CASS
Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2024, n. 24090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24090 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS RS nato il [...] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI -ttirdithel~o Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 93:111229 In difesa di OS RS sono presenti gli avvocati DOMINICI GIULIANO e PORCELLI ANGELA entrambi del foro Roma. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24090 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina che condannava SK ER alla pena ritenuta di giustizia per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono i difensori dell'imputato, deducendo vizio di motivazione, anche sotto il profilo della manifesta illogicità, in relazione alla circostanza dell'avvicinamento dell'imputato all'edificio in cui, tra altri, vi era l'appartamento ove era detenuta la droga. I Giudici di merito avrebbero, sul punto, operato delle mere presunzioni laddove hanno ritenuto che l'imputato si stesse dirigendo verso il luogo nel quale erano custodite le sostanze per prelevarle. Si contestano le circostanze di fatto a supporto delle conclusioni della sentenza impugnata e si sostiene essere immotivato il diniego di riapertura dell'istruzione dibattimentale per escutere il giovane GA OA [figlio di OL AN, sulla circostanza "se l'imputato avesse citofonato o meno alla propria abitazione chiedendo della madre". Non apparirebbe poi chiaro a che titolo l'imputato sia stato ritenuto detentore della sostanza custodita nell'appartamento, atteso che sembrerebbe adombrarsi una codetenzione con AF PE, giudicato separatamente, pur in mancanza, nel capo di imputazione di qualsiasi riferimento al concorso di persone nel reato;
in sentenza, peraltro, non sono indicati elementi da cui trarre l'ipotesi di una codetenzione in epoca anteriore ai fatti contestati. Secondo la Corte di appello, l'imputato si sarebbe diretto verso l'appartamento allo scopo di prelevare lo stupefacente con cui, però, non entrava in contatto perché non accedeva all'appartamento, essendosi per tempo avveduto della presenza dei Carabinieri. Non può pertanto parlarsi di detenzione ma, se mai, di sola intenzione criminosa in tal senso. La difesa contesta infine il diniego, espresso dalla Corte di merito, di configurare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, all'uopo richiamando l'assenza di risultanze attestanti la frequentazione dei luoghi da parte dell'imputato e la mancanza di una ricostruzione dei rapporti illeciti tra il prevenuto e AF PE. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2 2. Le doglianze in punto di affermazione di responsabilità, con cui si contesta la valutazione del quadro probatorio con riferimento alla disponibilità, da parte dell'imputato, dell'alloggio ove fu rinvenuto lo stupefacente, sono infondate. Deve premettersi che, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Pipa, Rv. 241826). In particolare, sul tema della valutazione della gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria, i limiti dello scrutinio di legittimità attengono alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità o compiuta su base meramente congetturale e priva di riferimenti individualizzanti o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (ex multis, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880). 3. Tanto premesso, entrambi i Giudici di merito hanno legittimamente fondato il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità dell'imputato, sulla concatenazione logica degli indizi, caratterizzati da univocità e concordanza. In specie, il Tribunale aveva ritenuto provata la detenzione, da parte dell'imputato, delle sostanze stupefacenti, poi sequestrate, sulla base delle circostanze emerse in occasione del servizio di o.c.p., svolto la mattina del 22/03/2021 dai Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia: giunto sul posto a bordo di un'autovettura Mercedes Classe A, abitualmente in uso a AF PE, che lasciava aperta e con le chiavi nel cruscotto (modalità dalla quale, congruamente, i Giudici di merito hanno desunto che il prevenuto avrebbe dovuto eseguire un'attività di breve durata, quale il prelievo dello stupefacente) ed avvicinatosi alla porta d'ingresso di un'abitazione, l'imputato veniva chiamato dal nipote della proprietaria con cui si intratteneva. Accortosi della presenza dei Carabinieri, si dava alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce;
dopo circa quindici minuti di ricerche, veniva fermato a bordo di un'autovettura BMW - condotta dal predetto AF PE, con XH OT passeggero -, proveniente a forte velocità da una strada confinante con via Apriliana e che aveva ottemperato all'alt inizialmente imposto da altra pattuglia dei militari. Il primo Giudice, inoltre, escludeva che il SK si fosse recato sul posto per sottoporre a OL NU, figlia della proprietaria (Villa Bruna) abitante 3 nell'immobile adiacente, la questione relativa alla propria riabilitazione e al rilascio del permesso di soggiorno, in considerazione del fatto che l'imputato non aveva preso alcun appuntamento ed era entrato nel terreno dove si trovava il complesso immobiliare utilizzando il telecomando consegnato da Villa Bruna a AF PE - cui era stato dato in locazione l'appartamento ove furono rinvenute le sostanze stupefacenti - e dirigendosi, chiavi in mano, verso la porta d'ingresso dello stesso. Con riguardo alla prospettazione difensiva - secondo cui il SK si sarebbe recato quel giorno in via Apriliana solo per risolvere la sua condizione di cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale - oltre alle circostanze testé richiamate, la Corte di appello ha osservato che, in occasione del suo arresto, l'imputato era sprovvisto di qualsiasi documento da sottoporre alla OL, sì da consentire la ricostruzione della sua posizione in Italia e di valutare la sussistenza di eventuali condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno: invero, né sulla sua persona né all'interno dell'automobile con cui era giunto sul posto, gli operanti rinvenivano documentazione utile in tal senso. E proprio in ragione della ritenuta, con valutazione insindacabile, completezza dell'istruttoria espletata ai fini del decidere, la Corte territoriale ha indicato le ragioni della irrilevanza della rinnovazione dell'esame del teste DA OA, chiamato a riferire su circostanze già chiarite all'esito dell'esame degli altri testimoni escussi. Giova al riguardo ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820): evenienza estranea al caso di specie, ove, come si è visto, il Giudice di appello ha espressamente affermato che «tutti gli elementi valorizzati dal Tribunale [sono] pienamente idonei a smentire le argomentazioni difensive, sicché non è necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria...». Quanto alla detenzione dello stupefacente da parte del prevenuto, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio di legittimità per il quale, ai fini della sussistenza del delitto di possesso illegale di sostanze stupefacenti, non è necessaria la materiale detenzione della droga, essendo sufficiente la piena disponibilità della stessa, pur se trovata non sulla persona dell'imputato, ma in luogo nel quale questi possa liberamente accedere e dal quale lo stupefacente possa essere in ogni tempo prelevato direttamente o a mezzo di persona specificamente incaricata (Sez. 6, n. 386 del 15/11/1988, dep. 1989, Peluso, Rv. 180170: nella specie, è stato attribuito il possesso dell'eroina ad imputato il quale non si limitava soltanto a conoscere il nascondiglio di detto stupefacente trovato nell'ascensore dello stabile abitato dal coimputato, ma 4 dell'ascensore medesimo deteneva le chiavi, giacché proprio da esso egli era solito prelevare lo stupefacente da consegnare di volta in volta alle persone indicategli dal coimputato stesso). È invero pacifico che il termine "detenzione" non implichi necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza stupefacente, altrimenti lo stesso si identificherebbe con il portare indosso, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, PMT c/ Tchagnirou Ouro Nimi, Rv. 275537; Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095; Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, P.G. in proc. Mara, Rv. 242389). Nel caso in esame, la detenzione dello stupefacente, da parte del prevenuto, si è realizzata dal momento in cui questi ha avuto le chiavi - la chiave fornita dalla proprietà e una seconda per la serratura che era stata fatta aggiungere - per accedere all'immobile ove la sostanza era custodita. La detenzione, in sostanza, si è concretata con la consegna delle chiavi al SK, il quale è venuto così ad assumere la titolarità della disponibilità della droga. Proprio in ragione di tale titolarità appare del tutto irrilevante la questione, sollevata nel ricorso, di una codetenzione della sostanza stupefacente, peraltro neppure menzionata nel capo di imputazione (ove non si contesta alcun concorso di persone nel reato), anche in epoca anteriore ai fatti contestati. Deve, infine, disattendersi la doglianza con cui si censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, esclusa dai Giudici di merito con valutazione complessiva, che ha tenuto conto sia del dato ponderale e del principio attivo, nonché delle complessive modalità del fatto, circostanze espressive della non occasionalità della condotta (cfr. ex multis Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Pititto, Rv. 272942; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, Ahmetaj, Rv. 248112). La sentenza impugnata ha, inoltre, ricordato come il locale in cui erano custodite le sostanze stupefacenti fosse stato unicamente adibito a vero e proprio deposito e preparazione delle stesse, non essendo in concreto destinato, neanche in parte, ad esigenze abitative. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr i nte
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI -ttirdithel~o Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 93:111229 In difesa di OS RS sono presenti gli avvocati DOMINICI GIULIANO e PORCELLI ANGELA entrambi del foro Roma. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24090 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina che condannava SK ER alla pena ritenuta di giustizia per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono i difensori dell'imputato, deducendo vizio di motivazione, anche sotto il profilo della manifesta illogicità, in relazione alla circostanza dell'avvicinamento dell'imputato all'edificio in cui, tra altri, vi era l'appartamento ove era detenuta la droga. I Giudici di merito avrebbero, sul punto, operato delle mere presunzioni laddove hanno ritenuto che l'imputato si stesse dirigendo verso il luogo nel quale erano custodite le sostanze per prelevarle. Si contestano le circostanze di fatto a supporto delle conclusioni della sentenza impugnata e si sostiene essere immotivato il diniego di riapertura dell'istruzione dibattimentale per escutere il giovane GA OA [figlio di OL AN, sulla circostanza "se l'imputato avesse citofonato o meno alla propria abitazione chiedendo della madre". Non apparirebbe poi chiaro a che titolo l'imputato sia stato ritenuto detentore della sostanza custodita nell'appartamento, atteso che sembrerebbe adombrarsi una codetenzione con AF PE, giudicato separatamente, pur in mancanza, nel capo di imputazione di qualsiasi riferimento al concorso di persone nel reato;
in sentenza, peraltro, non sono indicati elementi da cui trarre l'ipotesi di una codetenzione in epoca anteriore ai fatti contestati. Secondo la Corte di appello, l'imputato si sarebbe diretto verso l'appartamento allo scopo di prelevare lo stupefacente con cui, però, non entrava in contatto perché non accedeva all'appartamento, essendosi per tempo avveduto della presenza dei Carabinieri. Non può pertanto parlarsi di detenzione ma, se mai, di sola intenzione criminosa in tal senso. La difesa contesta infine il diniego, espresso dalla Corte di merito, di configurare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, all'uopo richiamando l'assenza di risultanze attestanti la frequentazione dei luoghi da parte dell'imputato e la mancanza di una ricostruzione dei rapporti illeciti tra il prevenuto e AF PE. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2 2. Le doglianze in punto di affermazione di responsabilità, con cui si contesta la valutazione del quadro probatorio con riferimento alla disponibilità, da parte dell'imputato, dell'alloggio ove fu rinvenuto lo stupefacente, sono infondate. Deve premettersi che, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Pipa, Rv. 241826). In particolare, sul tema della valutazione della gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria, i limiti dello scrutinio di legittimità attengono alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità o compiuta su base meramente congetturale e priva di riferimenti individualizzanti o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (ex multis, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880). 3. Tanto premesso, entrambi i Giudici di merito hanno legittimamente fondato il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità dell'imputato, sulla concatenazione logica degli indizi, caratterizzati da univocità e concordanza. In specie, il Tribunale aveva ritenuto provata la detenzione, da parte dell'imputato, delle sostanze stupefacenti, poi sequestrate, sulla base delle circostanze emerse in occasione del servizio di o.c.p., svolto la mattina del 22/03/2021 dai Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia: giunto sul posto a bordo di un'autovettura Mercedes Classe A, abitualmente in uso a AF PE, che lasciava aperta e con le chiavi nel cruscotto (modalità dalla quale, congruamente, i Giudici di merito hanno desunto che il prevenuto avrebbe dovuto eseguire un'attività di breve durata, quale il prelievo dello stupefacente) ed avvicinatosi alla porta d'ingresso di un'abitazione, l'imputato veniva chiamato dal nipote della proprietaria con cui si intratteneva. Accortosi della presenza dei Carabinieri, si dava alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce;
dopo circa quindici minuti di ricerche, veniva fermato a bordo di un'autovettura BMW - condotta dal predetto AF PE, con XH OT passeggero -, proveniente a forte velocità da una strada confinante con via Apriliana e che aveva ottemperato all'alt inizialmente imposto da altra pattuglia dei militari. Il primo Giudice, inoltre, escludeva che il SK si fosse recato sul posto per sottoporre a OL NU, figlia della proprietaria (Villa Bruna) abitante 3 nell'immobile adiacente, la questione relativa alla propria riabilitazione e al rilascio del permesso di soggiorno, in considerazione del fatto che l'imputato non aveva preso alcun appuntamento ed era entrato nel terreno dove si trovava il complesso immobiliare utilizzando il telecomando consegnato da Villa Bruna a AF PE - cui era stato dato in locazione l'appartamento ove furono rinvenute le sostanze stupefacenti - e dirigendosi, chiavi in mano, verso la porta d'ingresso dello stesso. Con riguardo alla prospettazione difensiva - secondo cui il SK si sarebbe recato quel giorno in via Apriliana solo per risolvere la sua condizione di cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale - oltre alle circostanze testé richiamate, la Corte di appello ha osservato che, in occasione del suo arresto, l'imputato era sprovvisto di qualsiasi documento da sottoporre alla OL, sì da consentire la ricostruzione della sua posizione in Italia e di valutare la sussistenza di eventuali condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno: invero, né sulla sua persona né all'interno dell'automobile con cui era giunto sul posto, gli operanti rinvenivano documentazione utile in tal senso. E proprio in ragione della ritenuta, con valutazione insindacabile, completezza dell'istruttoria espletata ai fini del decidere, la Corte territoriale ha indicato le ragioni della irrilevanza della rinnovazione dell'esame del teste DA OA, chiamato a riferire su circostanze già chiarite all'esito dell'esame degli altri testimoni escussi. Giova al riguardo ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820): evenienza estranea al caso di specie, ove, come si è visto, il Giudice di appello ha espressamente affermato che «tutti gli elementi valorizzati dal Tribunale [sono] pienamente idonei a smentire le argomentazioni difensive, sicché non è necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria...». Quanto alla detenzione dello stupefacente da parte del prevenuto, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio di legittimità per il quale, ai fini della sussistenza del delitto di possesso illegale di sostanze stupefacenti, non è necessaria la materiale detenzione della droga, essendo sufficiente la piena disponibilità della stessa, pur se trovata non sulla persona dell'imputato, ma in luogo nel quale questi possa liberamente accedere e dal quale lo stupefacente possa essere in ogni tempo prelevato direttamente o a mezzo di persona specificamente incaricata (Sez. 6, n. 386 del 15/11/1988, dep. 1989, Peluso, Rv. 180170: nella specie, è stato attribuito il possesso dell'eroina ad imputato il quale non si limitava soltanto a conoscere il nascondiglio di detto stupefacente trovato nell'ascensore dello stabile abitato dal coimputato, ma 4 dell'ascensore medesimo deteneva le chiavi, giacché proprio da esso egli era solito prelevare lo stupefacente da consegnare di volta in volta alle persone indicategli dal coimputato stesso). È invero pacifico che il termine "detenzione" non implichi necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza stupefacente, altrimenti lo stesso si identificherebbe con il portare indosso, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, PMT c/ Tchagnirou Ouro Nimi, Rv. 275537; Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095; Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, P.G. in proc. Mara, Rv. 242389). Nel caso in esame, la detenzione dello stupefacente, da parte del prevenuto, si è realizzata dal momento in cui questi ha avuto le chiavi - la chiave fornita dalla proprietà e una seconda per la serratura che era stata fatta aggiungere - per accedere all'immobile ove la sostanza era custodita. La detenzione, in sostanza, si è concretata con la consegna delle chiavi al SK, il quale è venuto così ad assumere la titolarità della disponibilità della droga. Proprio in ragione di tale titolarità appare del tutto irrilevante la questione, sollevata nel ricorso, di una codetenzione della sostanza stupefacente, peraltro neppure menzionata nel capo di imputazione (ove non si contesta alcun concorso di persone nel reato), anche in epoca anteriore ai fatti contestati. Deve, infine, disattendersi la doglianza con cui si censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, esclusa dai Giudici di merito con valutazione complessiva, che ha tenuto conto sia del dato ponderale e del principio attivo, nonché delle complessive modalità del fatto, circostanze espressive della non occasionalità della condotta (cfr. ex multis Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Pititto, Rv. 272942; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, Ahmetaj, Rv. 248112). La sentenza impugnata ha, inoltre, ricordato come il locale in cui erano custodite le sostanze stupefacenti fosse stato unicamente adibito a vero e proprio deposito e preparazione delle stesse, non essendo in concreto destinato, neanche in parte, ad esigenze abitative. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr i nte