TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5339
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei presupposti, ingiustizia, irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione

    Il Tribunale ritiene che l'attuale rappresentante legale, all'epoca amministratore delegato, fosse a conoscenza del procedimento penale. Data la natura dei reati contestati all'ex legale rappresentante (turbativa d'asta in gare bandite dalla resistente), sussisteva l'obbligo di informare TE. L'omissione di tale informazione è stata legittimamente assunta da TE come fondamento del provvedimento di sospensione, in quanto ha interrotto il rapporto di fiducia.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei presupposti, ingiustizia, irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità

    La corte ritiene che l'omissione dell'obbligo informativo sia stata legittimamente assunta da TE a fondamento del provvedimento di sospensione. La condotta reticente della società, in violazione di un obbligo specifico del Disciplinare, è stata valutata da TE ai fini della permanenza nel sistema di qualificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5339
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5339
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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