TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 648 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefania Antidormi (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Corradini 225
-ATTRICE -
e
(p. I.V.A. Controparte_1
) P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Andreina Gabini (c.f. e dall'Avv. Michela C.F._3
Terra (c.f. ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della C.F._4 medesima in Avezzano, alla via XX Settembre 27 CP_2
- CONVENUTA –
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
9.5.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 8.7.2025; per parte convenuta come da comparsa di costituzione e da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.12.2023
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.4.2019 ha Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo di accertare la Controparte_3 responsabilità di detto ente nella causazione del sinistro occorsole in data 20.7.2017 alle ore 15.00 circa, quando, camminando nella zona antistante l'ingresso del pronto soccorso dell'Ospedale SS.
IP e LA, cadeva a causa di una buca e riportava una frattura delle ossa nasali con ferita escoriata oltre ad un trauma al ginocchio sinistro, come immediatamente riscontrato in sede di visita presso il medesimo pronto soccorso (oltre che nelle successive visite e controlli medici cui si è dovuta sottoporre, tutti meglio descritti alle pagine 2 e 3 della citazione).
L'attrice ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 12.207,60 (a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, nonché di danno morale), oltre al danno esistenziale da quantificarsi da parte del Tribunale, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la
(di seguito, per brevità, , chiedendo il rigetto Controparte_3 CP_2 della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. evidenziando: i) la necessità di ascrivere l'evento (in tutto o, quantomeno, in parte) alla condotta della danneggiata per non avere ella impiegato la dovuta cautela nel transitare a piedi, ben potendo essere vista ed evitata una buca di significative dimensioni, in pieno giorno ed in condizioni di massima visibilità; ii) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
3. Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi ed espletata C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. La domanda formulata da parte attrice può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
5. In primo luogo deve rilevarsi che la fattispecie in esame è effettivamente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
2 L convenuta non ha infatti specificamente contestato che l'area in cui l'attrice assume CP_2 essersi verificato l'evento (ossia il piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale) rientri tra i beni di cui è custode, dovendosi per altro verso escludere che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti (avuto riguardo alle sue dimensioni contenute ed alla sua collocazione nell'area immediatamente antistante l'ingresso di un nosocomio).
6. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22,
Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24,
Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è
3 estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
7. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie può ritenersi sussistente, come detto, la relazione di custodia e può altresì ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
Al riguardo giova premettere che la non ha contestato con la necessaria puntualità il fatto CP_2 che vi fosse una buca nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale, avendo incentrato la propria difesa sulla necessità di ascrivere l'evento alla condotta imprudente ed incauta della danneggiata.
In ogni caso deve rilevarsi che la presenza della buca e la dinamica della caduta sono state concordemente confermate dai due testi escussi.
In particolare, i testi e (che all'epoca prestavano la loro attività per il 118 – Croce Tes_1 Tes_2
Rossa) hanno riferito di aver assistito alla caduta, confermando che l'attrice è caduta dopo essere inciampata nella buca presente sull'asfalto nella zona antistante l'ingresso del pronto soccorso.
Tali puntuali dichiarazioni, provenienti da soggetti del tutto indifferenti rispetto alle parti ed anche bene a conoscenza dello stato dei luoghi, possono essere ritenute pienamente attendibili, risultando
4 peraltro coerenti con le risultanze del referto del pronto soccorso ove l'attrice è stata immediatamente visitata.
Può quindi ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa della buca presente sull'asfalto, tenuto conto dell'evidente idoneità di tale buca a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
8. La convenuta non ha di contro a sua volta assolto all'onere di dimostrare che la condotta CP_2 dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta condizione del piazzale ove è intervenuta la caduta, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nella specie l'attrice percorreva a piedi il piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale, utilizzando dunque il bene in modo del tutto ordinario e coerente con la sua destinazione.
Inoltre, se è vero che la caduta si è verificata in un momento in cui possono ritenersi sussistenti condizioni di piena visibilità, deve del pari osservarsi: i) che le dimensioni e la conformazione della buca (raffigurate dalle foto prodotte in atti e riconosciute dai testi escussi) non appaiono tali da rendere certa la sua piena visibilità, trattandosi di una buca di dimensioni circoscritte;
ii) che non è emerso che la presenza della buca fosse stata segnalata o che l'area fosse stata interdetta al transito o, comunque, che l'attrice fosse un'abituale frequentatrice dei luoghi di causa e, quindi, bene a conoscenza delle relative condizioni;
iii) che in ogni caso viene in rilievo un bene - il piazzale antistante l'ingresso di un ospedale - rispetto a cui è del tutto ragionevole confidare in un'attenta e costante manutenzione, trattandosi di un luogo caratterizzato dal possibile accesso di persone, anche in situazioni di difficoltà, in ogni orario diurno o notturno.
Alla luce di tali considerazioni può quindi ritenersi sussistente la responsabilità della e non CP_2
è di contro configurabile un concorso colposo della danneggiata, la quale non risulta affatto aver tenuto una condotta imprudente.
9. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
5 Il consulente, sulla base dei referti medici e dei certificati medici in atti e previa visita dell'attrice, ha in primo luogo verificato che l'attrice ha riportato, in data 20.7.2017, una frattura delle ossa nasali con ferita escoriata e trauma al ginocchio sinistro.
Tale lesione, secondo l'ausiliario, risulta compatibile con la dinamica riferita dall'attrice (secondo i criteri cronologico, qualitativo, quantitativo, modale e topografico) e del resto in tal senso depongono anche le testimonianze sopra riportate.
Riscontrata tale lesione del bene salute, l'ausiliario ha altresì concluso che da tale lesione è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Ed infatti, secondo l'elaborato peritale, dalla documentazione esaminata e dall'esame dell'attrice emergono esiti algo – disfunzionali della frattura delle ossa nasali e una lieve riduzione del flusso aereo nasale a destra.
Sulla base di tali elementi il consulente ha quantificato, dando conto dei criteri medico legali di riferimento utilizzati, il danno biologico permanente nella misura del 3%, nonché in giorni 15
l'invalidità temporanea totale, in giorni 15 l'invalidità temporanea parziale al 50% ed in giorni 15
l'invalidità temporanea parziale al 25%.
Le suesposte conclusioni peritali possono essere condivise, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione esaminata, della visita dell'attrice e dei criteri valutativi utilizzati.
Non può essere invece condivisa la maggior quantificazione del danno invocata da parte attrice, maggior quantificazione invero esigua ove si consideri che viene ivi indicata una percentuale di danno permanente nella misura tra il 3% ed il 4%, oltre che 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Ciò in quanto: il danno estetico, definito modico anche dalla stessa consulenza di parte, non costituisce una voce di danno a sé stante e rientra invece nella valutazione complessiva del danno biologico operata dal C.T.U. (cfr., Cass., ord. n. 14246/20); non emergono elementi da cui desumere perché dovrebbe riconoscersi una maggior percentuale di danno quando lo stesso consulente di parte indica un danno permanente tra il 3% ed il 4%; viene in rilievo una lesione rispetto a cui sono state riscontrate, in sede di visita, conseguenze di tipo lieve, oltre a non essere stata riscontrata la limitazione funzionale del collo cui ha fatto riferimento il consulente di parte (emergendo anzi dall'elaborato che motilità attiva e passiva del collo risultano conservate).
6 Per quanto quindi concerne la liquidazione del danno riconosciuto esistente giova precisare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n. 7513/2018).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca di verificazione e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, Cass., sent. n. 33005/21, nonché, con riguardo all'applicabilità di tali tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche con riguardo al danno biologico per lesioni c.d. micropermanenti, Cass., ord. n. 32373/23, Cass., ord. n.
4509/2022).
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della
C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (58 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 6.380,75 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, importo da liquidarsi all'attualità, rispetto alla data delle suindicate tabelle, in € 6.482,84, trattandosi di debito di valore e dunque soggetto a rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale, di danno esistenziale o di personalizzazione.
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non
è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
7 Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico – relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24,
Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno, posto che, nei termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, è stata genericamente dedotta la necessità di considerare la sofferenza psicofisica dell'attrice.
Deve peraltro osservarsi che tale danno non può neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie un rilievo una lesione macropermanente (cfr., Cass., ord. n. 13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità).
Del pari non può essere riconosciuto il c.d. danno esistenziale in quanto: anche tale danno non può essere ravvisato in re ipsa e deve essere invece allegato con specificità e con riferimento a precisi fatti concreti (cfr., Cass., ord. n. 28742/18); tale idonea allegazione non può ritenersi sussistente nel caso di specie avendo l'attrice rappresentato la necessità di tenere conto del lungo periodo di convalescenza, durante cui ella non avrebbe potuto svolgere con regolarità le proprie consuete attività (attività che però non risultano meglio descritte nei termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive); costituisce in ogni caso una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di tale danno e del danno biologico (cfr., Cass., ord. n. 23469/18, Cass., sent. n. 901/18).
Del pari alcun ulteriore importo può essere eventualmente riconosciuto a titolo di personalizzazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
(cfr., Cass., ord. n. 31681/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico – relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione
8 esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
Di contro è onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Ebbene nella specie l'attrice, nei termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, ha lamentato i disagi affrontati nel periodo di convalescenza nel mangiare, parlare, respirare e dormire.
Sulla base di tali elementi non possono tuttavia ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione, atteso che, da un lato, i disagi risulterebbero circoscritti al periodo di convalescenza e che, dall'altro lato, vengono in rilievo circostanze qualificabili, anche in astratto, come conseguenze del tutto ordinarie rispetto a casi consimili, non potendo ravvisarsi la sussistenza di tale danno in ragione della sola localizzazione di un trauma che ha comunque lasciato contenute conseguenze di tipo permanente.
Deve poi in ogni caso evidenziarsi che tali lamentati disagi non sono stati riscontrati, in concreto, in sede di C.T.U. né sono stati oggetto di richiesta di prova per testi.
Infine, alcun importo può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, posto che, pur contenendo le conclusioni un riferimento anche al danno patrimoniale, non è stato allegato né documentato il danno patrimoniale eventualmente subito (come del resto chiarito anche dal C.T.U. che non ha riscontrato spese mediche documentate).
L'importo del risarcimento come complessivamente determinato di € 6.482,84 deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso (20.7.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta;
tali pese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/26.000,00) tenuto conto della
9 contenuta complessità della controversia e dell'importo concretamente riconosciuto, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Analogamente a carico della convenuta deve essere definitivamente posto a carico CP_2
l'importo liquidato al C.T.U. con decreto del 6.12.2021, non constando, successivamente al deposito dell'elaborato, il deposito di ulteriori istanze di liquidazione da parte dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 648 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna la Controparte_3 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 6.482,84, oltre interessi
[...] Parte_1 al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento (come indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso ed € Parte_1
264,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico della l'importo Controparte_3 liquidato al C.T.U. con decreto del 6.12.2021.
Così deciso in data 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 648 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefania Antidormi (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Corradini 225
-ATTRICE -
e
(p. I.V.A. Controparte_1
) P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Andreina Gabini (c.f. e dall'Avv. Michela C.F._3
Terra (c.f. ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della C.F._4 medesima in Avezzano, alla via XX Settembre 27 CP_2
- CONVENUTA –
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
9.5.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 8.7.2025; per parte convenuta come da comparsa di costituzione e da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.12.2023
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.4.2019 ha Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo di accertare la Controparte_3 responsabilità di detto ente nella causazione del sinistro occorsole in data 20.7.2017 alle ore 15.00 circa, quando, camminando nella zona antistante l'ingresso del pronto soccorso dell'Ospedale SS.
IP e LA, cadeva a causa di una buca e riportava una frattura delle ossa nasali con ferita escoriata oltre ad un trauma al ginocchio sinistro, come immediatamente riscontrato in sede di visita presso il medesimo pronto soccorso (oltre che nelle successive visite e controlli medici cui si è dovuta sottoporre, tutti meglio descritti alle pagine 2 e 3 della citazione).
L'attrice ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 12.207,60 (a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, nonché di danno morale), oltre al danno esistenziale da quantificarsi da parte del Tribunale, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la
(di seguito, per brevità, , chiedendo il rigetto Controparte_3 CP_2 della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. evidenziando: i) la necessità di ascrivere l'evento (in tutto o, quantomeno, in parte) alla condotta della danneggiata per non avere ella impiegato la dovuta cautela nel transitare a piedi, ben potendo essere vista ed evitata una buca di significative dimensioni, in pieno giorno ed in condizioni di massima visibilità; ii) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
3. Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi ed espletata C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. La domanda formulata da parte attrice può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
5. In primo luogo deve rilevarsi che la fattispecie in esame è effettivamente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
2 L convenuta non ha infatti specificamente contestato che l'area in cui l'attrice assume CP_2 essersi verificato l'evento (ossia il piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale) rientri tra i beni di cui è custode, dovendosi per altro verso escludere che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti (avuto riguardo alle sue dimensioni contenute ed alla sua collocazione nell'area immediatamente antistante l'ingresso di un nosocomio).
6. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22,
Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24,
Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è
3 estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
7. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie può ritenersi sussistente, come detto, la relazione di custodia e può altresì ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
Al riguardo giova premettere che la non ha contestato con la necessaria puntualità il fatto CP_2 che vi fosse una buca nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale, avendo incentrato la propria difesa sulla necessità di ascrivere l'evento alla condotta imprudente ed incauta della danneggiata.
In ogni caso deve rilevarsi che la presenza della buca e la dinamica della caduta sono state concordemente confermate dai due testi escussi.
In particolare, i testi e (che all'epoca prestavano la loro attività per il 118 – Croce Tes_1 Tes_2
Rossa) hanno riferito di aver assistito alla caduta, confermando che l'attrice è caduta dopo essere inciampata nella buca presente sull'asfalto nella zona antistante l'ingresso del pronto soccorso.
Tali puntuali dichiarazioni, provenienti da soggetti del tutto indifferenti rispetto alle parti ed anche bene a conoscenza dello stato dei luoghi, possono essere ritenute pienamente attendibili, risultando
4 peraltro coerenti con le risultanze del referto del pronto soccorso ove l'attrice è stata immediatamente visitata.
Può quindi ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa della buca presente sull'asfalto, tenuto conto dell'evidente idoneità di tale buca a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
8. La convenuta non ha di contro a sua volta assolto all'onere di dimostrare che la condotta CP_2 dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta condizione del piazzale ove è intervenuta la caduta, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nella specie l'attrice percorreva a piedi il piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale, utilizzando dunque il bene in modo del tutto ordinario e coerente con la sua destinazione.
Inoltre, se è vero che la caduta si è verificata in un momento in cui possono ritenersi sussistenti condizioni di piena visibilità, deve del pari osservarsi: i) che le dimensioni e la conformazione della buca (raffigurate dalle foto prodotte in atti e riconosciute dai testi escussi) non appaiono tali da rendere certa la sua piena visibilità, trattandosi di una buca di dimensioni circoscritte;
ii) che non è emerso che la presenza della buca fosse stata segnalata o che l'area fosse stata interdetta al transito o, comunque, che l'attrice fosse un'abituale frequentatrice dei luoghi di causa e, quindi, bene a conoscenza delle relative condizioni;
iii) che in ogni caso viene in rilievo un bene - il piazzale antistante l'ingresso di un ospedale - rispetto a cui è del tutto ragionevole confidare in un'attenta e costante manutenzione, trattandosi di un luogo caratterizzato dal possibile accesso di persone, anche in situazioni di difficoltà, in ogni orario diurno o notturno.
Alla luce di tali considerazioni può quindi ritenersi sussistente la responsabilità della e non CP_2
è di contro configurabile un concorso colposo della danneggiata, la quale non risulta affatto aver tenuto una condotta imprudente.
9. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
5 Il consulente, sulla base dei referti medici e dei certificati medici in atti e previa visita dell'attrice, ha in primo luogo verificato che l'attrice ha riportato, in data 20.7.2017, una frattura delle ossa nasali con ferita escoriata e trauma al ginocchio sinistro.
Tale lesione, secondo l'ausiliario, risulta compatibile con la dinamica riferita dall'attrice (secondo i criteri cronologico, qualitativo, quantitativo, modale e topografico) e del resto in tal senso depongono anche le testimonianze sopra riportate.
Riscontrata tale lesione del bene salute, l'ausiliario ha altresì concluso che da tale lesione è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Ed infatti, secondo l'elaborato peritale, dalla documentazione esaminata e dall'esame dell'attrice emergono esiti algo – disfunzionali della frattura delle ossa nasali e una lieve riduzione del flusso aereo nasale a destra.
Sulla base di tali elementi il consulente ha quantificato, dando conto dei criteri medico legali di riferimento utilizzati, il danno biologico permanente nella misura del 3%, nonché in giorni 15
l'invalidità temporanea totale, in giorni 15 l'invalidità temporanea parziale al 50% ed in giorni 15
l'invalidità temporanea parziale al 25%.
Le suesposte conclusioni peritali possono essere condivise, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione esaminata, della visita dell'attrice e dei criteri valutativi utilizzati.
Non può essere invece condivisa la maggior quantificazione del danno invocata da parte attrice, maggior quantificazione invero esigua ove si consideri che viene ivi indicata una percentuale di danno permanente nella misura tra il 3% ed il 4%, oltre che 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Ciò in quanto: il danno estetico, definito modico anche dalla stessa consulenza di parte, non costituisce una voce di danno a sé stante e rientra invece nella valutazione complessiva del danno biologico operata dal C.T.U. (cfr., Cass., ord. n. 14246/20); non emergono elementi da cui desumere perché dovrebbe riconoscersi una maggior percentuale di danno quando lo stesso consulente di parte indica un danno permanente tra il 3% ed il 4%; viene in rilievo una lesione rispetto a cui sono state riscontrate, in sede di visita, conseguenze di tipo lieve, oltre a non essere stata riscontrata la limitazione funzionale del collo cui ha fatto riferimento il consulente di parte (emergendo anzi dall'elaborato che motilità attiva e passiva del collo risultano conservate).
6 Per quanto quindi concerne la liquidazione del danno riconosciuto esistente giova precisare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n. 7513/2018).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca di verificazione e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, Cass., sent. n. 33005/21, nonché, con riguardo all'applicabilità di tali tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche con riguardo al danno biologico per lesioni c.d. micropermanenti, Cass., ord. n. 32373/23, Cass., ord. n.
4509/2022).
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della
C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (58 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 6.380,75 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, importo da liquidarsi all'attualità, rispetto alla data delle suindicate tabelle, in € 6.482,84, trattandosi di debito di valore e dunque soggetto a rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale, di danno esistenziale o di personalizzazione.
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non
è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
7 Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico – relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24,
Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno, posto che, nei termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, è stata genericamente dedotta la necessità di considerare la sofferenza psicofisica dell'attrice.
Deve peraltro osservarsi che tale danno non può neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie un rilievo una lesione macropermanente (cfr., Cass., ord. n. 13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità).
Del pari non può essere riconosciuto il c.d. danno esistenziale in quanto: anche tale danno non può essere ravvisato in re ipsa e deve essere invece allegato con specificità e con riferimento a precisi fatti concreti (cfr., Cass., ord. n. 28742/18); tale idonea allegazione non può ritenersi sussistente nel caso di specie avendo l'attrice rappresentato la necessità di tenere conto del lungo periodo di convalescenza, durante cui ella non avrebbe potuto svolgere con regolarità le proprie consuete attività (attività che però non risultano meglio descritte nei termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive); costituisce in ogni caso una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di tale danno e del danno biologico (cfr., Cass., ord. n. 23469/18, Cass., sent. n. 901/18).
Del pari alcun ulteriore importo può essere eventualmente riconosciuto a titolo di personalizzazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
(cfr., Cass., ord. n. 31681/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico – relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione
8 esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
Di contro è onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Ebbene nella specie l'attrice, nei termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, ha lamentato i disagi affrontati nel periodo di convalescenza nel mangiare, parlare, respirare e dormire.
Sulla base di tali elementi non possono tuttavia ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione, atteso che, da un lato, i disagi risulterebbero circoscritti al periodo di convalescenza e che, dall'altro lato, vengono in rilievo circostanze qualificabili, anche in astratto, come conseguenze del tutto ordinarie rispetto a casi consimili, non potendo ravvisarsi la sussistenza di tale danno in ragione della sola localizzazione di un trauma che ha comunque lasciato contenute conseguenze di tipo permanente.
Deve poi in ogni caso evidenziarsi che tali lamentati disagi non sono stati riscontrati, in concreto, in sede di C.T.U. né sono stati oggetto di richiesta di prova per testi.
Infine, alcun importo può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, posto che, pur contenendo le conclusioni un riferimento anche al danno patrimoniale, non è stato allegato né documentato il danno patrimoniale eventualmente subito (come del resto chiarito anche dal C.T.U. che non ha riscontrato spese mediche documentate).
L'importo del risarcimento come complessivamente determinato di € 6.482,84 deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso (20.7.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta;
tali pese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/26.000,00) tenuto conto della
9 contenuta complessità della controversia e dell'importo concretamente riconosciuto, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Analogamente a carico della convenuta deve essere definitivamente posto a carico CP_2
l'importo liquidato al C.T.U. con decreto del 6.12.2021, non constando, successivamente al deposito dell'elaborato, il deposito di ulteriori istanze di liquidazione da parte dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 648 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna la Controparte_3 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 6.482,84, oltre interessi
[...] Parte_1 al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento (come indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso ed € Parte_1
264,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico della l'importo Controparte_3 liquidato al C.T.U. con decreto del 6.12.2021.
Così deciso in data 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
10