante per aver omesso informazioni rilevanti, di cui la società, per il tramite (almeno) dell’amministratore delegato era certamente a conoscenza, anche a prescindere dagli ulteriori sviluppi del procedimento penale. Tale mancanza investe direttamente l’operatore economico, attesa l’indubbia conoscenza del procedimento da parte dell’amministratore delegato, sicché la prospettata cesura tra il piano personale dell’indagato e quella della società (pretesamente all’oscuro dei fatti) è manifestamente insostenibile e la condotta reticente dell’operatore economico assume una propria autonomia ai fini delle valutazioni che la stazione appaltante ha, pertanto, legittimamente effettuato.
25. Sono, pertanto, infondati sia il primo motivo, attesa l’inconferenza del richiamo, sic et simpliciter , alla disciplina in tema di cause di esclusione dalle gare, sia il secondo motivo, per la palese conoscenza che la società ha avuto del procedimento penale e per la sicura valutabilità da parte di TE, ai fini delle proprie determinazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di permanenza nel sistema di qualificazione, della condotta reticente della società, posta in violazione di uno specifico obbligo del Disciplinare.
26. In ragione di quanto sopra, il ricorso è infondato e va rigettato.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | NA NI |
IL SEGRETARIO