TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Dario Seminara, Marco Leo e Vincenzo
Sanfilippo per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1 C.F._2
Vincenzo di Cataldo e SALVATORE Zappalà per procura in atti
-convenuta-
Oggetto: cause in materia di rapporti societari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9/5/2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale e, premesso che con atto di donazione del Controparte_1
pagina 1 di 5 27/9/2012 a rogito del notaio in Floridia, aveva ceduto alla convenuta la proprietà Per_1 dell'azienda tabaccheria sita a Sortino, corso Umberto n. 47, ha chiesto: 1) l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione per la sola metà dei diriti alienati;
2) l'accertamento della comproprietà dell'azienda e, quindi, dell'esistenza di un rapporto sociale tra le parti, di cui l'attrice risultava socia al 50% dalla data dell'atto di donazione;
3) la condanna della convenuta a rendere il conto della gestione della società di fatto dall'1.1.2016 e a corrispondere gli utili maturati da tale data, oltre interessi sino al soddisfo.
A sostegno della domanda di simulazione l'attrice ha depositato una controscrittura del
23/2/2013, con la quale le parti hanno riconosciuto il trasferimento di solo metà dell'azienda, affermando che la cessione dell'intera azienda era stata determinata da motivi fiscali. Con separato ricorso ex art. 670 c.p.c. ha, altresì, chiesto il sequestro giudiziario dell'azienda.
Con provvedimento del 24.7.2020, non reclamato, è stata rigettata la richiesta di sequestro giudiziario.
Con comparsa del 8.9.2020 si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 domande. Ha dichiarato di avere incrementato il valore commerciale dell'azienda, avendo acquisito e sottoscritto personalmente alcune licenze, tra cui le autorizzazioni per la rivendita di tabacchi (sebbene precaria) e per l'esercizio dell'attività di vendita di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, la licenza per l'installazione di apparecchi da intrattenimento e gioco, di essere iscritta, quale ditta individuale, nel Registro delle Imprese di Siracusa e di aver avviato un'impresa familiare con il proprio marito, come da dichiarazione rilasciata a rogito del Per notaio di Floridia in data 3/1/2013. Ha affermato che l'attrice aveva rinunciato alla licenza di tabacchi in data 18.6.2012 e ha contestato la controscrittura indicata dall'attrice, in quanto redatta diversi mesi dopo l'atto di donazione e priva di motivazione, non essendovi ragioni fiscali che giustificherebbero una cessione dell'azienda solo per metà. In ogni caso, a suo dire, occorreva fare riferimento al valore dell'azienda come riportato nell'atto di donazione, cioè € 14.000,00, ritenendo applicabili in via analogica gli artt. 2561 e 2562 c.c..
Ha negato l'esistenza di una società di fatto con l'attrice e ha evidenziato che la sua attività includeva tre distinti rami d'azienda (rivendita tabacchi su autorizzazione AAMS;
gestione giochi e lotterie su concessione Lottomatica, SISAL e Lotterie Nazionali;
caramellaggio e varie in base alla pagina 2 di 5 licenza comunale), mentre la controscrittura risultava circoscritta alla licenza tabacchi e alla licenza comunale, restando escluso il ramo giochi e lotterie, di valore di gran lunga superiore.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; la causa è stata istruita oralmente e all'udienza del 3.5.2024 è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.9.2024.
A detta udienza, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente deve rilevarsi che in comparsa conclusionale l'attrice ha confermato di aver rinunciato alla domanda di accertamento dell'esistenza della società di fatto e alla domanda di rendiconto, oltre che ad ogni domanda di condanna.
Ciò posto, la domanda di accertamento del negozio simulato deve trovare accoglimento.
Com'è noto, tra le parti la prova dell'accordo simulatorio deve risultare da atto scritto, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato (cfr. C. Cass., Sez. II, n. 13634/2015).
La Suprema Corte ha ritenuto che la prova della parziale simulazione di una donazione redatta tramite rogito notarile non richiede anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti, ovvero da quella contro cui questa sia prodotta: “la prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad substantiam" per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso” (C. Cass., Sez. 2 , n. 18204/2017).
Nel caso di specie l'attrice ha prodotto in giudizio la controdichiarazione del 23/2/2013, da cui risulta che“Tra i sottoscritti , nata a [...] il [...] e la zia Controparte_1 Parte_1 nata a [...] il [...] si stipula e conviene quanto segue: , per motivi solo fiscali è titolare Controparte_1 della licenza tabacchi e della licenza comunale. In realtà, così come le parti riconoscono, l'azienda corrente in
Sortino C.so Umberto 47 è in comproprietà tra le stesse, essendosi operato il trasferimento in favore di CP_1
pagina 3 di 5 per l'intero solo per fini fiscali mentre l'azienda deve intendersi trasferita per un mezzo indiviso”. CP_1
Non risulta rilevante che la predetta controdichiarazione sia successiva rispetto all'atto di donazione, dal momento che il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta
"ad probationem" (C. Cass., n. 18049/2022; n. 6357/2019).
Ebbene, la controdichiarazione prodotta dall'attrice non è stata formalmente disconosciuta dalla convenuta e il predetto documento, per ciò solo, integra la prova richiesta per l'accertamento della simulazione relativa del contratto di donazione oggetto di causa.
Pertanto va dichiarata la simulazione relativa del contratto di donazione di cui sopra e, essendo emerso in giudizio che le parti hanno voluto in effetti concludere un contratto di donazione avente ad oggetto il 50% dell'azienda ivi indicata, va dichiarata l'inefficacia del predetto contratto nella parte in cui ha ad oggetto la totalità dell'azienda, dovendo intendersi l'efficacia del contratto limitatamente al 50% della predetta azienda.
La convenuta ha dedotto la nullità del predetto contratto per difetto di causa, avendo essa già avviato per conto proprio l'attività in questione, ottenendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni senza che a tal fine fosse necessaria la donazione dell'azienda.
Un tale assunto non può essere condiviso, in quanto se, per un verso, non è contestato che la convenuta abbia ottenuto le autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività correlate, per altro verso essa stessa non ha contestato di avere utilizzato per l'esercizio della sua attività i beni dell'azienda donatale per metà.
L'esito della controversia, tenuto conto anche della decisione di rigetto del ricorso per sequestro giudiziario, consente di compensare per metà le spese di lite, conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della residua metà.
Le spese sono liquidate sulla base del dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), in € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase pagina 4 di 5 di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale) oltre € 1.063,00 per esborsi (contributo unificato e bollo), importi su cui operare la disposta compensazione, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 4738/2020, vertente tra Parte_1
(attrice) e (convenuta), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda ex art. 1414 c.c. e, per l'effetto, dichiarata la simulazione relativa del contratto di donazione del 27/9/2012 a rogito del notaio in Floridia, dichiara Per_1
l'inefficacia del predetto contratto nella parte in cui ha ad oggetto la totalità dell'azienda di commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), pastigliaggi, creme, carte e accessori per il fumo, corrente in Sortino, corso Umberto n. 47, dovendo intendersi l'efficacia del contratto di donazione in favore di limitatamente al 50 % Controparte_1 della predetta azienda;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della residua metà, che liquida in € 5.430,00 per compensi e € 531,50 Parte_1 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Marco Leo, Vincenzo Sanfilippo e Dario Seminara.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Dario Seminara, Marco Leo e Vincenzo
Sanfilippo per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1 C.F._2
Vincenzo di Cataldo e SALVATORE Zappalà per procura in atti
-convenuta-
Oggetto: cause in materia di rapporti societari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9/5/2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale e, premesso che con atto di donazione del Controparte_1
pagina 1 di 5 27/9/2012 a rogito del notaio in Floridia, aveva ceduto alla convenuta la proprietà Per_1 dell'azienda tabaccheria sita a Sortino, corso Umberto n. 47, ha chiesto: 1) l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione per la sola metà dei diriti alienati;
2) l'accertamento della comproprietà dell'azienda e, quindi, dell'esistenza di un rapporto sociale tra le parti, di cui l'attrice risultava socia al 50% dalla data dell'atto di donazione;
3) la condanna della convenuta a rendere il conto della gestione della società di fatto dall'1.1.2016 e a corrispondere gli utili maturati da tale data, oltre interessi sino al soddisfo.
A sostegno della domanda di simulazione l'attrice ha depositato una controscrittura del
23/2/2013, con la quale le parti hanno riconosciuto il trasferimento di solo metà dell'azienda, affermando che la cessione dell'intera azienda era stata determinata da motivi fiscali. Con separato ricorso ex art. 670 c.p.c. ha, altresì, chiesto il sequestro giudiziario dell'azienda.
Con provvedimento del 24.7.2020, non reclamato, è stata rigettata la richiesta di sequestro giudiziario.
Con comparsa del 8.9.2020 si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 domande. Ha dichiarato di avere incrementato il valore commerciale dell'azienda, avendo acquisito e sottoscritto personalmente alcune licenze, tra cui le autorizzazioni per la rivendita di tabacchi (sebbene precaria) e per l'esercizio dell'attività di vendita di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, la licenza per l'installazione di apparecchi da intrattenimento e gioco, di essere iscritta, quale ditta individuale, nel Registro delle Imprese di Siracusa e di aver avviato un'impresa familiare con il proprio marito, come da dichiarazione rilasciata a rogito del Per notaio di Floridia in data 3/1/2013. Ha affermato che l'attrice aveva rinunciato alla licenza di tabacchi in data 18.6.2012 e ha contestato la controscrittura indicata dall'attrice, in quanto redatta diversi mesi dopo l'atto di donazione e priva di motivazione, non essendovi ragioni fiscali che giustificherebbero una cessione dell'azienda solo per metà. In ogni caso, a suo dire, occorreva fare riferimento al valore dell'azienda come riportato nell'atto di donazione, cioè € 14.000,00, ritenendo applicabili in via analogica gli artt. 2561 e 2562 c.c..
Ha negato l'esistenza di una società di fatto con l'attrice e ha evidenziato che la sua attività includeva tre distinti rami d'azienda (rivendita tabacchi su autorizzazione AAMS;
gestione giochi e lotterie su concessione Lottomatica, SISAL e Lotterie Nazionali;
caramellaggio e varie in base alla pagina 2 di 5 licenza comunale), mentre la controscrittura risultava circoscritta alla licenza tabacchi e alla licenza comunale, restando escluso il ramo giochi e lotterie, di valore di gran lunga superiore.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; la causa è stata istruita oralmente e all'udienza del 3.5.2024 è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.9.2024.
A detta udienza, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente deve rilevarsi che in comparsa conclusionale l'attrice ha confermato di aver rinunciato alla domanda di accertamento dell'esistenza della società di fatto e alla domanda di rendiconto, oltre che ad ogni domanda di condanna.
Ciò posto, la domanda di accertamento del negozio simulato deve trovare accoglimento.
Com'è noto, tra le parti la prova dell'accordo simulatorio deve risultare da atto scritto, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato (cfr. C. Cass., Sez. II, n. 13634/2015).
La Suprema Corte ha ritenuto che la prova della parziale simulazione di una donazione redatta tramite rogito notarile non richiede anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti, ovvero da quella contro cui questa sia prodotta: “la prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad substantiam" per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso” (C. Cass., Sez. 2 , n. 18204/2017).
Nel caso di specie l'attrice ha prodotto in giudizio la controdichiarazione del 23/2/2013, da cui risulta che“Tra i sottoscritti , nata a [...] il [...] e la zia Controparte_1 Parte_1 nata a [...] il [...] si stipula e conviene quanto segue: , per motivi solo fiscali è titolare Controparte_1 della licenza tabacchi e della licenza comunale. In realtà, così come le parti riconoscono, l'azienda corrente in
Sortino C.so Umberto 47 è in comproprietà tra le stesse, essendosi operato il trasferimento in favore di CP_1
pagina 3 di 5 per l'intero solo per fini fiscali mentre l'azienda deve intendersi trasferita per un mezzo indiviso”. CP_1
Non risulta rilevante che la predetta controdichiarazione sia successiva rispetto all'atto di donazione, dal momento che il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta
"ad probationem" (C. Cass., n. 18049/2022; n. 6357/2019).
Ebbene, la controdichiarazione prodotta dall'attrice non è stata formalmente disconosciuta dalla convenuta e il predetto documento, per ciò solo, integra la prova richiesta per l'accertamento della simulazione relativa del contratto di donazione oggetto di causa.
Pertanto va dichiarata la simulazione relativa del contratto di donazione di cui sopra e, essendo emerso in giudizio che le parti hanno voluto in effetti concludere un contratto di donazione avente ad oggetto il 50% dell'azienda ivi indicata, va dichiarata l'inefficacia del predetto contratto nella parte in cui ha ad oggetto la totalità dell'azienda, dovendo intendersi l'efficacia del contratto limitatamente al 50% della predetta azienda.
La convenuta ha dedotto la nullità del predetto contratto per difetto di causa, avendo essa già avviato per conto proprio l'attività in questione, ottenendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni senza che a tal fine fosse necessaria la donazione dell'azienda.
Un tale assunto non può essere condiviso, in quanto se, per un verso, non è contestato che la convenuta abbia ottenuto le autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività correlate, per altro verso essa stessa non ha contestato di avere utilizzato per l'esercizio della sua attività i beni dell'azienda donatale per metà.
L'esito della controversia, tenuto conto anche della decisione di rigetto del ricorso per sequestro giudiziario, consente di compensare per metà le spese di lite, conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della residua metà.
Le spese sono liquidate sulla base del dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), in € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase pagina 4 di 5 di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale) oltre € 1.063,00 per esborsi (contributo unificato e bollo), importi su cui operare la disposta compensazione, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 4738/2020, vertente tra Parte_1
(attrice) e (convenuta), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda ex art. 1414 c.c. e, per l'effetto, dichiarata la simulazione relativa del contratto di donazione del 27/9/2012 a rogito del notaio in Floridia, dichiara Per_1
l'inefficacia del predetto contratto nella parte in cui ha ad oggetto la totalità dell'azienda di commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), pastigliaggi, creme, carte e accessori per il fumo, corrente in Sortino, corso Umberto n. 47, dovendo intendersi l'efficacia del contratto di donazione in favore di limitatamente al 50 % Controparte_1 della predetta azienda;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della residua metà, che liquida in € 5.430,00 per compensi e € 531,50 Parte_1 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Marco Leo, Vincenzo Sanfilippo e Dario Seminara.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5